Trib. Benevento, sentenza 15/11/2024, n. 1160

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Benevento, sentenza 15/11/2024, n. 1160
Giurisdizione : Trib. Benevento
Numero : 1160
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
A M, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.11.2024 , nella causa iscritta al n. 3905 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nata a Benevento il 27.01.1977 rappresentata e difesa per mandato in Parte_1 calce al ricorso dall'Avv. D D S, nello studio del quale elettivamente domicilia in Benevento alla via F. Flora n.31;

Ricorrente
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
Resistente- Contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: T.F.R. 1.
Con ricorso depositato in data 6.10.2023 la ricorrente in epigrafe identificato premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 07.01.2014 al Controparte_1
31.12. 2022 come impiegata a tempo parziale, con conseguente inquadramento al V° livello del CCNL per i centri elabora-zione dati e di non avere percepito le retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre 2022 nonchè TFR ha chiesto di : “a) condannare la ditta “ , in persona del legale rapp.te pro-tempore, al Controparte_1 pagamento immediato in favore dell'istante della somma complessiva di € 8.104,38= al netto delle ritenute di legge, di cui € 2.044,97= per retribuzioni non corrisposte ed € 6.089,41= per TFR maturato, oltre interessi dalle singole date di maturazione dei rispettivi diritti e fino a quelle di effettivo pagamento;b) determinare il maggior danno subito dal lavoratore per la continua svaluta-zione monetaria, secondo gli indici ISTAT
e condannare la convenuta al paga mento della somma relativa con decorrenza dal dì della maturazione del diritto;c) condannare la convenuta al pagamento di spese ed onorari di causa”. La società regolarmente citata è rimasta contumace. Controparte_1
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il

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