Trib. Genova, sentenza 28/11/2024, n. 3114

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 28/11/2024, n. 3114
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 3114
Data del deposito : 28 novembre 2024

Testo completo

N. 9812/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N...................../.Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9812/2023 promossa da:
(C.F.: elettivamente domiciliata in Genova, Parte_1 C.F._1
Via XX Settembre 19/10, presso lo studio Avv. Michela Sarcletti (C.F.: ) che la C.F._2 rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Genova, Largo San Giuseppe n.3/16, presso lo studio degli Avv.ti Elena Garzoglio (C.F.:
) e Maurizio Poretti Massucco (C.F.: ) che lo C.F._4 C.F._5 rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE CONVENUTA


E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Genova, visti gli artt, 473 bis 12 nonché 473 bis 40 e ss., fissata l'udienza di comparizione personale delle parti differita e senza confronto congiunto, Voglia contraiis reiectis codesto Tribunale Ordinario di Genova, previa convocazione dei coniugi e Parte_1 voglia emettere i provvedimenti provvisori ed urgenti che riterrà opportuni, in Controparte_1 conformità alle seguenti domande avanti a sé, voglia cosi statuire: che l'Ill.mo Tribunale adito voglia 1) PRONUNCIARE ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto in Genova in data15/2/2020 tra la signora e il Signor Parte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione Controparte_1 della sentenza;
2) CONFERMARE e ASSEGNARE l'abitazione coniugale, sita in Genova via Donghi 13/11, alla moglie in quanto genitore collocatario del figlio minore;
3) DISPORRE, alla luce dei gravi fatti narrati in parte espositiva, l'affido esclusivo alla madre del figlio minore , con collocazione e residenza Per_1 anagrafica presso la stessa;
4) PREVEDERE che gli incontri padre-figlio avvengano secondo le modalità stabilite dal Tribunale;
5) PORRE a carico del resistente, a titolo di contributo ordinario per il mantenimento del figlio la somma di €. 600,00 somma adeguabile ISTAT da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Verbale della Sezione Famiglia del 15/9/2016;
assegno unico confermato alla signora ;
6) CONDANNARE il resistente alla refusione delle spese ed onorari di Parte_1 giudizio.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni - pronunciare Sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in data 15 febbraio 2020 in Genova tra la Signora e il Signor e trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Genova Atto n. 23 P.I S. Vol. Anno 2020 Ufficio 1, alle seguenti condizioni: nonché, in via preliminare,
- licenziare apposita CTU finalizzata a verificare il miglior regime di affidamento del minore e le modalità di frequentazione ai sensi dell'art. 473 bis nn. 4 e 6.
- All'esito di tali incombenti, prendere atto, e recepire nell'emanando provvedimento, che il Ricorrente: In via Principale: si dichiara sin d'ora disponibile ad assumere la piena genitorialità sul minore Persona_2 nelle forme meglio ritenute, ovvero la sua prevalente collocazione presso di sé, in modo da seguire in maniera più partecipata , con la previsione di un assegno di mantenimento del figlio da parte della Signora Per_1
in misura non inferiore ad euro 250,00 mensili;
Parte_1

In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, dagli adempimenti citati venisse confermata l'attuale collocazione di ed il regime di affidamento condiviso, il Signor chiede che vengano Per_1 CP_1 quantomeno confermate le condizioni di separazione in ordine alle modalità di mantenimento e frequentazione: disponendo, se possibile in accordo con la madre, ai sensi dell'art. 473 bis, n. 26, l'intervento di una figura professionale per fornire ausilio a al fine di agevolarne una serena crescita e sviluppo, ad un educatore Per_1
o altra figura professionale;

Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti sicché non vi è luogo alla corresponsione di reciproci contributi per alcun titolo.
Con ogni ulteriore provvedimento conseguente e/o connesso e con vittoria delle spese di lite e di eventuali Consulenze, anche di Parte, che si rendessero necessarie.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/10/2023 la signora allegava che in data Parte_1
15/02/2020 aveva contratto matrimonio, con rito civile, in Genova con il signor CP_1
che dall'unione, in data 11/10/2020, era nato il figlio ;
che i coniugi si
[...] Persona_2 erano consensualmente separati alle condizioni di cui al relativo Verbale omologato da questo Tribunale con Decreto del 12/04/2023;
che la ricorrente svolge la professione di truccatrice ed estetista e percepisce un reddito mensile di circa euro 700,00;
che è rimasta a vivere nella ex casa coniugale sita in Genova, Via Donghi 13/11 condotta in locazione con canone di euro 550,00 mensili e scadenza a febbraio 2024;
che durante gli anni di convivenza aveva subito violenze fisiche e psicologiche da parte del marito, ma non aveva mai denunciato i fatti per paura delle sue reazioni;
che il convenuto, in una occasione l'aveva minacciata di morte;
che in seguito a tali comportamenti la ricorrente si era rivolta al Centro Antiviolenza Mascherona nonché ai SS ATS 46;
che la situazione era poi degenerata in data 19/09/2023 quando in seguito alle percosse subite dal marito la signora
si era recata al PS e la Polizia presso l'Ospedale Galliera aveva trasmesso gli atti alla Parte_1
Procura della Repubblica;
che risultava tuttora pendente un procedimento ex art 572 c.p. a carico del convenuto.
Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio articolato in ricorso, la signora Parte_2
chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in calce
[...] all'atto.
Con Comparsa del 29/01/2024 si costituiva il signor l quale si associava alla Controparte_1 domanda di divorzio ma formulava conclusioni difformi quanto alle relative condizioni: in particolare si opponeva alla richiesta di affidamento esclusivo del figlio alla madre;
allegava che durante il periodo di convivenza matrimoniale la signora era solita assumere bevande Parte_1 alcoliche;
che in più di un'occasione il figlio aveva trovato la madre riversa sul pavimento;
che “Il 23 ottobre 2022 il Resistente, riaccompagnando a casa il figlio, si era accorto che la moglie si trovava, ancora una volta, in evidente e preoccupante stato di alterazione da alcool, tanto che ella prendeva il bambino in braccio urlando e barcollando, facendogli sbattere la testa contro il muro, suscitando in lui paura e pianto”;
che tra i coniugi non esisteva alcuna forma di comunicazione e le criticità esistenti si erano talmente accentuate nel tempo da rendere impossibile qualsiasi forma di collaborazione nell'interesse del figlio;
che la moglie era solita screditare in pubblico il marito, urlando contro di lui frasi offensive e incolpandolo falsamente di vessarla con ogni maltrattamento;
che tutti questi episodi avvenivano alla
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