Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/02/2024, n. 302

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/02/2024, n. 302
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 302
Data del deposito : 5 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa M C, all'esito dell'udienza cartolare ex art.
127 ter c.p.c.
del 8.1.2024, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 4976 iscritta al R.G. dell'anno 2021, promossa da
, rappresentata, difesa e domiciliata, come in Parte_1 atti;
ricorrente contro
e Controparte_1 [...]
Controparte_2
, rappresentati e difesi, dall'
[...] [...]
, in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore e dei funzionari CP_4
e Controparte_5 CP_6 Controparte_7 congiuntamente e disgiuntamente, che eleggono domicilio presso
l' , Via Controparte_3
Lubich n 6;
resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.8.2021, la ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del resistente dal 1.9.2006 al 31.8.2008, CP_1 come insegnante di scuola materna di ruolo;
che dal 1.9.2000 al
31.8.2006 ha prestato servizio preruolo come insegnante di scuola materna;
che, con decorrenza dal 1.9.2008 ha conseguito il passaggio di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado per l'insegnamento
A051 di materie letterarie e latino;
che presta attualmente servizio presso il di che, con decreto Controparte_8 CP_3
n. 4505 del 22.11.2010 l'amministrazione scolastica ha provveduto alla sua ricostruzione di carriera nel ruolo di docente di scuola secondaria di secondo grado ed al conseguente inquadramento economico retributivo;
che le è stata riconosciuta un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici nel profilo di “docente di scuola secondaria di secondo grado”, inferiore a quella effettivamente maturata;
che, infatti, di tutti gli anni di servizio preruolo come insegnante di scuola materna (dal 1.9.2001 al
31.8.2006) venivano considerati integralmente solo i primi 4, mentre la restante parte veniva riconosciuta, ai fini sia giuridici sia economici, solo nella misura dei 2/3;
che, non veniva valutato il servizio di ruolo prestato sempre nella scuola materna negli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008;
che, pertanto, le veniva riconosciuta l'anzianità fittizia, utile ai fini giuridici ed economici, di anni 4 e mesi 8 alla data del passaggio al ruolo della scuola superiore di II° del 1.9.2008;
che i restanti mesi 4, venivano riconosciuti solo ai fini economici e ritenuti utilizzabili per la maturazione delle successive posizioni stipendiali solo al compimento dell'anzianità di anni 16;
che, quindi, la ricorrente, in considerazione del riconoscimento solo parziale dell'anzianità di servizio maturata, veniva inquadrata nella posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 0 dal 1.9.2008, anziché essere inquadrata nella fascia stipendiale coincidente con anni 8 di servizio (fascia 3/8) fin dalla data di passaggio di ruolo avvenuto il 1.9.2008;
che, infatti, l'anzianità utile a fini giuridici ed economici maturata doveva essere calcolata computando per intero tutti gli anni di servizio prestati, ivi compreso il servizio prestato come docente di scuola materna di ruolo, secondo quanto statuito dalla Cassazione, con sentenza 2037/2013;
che la mancata valutazione del servizio svolto presso la scuola materna è in contrasto con il disposto di cui all'art. 83 del d.p.r. 417/1974
(oggi art. 487 d.lgs. 297/1994) secondo cui: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo (…), norma applicabile anche nel caso di passaggio dal ruolo di insegnante di scuola materna a quello di docente di scuola superiore, in virtù di quanto previsto dall'art.
57 della legge 312/1980
e alla luce del costante orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui deve ritenersi generalizzato il principio della conservazione dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo anche in caso di passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore.
Ha quindi precisato la ricorrente che l'anzianità utile a fini giuridici ed economici spettante doveva essere calcolata computando tutti gli anni di servizio preruolo e di ruolo prestati come docente di scuola materna, oltre al servizio svolto come insegnante di ruolo di scuola superiore, sicché doveva essere riconosciuta in suo favore
l'anzianità complessiva di anni 8 utili a fini giuridici ed economici alla data del passaggio di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado avvenuto il 1.9.2009;
che, pertanto, deve esserle riconosciuto il diritto ad essere inquadrata nel profilo di docente di scuola superiore di II° con attribuzione della posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 3 a 8 anni di cui alle
Tabelle allegate al , sin dalla data di conferma in ruolo Org_1 nella scuola secondaria di secondo grado del 1.9.2009;
che invece la P.A. le ha corrisposto la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità di anni 0 dal 1.9.2008.
Ha pertanto concluso chiedendo di: “1) Accertare e dichiarare che
l'art. 485 D.lgs. 297/1994 vada disatteso e disapplicato nella parte in cui prevede che gli anni di servizio preruolo prestati dai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato vengano riconosciuti solo parzialmente ai fini della progressione di carriera e della connessa progressione stipendiale;
2) Accertare e dichiarare che in applicazione dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato clausola 4, punto 1, allegato alla direttiva del Consiglio Europeo del 20/06/1999, 1999/70/CE e in parziale disapplicazione dell'art.
485 D.lgs. 297/1994, alla ricorrente doveva essere riconosciuto, ai fini giuridici ed economici l'intero servizio preruolo fin dalla data di assunzione e, per l'effetto, 3) Disapplicare la normativa italiana di diritto interno;
4) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere, ai fini della ricostruzione di carriera, il riconoscimento del servizio di insegnamento prestato nel ruolo della scuola primaria dall'1/9/2006 al 31/08/2008 e, conseguentemente;
5) Accertare e dichiarare l'illegittimità del

Decreto di ricostruzione di carriera, nella parte in cui, il
Dirigente Scolastico nell'effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente, non ha riconosciuto valido integralmente e fin dalla data di passaggio di ruolo nella scuola superiore il servizio di ruolo dalla stessa prestato nella scuola primaria nel periodo
1/9/2006 al 31/08/2008 e, per l'effetto;
6) Annullarlo e/o disapplicarlo;
7) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera e, quindi, all'attribuzione in proprio favore delle classi stipendiali di anzianità maturate negli anni in ragione del servizio preruolo prestato e di quello di
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