Trib. Brescia, sentenza 05/12/2024, n. 5007

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 05/12/2024, n. 5007
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 5007
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10781/2023 R.G. promossa da
(avv. Claudio De Fenu) Parte_1
ATTRICE contro
(avv. Lorenzo Cinquepalmi) Controparte_1
e contro
(avv. Angela Caliò Marincola Sculco) Controparte_2
CONVENUTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «attribuzione di quota di pensione di reversibilità ex art. 9 l. div.»
* * *
Rilevato che:
1
si discute della pensione di reversibilità, ammontante ad un importo netto di euro
1.097,38, erogata in seguito al decesso del sig. avvenuto a Brescia il 15 Persona_1
gennaio 2022;
la ricorrente, ex coniuge del sig. facendo leva sulla durata del matrimonio, Per_1
sull'assenza di redditi propri (una volta venuto meno l'assegno divorzile, di euro 600,00 mensili) e sulla propria condizione di invalidità, ha domandato l'attribuzione di una quota pari al 50% della pensione di reversibilità;
la resistente, coniuge superstite del sig. ha posto l'accento sulla durata del Per_1
matrimonio con lo stesso, anticipato da una convivenza more uxorio di otto anni, e, evidenziando di percepire, quale unico reddito, una pensione di euro 1.123,42 mensili, ha chiesto il rigetto del ricorso;

l' ha così concluso: «dichiarare legittimo l'operato di quest' in data CP_2 CP_2
antecedente la sentenza ed in conseguenza dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente per tale periodo a titolo di pensione indiretta;
in via subordinata dichiarare tenuta e condannare la sig. a garantire e rilevare indenne l' da ogni e qualsiasi Controparte_3 CP_2

conseguenza e pregiudizio patrimoniale che dovesse derivare all' comparente dal CP_2
presente giudizio comprese le spese di lite»;
ritenuto che:
l'art. 9 l. div., come modificato dall'art. 13 l. n. 74/1987, attribuisce al coniuge divorziato, nell'ipotesi in cui esista anche il coniuge superstite, il diritto ad una quota della pensione di reversibilità a questo spettante, subordinato alla condizione della effettiva titolarità dell'assegno di divorzio ed al fatto che il coniuge divorziato non sia passato a nuove nozze: come ha precisato la Suprema Corte, l'attribuzione patrimoniale in questione ha acquistato, rispetto a quanto disposto sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 9 l. div., carattere di automaticità e di indipendenza dallo stato di
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