Trib. Torino, sentenza 18/10/2024, n. 5222

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 18/10/2024, n. 5222
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 5222
Data del deposito : 18 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 5431/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile In persona del Giudice Monocratico Dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 5431/2024 promossa da:
LO NR NE LM, nato il [...] negli Stati Uniti d'America, C.F. calcolato [...], residente negli Stati Uniti d'America;

MA IN NE, nata il [...] negli Stati Uniti d'America, C.F. calcolato
[...], residente negli Stati Uniti d'America;

PE AN NE, nato il [...] negli Stati Uniti d'America, C.F. calcolato
[...], residente negli Stati Uniti d'America;

AN MI NE LM, nato il [...] negli Stati Uniti d'America, C.F. calcolato [...], residente negli Stati Uniti d'America;

AT KE NE LM, nato il [...] negli Stati Uniti d'America, C.F. calcolato [...], residente negli Stati Uniti d'America;
rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Mellone, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;

PARTE ATTRICE
CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;

1
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO Premesso che dai documenti allegati al ricorso (certificati apostillati rilasciati dalle competenti
Autorità diplomatico consolari italiane) risulta che:
- gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti della sig.ra MA AS
EL, nata a [...] il [...] (cfr. doc. 2), cittadina italiana emigrata negli
U.S.A., naturalizzata statunitense per effetto della naturalizzazione del marito (cfr. doc. 6), e del sig. AN ZA, nato a [...] il [...] (cfr. doc. 3), cittadino italiano emigrato negli U.S.A., naturalizzatosi statunitense (cfr. doc.5);

- la sig.ra MA AS EL ha contratto matrimonio con il sig.
AN ZA in data 25.9.1900 (cfr. doc. 4) e dalla loro unione è nata la sig.ra
GE TT ZA, nata il 29.1.1905 (cfr. doc. 7);

- la sig.ra GE TT ZA ha contratto matrimonio con il sig. SA NE
(cfr. doc. 8) e dalla loro unione è nato il sig. PE AN NE, nato il [...] (cfr. doc. 9), odierno ricorrente;

- il sig. PE AN NE e la sig.ra MA EN ON sono genitori della sig.ra MA IN NE, nata il [...] (cfr. doc. 10), odierna ricorrente;

- la sig.ra MA IN NE ha contratto matrimonio con HE LE ME (cfr. doc.
12) e dalla loro unione sono nati il sig. AT KE NE LM, nato il
14.11.1995 (cfr. doc. 13), il sig. LO NR NE LM, nato il [...] (cfr. doc.
14) e il sig. AN MI NE LM, nato il [...] (cfr. doc. 15), tutti odierni ricorrenti;

Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il Ministero non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 19.9.2024, la difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
MOTIVI IN DIRITTO
2
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo cittadina italiana MA AS EL è nata a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, la difesa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis anche per linea materna, fatto che di per sé implica una valutazione interpretativa delle norme che solo l'autorità giurisdizionale può compiere.
Per tale motivo, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
** **
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma
1, L. n. 91/1992
È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato

3 nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire
l'avo emigrato);

2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadini italiani – MA AS EL e
AN ZA –, emigrati negli USA.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la
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