Trib. Bologna, sentenza 05/12/2024, n. 3169

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 05/12/2024, n. 3169
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 3169
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

N.R.G. 7474/2023
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7474/2023, promossa da: con l'avv. LOSCERBO FABIO Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI BOLOGNA, Controparte_2
RESISTENTE/I
All'esito della discussione all'udienza del 6 novembre 2024, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine nella suddetta per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies, 275 bis c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011

1. Con ricorso tempestivamente presentato in data 31.05.2023, il ricorrente, cittadino del Marocco nato nel 1990, ha impugnato il provvedimento del Questore di Ferrara 24.04.2023, notificato l'8.05.2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, come modificato con il recente D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020;
chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato. Il si costituiva con comparsa di risposta nella quale chiedeva la Controparte_1 reiezione del ricorso. Alla prima udienza tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e lette le note depositate dalle parti, veniva confermato il provvedimento con il quale non era stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. La causa veniva quindi rimessa all'udienza collegiale del 6 novembre 2024, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con Pagina 1
termine nella detta data alle ore 9,00 per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, dove la difesa rilevava che «la scrivente difesa chiede sia dichiarata la cessazione della materia del contendere per venire meno della presenza sul territorio
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