Trib. Torino, sentenza 25/11/2024, n. 587

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 25/11/2024, n. 587
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 587
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 6198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6198/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi domiciliati presso lo studio dell'avv. Narducci Carla e dell'avv. Rossi Edoardo che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
NICHELINO il 02/02/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 1 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 23 ottobre 2013. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 14.4.2023, omologato dal Tribunale di Torino in data 19.04.2023.
pagina 1 di 4
Con ricorso depositato il 05/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898
, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al
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