Trib. Vicenza, sentenza 22/07/2024, n. 539

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 22/07/2024, n. 539
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 539
Data del deposito : 22 luglio 2024

Testo completo

n. 1141/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1141/2021 RG Lav. promossa da: UC ON Rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. RIGHI ALBERTO e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Vicenza ricorrente

contro

SANTON SRL
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. BENEDETTI ANDREA e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Vicenza resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 23/11/2023. Oggetto : Licenziamento individuale per giusta causa. motivazione Premesso che:
- con ricorso depositato in data 23/11/2021, il ricorrente, dipendente della Santon S.r.l. dal 27/08/2020 al 30/07/2021, in forza di contratto di apprendistato con la qualifica di apprendista operaio cartotecnico nel livello 5B CCNL Settore Grafica-artigianato, chiedeva l'accertamento della illegittimità del contratto e la conversione del rapporto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato fin dall'origine, con inquadramento quale operaio cartotecnico nel livello 5B, e la condanna
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della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive per l'importo di € 8.720,42 (di cui euro 276,03 a titolo di differenze sul TFR).
- chiedeva inoltre il ricorrente l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato in data 30/07/2021 perché ritorsivo, basato su motivo illecito determinante, comunque privo di giusta causa e giustificato motivo nonché tardivo e sproporzionato oltre che per non esposizione in azienda del codice disciplinare, con applicazione della tutela reintegratoria
o in subordine indennitaria.
- domandava infine il lavoratore il risarcimento del danno per abuso dello straordinario.
- La società convenuta si costituiva tempestivamente chiedendo il rigetto del ricorso;

- nel corso del giudizio veniva svolta istruttoria per testi volta ad accertare la sussistenza o meno delle ragioni poste a base del licenziamento.

Ritenuto che:

- il ricorso è fondato limitatamente alla domanda volta al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro ordinario sin dall'origine, in luogo dell'apprendistato, e alla condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Infondate sono invece le domande di impugnazione del licenziamento e di risarcimento danni per abuso del lavoro straordinario.
- Quanto alla legittimità del recesso datoriale, deve ritenersi che la società convenuta abbia fornito prova dei fatti regolarmente contestati al ricorrente, e che essi siano idonei a ledere il rapporto fiduciario tra le parti ai sensi dell'art. 2119 c.c.
- in particolare, è stato dimostrato che il ricorrente ha posto in essere reiterate condotte di insubordinazione e violative dei doveri di diligenza imposti al prestatore di lavoro. I testi portati da parte resistente (il ricorrente, pur abilitato alla prova contraria, non ha citato alcun teste), hanno confermato le condotte di cui alla lettera di contestazione, in relazione all'assenza ingiustificata (ammessa dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio libero) motivata con l'ubriacatura della sera precedente (circostanza da lui negata ma provata dal teste);
l'uso ripetuto del telefonino, con astensione dall'attività cui era demandato, nonostante i
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richiami ricevuti;
l'allontanamento spazientito dall'ambulatorio medico prima di effettuare la visita aziendale, nonostante questa fosse stata programmata e il tempo di permanenza fosse retribuito (circostanza non contestata da parte ricorrente);
il rifiuto di apprendere una nuova procedura per dichiarato disinteresse al lavoro.
- Si riportano di seguito i passaggi più significativi delle deposizioni dei due testi sentiti: EA VASILE: “confermo di avere visto spesso il ricorrente lontano dalla macchina da taglio a cui era addetto, con il cellulare in mano e gli auricolari indossati. Non so se parlasse al telefono o ascoltasse musica. Io all'epoca ero addetto al magazzino ma andavo frequentemente dai colleghi del reparto taglio, per vedere se c'erano problemi
o necessità. L'ho visto personalmente allontanarsi dalla macchina senza avvisare nessuno, e gli stessi colleghi del reparto taglio mi hanno confermato che ciò accadeva frequentemente.”;
“confermo che sulla bacheca all'ingresso dipendenti è sempre stato affisso il regolamento disciplinare come vedo dalle foto esibitemi. Confermo che era previsto il divieto di utilizzo del cellulare”;
“….io personalmente l'ho richiamato e lui mi ha risposto che utilizzava il cellulare quando voleva e che il problema alla machina non era affar suo…..”;
volevo insegnargli come usare la pinza che mette il tubo da posizione orizzontale a verticale nel reparto imballaggi, per fare in modo che la volta successiva ci provasse da solo con la mia assistenza. Lui però si è rifiutato dicendo che non gli interessava lavorare lì e che aveva firmato il contratto solo per il rinnovo del permesso
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