Trib. Salerno, sentenza 20/11/2024, n. 2257
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8165/2022 R.G.,
promossa
DA
IL OB, rappresentato e difeso dall'avv. Eraclite Mautone;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore,
CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato in data 16.12.2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 0020219006125139000, notificata in data
13.4.2022, in relazione alle cartelle esattoriali nn. 100201100608443090000, 10020140002365547000,
100201400031219306000, 10020150030720523000, 10020170023424029000 aventi ad oggetto contributi di competenza dell'INAIL anni 2010, 2012, 2013, 2015 e 2017.
L'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei contributi sopravvenuta alla notifica delle cartelle esattoriali.
Ha chiesto pertanto la declaratoria della intimazione di pagamento per prescrizione del credito, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita con declaratoria di contumacia.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 20.11.2024.
Come noto, il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R.
n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del
2019;
n. 6704 del 2016;
n. 594 del 2016;
n. 24215 del 2009;
in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010;
n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del
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