Trib. Salerno, sentenza 30/05/2024, n. 2849
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Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari
contenziosi civili dell'anno 2015 in data 25 marzo 2015 al numero 2571 avente
per oggetto risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale
TRA
CA IS, rappresentata e difesa, in virtù di procura ad litem stesa
a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Annaresia Coppola, elettivamente
domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Anna Paola De Luca, sito in
Fisciano al Parco Donica n. 14;
ATTRICE
E
MINISTERO DELL'INTERNO e PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno presso
i cui uffici, siti in Salerno al Corso Vittorio Emanuele 58, sono ope legis
domiciliati;
CONVENUTI
1
NONCHÉ
COMUNE DI SARNO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione e
risposta, dall'avv. Ketura Chiosi ed elettivamente domiciliato a Sarno
(Salerno) in piazza IV Novembre presso la sede della casa comunale;
CONVENUTO
E
BA DO;
CONVENUTO - CONTUMACE
All'udienza dell'8 febbraio 2024 i difensori delle parti costituite hanno
rassegnato le proprie conclusioni, integralmente richiamate in questa sede, e il
giudice ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie
di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25 marzo 2015 RI
IN ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Salerno, il Comune di Sarno, il
Ministero dell'interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e IL
AR per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni
patiti iure proprio e iure hereditatis in conseguenza dell'evento catastrofico
verificatosi nel comune di Sarno il 5 maggio 1998.
In particolare, l'attrice ha evidenziato: a) di essere stata la sorella legittima di
RI PI;
b) che il fratello, in data 5 maggio 1998, si era ritrovato in
servizio come portantino presso il pronto soccorso di “Villa Malta” di Sarno,
alla frazione Episcopo, prolungando la propria attività professionale sino alle
ore 20,00;
c) che, a causa dei molti feriti assistiti nel pronto soccorso, gli era
stato impedito di congedarsi dal servizio;
d) che, successivamente, alle ore
2
20,00, il fratello non aveva dato più notizia delle proprie condizioni e che era
deceduto per asfissia a causa della colata di fango verificatasi verso le ore
24,00;
e) che il riconoscimento del cadavere era stato fatto dal cognato,
US ME, dopo tre giorni dal verificarsi della frana;
f) che la frana
che aveva travolto il fratello era stata una delle più distruttive tra le tante che,
nella medesima giornata, si erano abbattute sull'abitato del comune di Sarno,
causando, complessivamente, la morte di centro trentasette persone;
g) che non
si era costituita parte civile nel processo penale conclusosi con sentenza
definitiva della Suprema Corte di Cassazione del 26 marzo 2013, mercé la
quale era stata confermata la sentenza penale di condanna pronunciata dalla
Corte di appello di Napoli - a sua volta investita della cognizione del processo
in virtù dell'annullamento con rinvio della precedente sentenza resa dalla Corte
d'appello di Salerno – e, dunque, affermata, in via definitiva, la responsabilità
penale dell'ing. IO IL, Sindaco del Comune di Sarno, condannato in
solido coi responsabili civili al risarcimento dei danni in favore delle parti civili
costituite, da liquidarsi in separata sede.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'Interno e il Comune di Sarno.
Differentemente, IL AR non ha accettato il contraddittorio.
In particolare, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27 maggio
2015 il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno
costruito un unitario impianto difensivo, imperniato, in buona sostanza,
sull'articolazione degli oneri probatori delle pretese risarcitorie sperimentate,
evocando altresì il contrasto giurisprudenziale in relazione alla configurabilità
del cd. danno tanatologico.
3
Le amministrazioni statali convenute hanno, poi, sperimentato – in via
riconvenzionale e a condizione, evidentemente, dell'accoglimento della
pretesa attorea - una domanda di regresso nei confronti dei responsabili in
solido, id est il Comune di Sarno e IL AR, evocando anche, tra le
pieghe argomentative, la “totale” responsabilità di quest'ultimo.
Dal canto suo, il Comune di Sarno, costituitosi in data 01 giugno 2015, oltre
a promuovere istanza di riunione di questo processo con quelli pendenti
presso il Tribunale aventi sullo sfondo la medesima vicenda di fatto, ha
sviluppato una linea difensiva imperniata sull'infondatezza della pretesa,
valorizzando la non risarcibilità, iure hereditatis e iure proprio, dei pregiudizi
evocati.
Nel corpo della comparsa di costituzione e risposta l'ente locale ha poi
contestato la cumulabilità tra rivalutazione monetaria e gli interessi richiesti.
