Trib. Pordenone, sentenza 10/12/2024, n. 720
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Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1828/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to BAVARESCO GIUSEPPE e con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte attrice
contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to MARIA ANTONIA PILI, e con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da note di precisazioni delle conclusioni e cioè
per parte attrice “ pronunciarsi la revoca del provvedimento con cui fu stabilito, in sede di divorzio, il versamento da parte del Sig. alla Parte_1
Sig.ra di € 600,00 mensili, poi ridotte ad € 450,00 ed ora Controparte_1
1
aumentate ad € 525 mensili su base Istat;
ovvero sia ridotto nella misura ritenuta di giustizia il detto assegno. Spese rifuse o compensate”;
per parte convenuta “CHIEDE che il Tribunale VOGLIA Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. - Spese di lite rifuse”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 9 ottobre 2023 – Parte_1
premesso che, con sentenza n. 362/2015, depositata il 21.04.2015, era stata
dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22/12/1973, con , e che era stato disposto un assegno Controparte_1
divorzile in favore della moglie – ha adito il Tribunale per sentir revocare tale
disposizione, sostenendo che siano venute meno le condizioni, sia sotto il profilo
assistenziale, avendo la convenuta adeguati redditi propri, sia sotto il profilo
perequativo-compensativo, non avendo contribuito la convenuta alla formazione
del patrimonio dell'attore. Ha, inoltre, specificato che nel 2018 le parti
concordavano privatamente la riduzione dell'assegno divorzile, stabilito in sede
giudiziale in euro 600,00, al minor importo di euro 450,00.
, costituitasi in giudizio, ha resistito per il rigetto della Controparte_1
domanda avversaria, ritenendo non sussistente la sopravvenienza di giustificati
motivi che abbiano alterato l'equilibrio economico tra i coniugi e che non siano
già stati considerati nell'accordo privato sottoscritto tra i coniugi nel 2018, e
pacificamente eseguito, con cui si è disposta la riduzione dell'assegno divorzile.
All'esito dell'udienza di comparizione, il giudice relatore designato ha
pronunciato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti “In modifica
sentenza n. 362/2015 pronunciata in data 21/04/2015, ridetermina in euro 528,30
l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da nei Parte_1
confronti di , da corrispondersi in forma tracciabile entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda giudiziale (ottobre 2023) e
rivalutazione automatica annuale secondo gli indici Istat, se in aumento. Letto e
2
applicato l'art. 473-bis.22, terzo comma, c.p.c., rigetta l'istanza di prova
testimoniale avanzata da parte attrice e l'istanza di rimessione in termini dd.
29.02.2024”;
ritenuta la causa matura per il decidere, sono stati assegnati i termini
ex art. 473-bis.28 c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio all'udienza del 15
novembre 2024, tenutasi mediante trattazione scritta.
DIRITTO
1. Modifica dell'assegno divorzile.
La revisione delle condizioni stabilite nella sentenza di
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1828/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to BAVARESCO GIUSEPPE e con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte attrice
contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to MARIA ANTONIA PILI, e con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da note di precisazioni delle conclusioni e cioè
per parte attrice “ pronunciarsi la revoca del provvedimento con cui fu stabilito, in sede di divorzio, il versamento da parte del Sig. alla Parte_1
Sig.ra di € 600,00 mensili, poi ridotte ad € 450,00 ed ora Controparte_1
1
aumentate ad € 525 mensili su base Istat;
ovvero sia ridotto nella misura ritenuta di giustizia il detto assegno. Spese rifuse o compensate”;
per parte convenuta “CHIEDE che il Tribunale VOGLIA Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. - Spese di lite rifuse”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 9 ottobre 2023 – Parte_1
premesso che, con sentenza n. 362/2015, depositata il 21.04.2015, era stata
dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22/12/1973, con , e che era stato disposto un assegno Controparte_1
divorzile in favore della moglie – ha adito il Tribunale per sentir revocare tale
disposizione, sostenendo che siano venute meno le condizioni, sia sotto il profilo
assistenziale, avendo la convenuta adeguati redditi propri, sia sotto il profilo
perequativo-compensativo, non avendo contribuito la convenuta alla formazione
del patrimonio dell'attore. Ha, inoltre, specificato che nel 2018 le parti
concordavano privatamente la riduzione dell'assegno divorzile, stabilito in sede
giudiziale in euro 600,00, al minor importo di euro 450,00.
, costituitasi in giudizio, ha resistito per il rigetto della Controparte_1
domanda avversaria, ritenendo non sussistente la sopravvenienza di giustificati
motivi che abbiano alterato l'equilibrio economico tra i coniugi e che non siano
già stati considerati nell'accordo privato sottoscritto tra i coniugi nel 2018, e
pacificamente eseguito, con cui si è disposta la riduzione dell'assegno divorzile.
All'esito dell'udienza di comparizione, il giudice relatore designato ha
pronunciato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti “In modifica
sentenza n. 362/2015 pronunciata in data 21/04/2015, ridetermina in euro 528,30
l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da nei Parte_1
confronti di , da corrispondersi in forma tracciabile entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda giudiziale (ottobre 2023) e
rivalutazione automatica annuale secondo gli indici Istat, se in aumento. Letto e
2
applicato l'art. 473-bis.22, terzo comma, c.p.c., rigetta l'istanza di prova
testimoniale avanzata da parte attrice e l'istanza di rimessione in termini dd.
29.02.2024”;
ritenuta la causa matura per il decidere, sono stati assegnati i termini
ex art. 473-bis.28 c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio all'udienza del 15
novembre 2024, tenutasi mediante trattazione scritta.
DIRITTO
1. Modifica dell'assegno divorzile.
La revisione delle condizioni stabilite nella sentenza di
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