Pretesa in via principale il rigetto della pretesa risarcitoria, il Comune ha, in
via subordinata, concluso affinché, in caso di accoglimento della domanda, le
corresponsabilità dei diversi convenuti, condannati in solido, fossero graduate
e che la condanna al risarcimento del danno fosse limitata al grado di
responsabilità riconosciutogli all'esito dell'istruttoria processuale.
Accertata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio
nei confronti di IL AR e disposta, nei confronti di quest'ultimo,
anche la notifica della domanda riconvenzionale trasversale, la causa è stata
sin da subito ritenuta matura per la decisione.
In data 12 luglio 2023 il processo è stato assegnato alla cognizione dello
scrivente, il quale ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4 In limine, va ribadita la dichiarazione di contumacia del convenuto IL
AR il quale, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Permanendo sul piano delle considerazioni di ordine preliminare, deve
avvertirsi che la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) ha
previsto il riconoscimento, a titolo indennitario, di una somma di euro
100.000,00 in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5
maggio 1998 a Sarno, a civile a carico dello Stato e del Comune di Sarno,
prevedendo l'estinzione delle cause di risarcimento del danno pendenti.
A fronte dei dubbi di legittimità costituzionale della norma, valutata come un
irragionevole limite al ristoro integrale dei danni subiti, è stata introdotto il
d.l. n. 113 del 2016, convertito in legge 160 del 2016, che ha previsto – in
sostituzione del previgente meccanismo d'indennizzo automatico e di
estinzione del processo - la facoltà delle parti di stipulare accordi transattivi
per la definizione del contezioso, onerandole nel contempo alla
comunicazione della contraria volontà di insistere nel pretendere il
risarcimento del danno in sede giudiziale.
Dunque, è venuto meno il meccanismo dell'indennizzo automatico, essendosi
rimessa alle parti danneggiate la scelta di accedere o meno a una transazione
secondo i parametri di cui alla predetta norma.
Nella specie, l'attrice ha rappresentato di non voler transigere (si confronti la
comunicazione inoltrata in data 9 gennaio 2017 alla Prefettura) e di voler
proseguire l'instaurato giudizio.
Certamente inconferente si è rivelata, poi, l'istanza di riunione del
procedimento che ci impegna con altri giudizi pendenti presso questo Ufficio
giudiziario.
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Sul punto, giova osservare, in via assorbente, che i diversi processi, pur
supponendo il medesimo fatto illecito, coinvolgono, evidentemente, la
delibazione di pretese risarcitoria caratterizzate da differenti profili
morfologici, in considerazione della diversità delle posizioni sostanziali
allegate dalle vittime secondarie. L'accoglimento dell'istanza di riunione
avrebbe, dunque, comportato un inevitabile rallentamento del processo che ci
occupa, in contrasto con i principi di economia processuale che devono
governare la decisione di riunione ex artt. 273 e 274 c.p.c.
Tanto puntualizzato, l'impianto motivazionale va costruito sulla base di tre
punti fermi: a) il decesso di RI PI in conseguenza dei tragici eventi del
5 maggio 1998;
b) i rapporti di parentela tra il defunto e l'odierna attrice;
c) la
penale responsabilità di IL AR per il fatto generatore dei danni qui in
scrutinio.
I punti sub a) e sub b) sono invero al di fuori del thema probandum in quanto
neppure oggetto di specifica ed esigibile contestazione da parte dei convenuti.
In ogni caso, gli attori hanno offerto riscontro probatorio su entrambi gli
aspetti, allegando: a) lo stato di famiglia di RI IO, dal quale è
evincibile che la morte di RI PI è avvenuta a Sarno il giorno 5 maggio
1998;
b) la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che inserisce il
nominativo di RI PI tra le vittime dell'evento del 5 maggio 1998;
c)
ancora, lo stato di famiglia di RI IO, dalla cui lettura emerge che RI
IN fosse la sorella di RI PI.
Ulteriore punto fermo – si è evidenziato - è la responsabilità penale di AR
IL.
Soccorre al riguardo l'accertamento contenuto nella sentenza penale di
condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli contrassegnata da
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numero 5936 del 2011, divenuta irrevocabile in data 26 marzo 2013
(circostanza non oggetto di contestazione tra le parti), in forza della quale è
stata incontrovertibilmente accertata la responsabilità per omicidio colposo
plurimo, ai sensi della lettura coordinata delle norme di cui di cui agli artt. 113,
40 e 589, primo e terzo comma, c.p., di IL AR, sindaco del Comune
di Sarno, ufficiale di governo e
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