Trib. Gela, sentenza 11/12/2024, n. 50

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Gela, sentenza 11/12/2024, n. 50
Giurisdizione : Trib. Gela
Numero : 50
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo

V.G. N. 1052/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civ. , nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi,
a seguito dell'udienza dell'11.12.2024, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 10, d.lgs. n. 150/2011 nella causa civile iscritta al n. 1052 2024 V.G., promossa da
AVV. FONTANELLA LUIGI (c.f. [...]) e AVV. FONTANELLA GIUSEPPE (c.f.
[...]), in autodifesa ricorrenti contro
LIVESICILIA.IT S.R.L. (p.i. 05808650823), in persona del rappresentante legale p.t., con il ministero degli avv.ti Fernando Lo Voi e Susanna Basile;

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.f. 97139590588), in persona del rappresentante legale p.t., con il ministero dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 10.08.2024 e notificato con il pedissequo decreto di fissazione di udienza nei confronti di Livesicilia.it s.r.l. e del Garante per la protezione dei dati personali, gli avv.ti
TA Luigi e TA PP hanno chiesto al presente Tribunale: “disattesa, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il presente ricorso in opposizione e per l'effetto annullare il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 446 del 17 luglio 2024, comunicato via pec in data 29 luglio 2024, oggi impugnato, ordinando a Livesicilia.it s.r.l. di provvedere alla rimozione dell'URL e dell'articolo a questo collegato, quale risultato di ricerca
1 reperibili in associazione ai nominativi dei ricorrenti, per cui oggi è causa ovvero, in subordine, ordinare a Livesicilia.it s.r.l di deindicizzare o di precludere l'indicizzazione dell'URL sopra indicato con riferimento alle query correlate ai nominativi degli odierni reclamanti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 64 ter delle disp. att. c.p.p. in relazione all'articolo per cui oggi è causa. Spese e compensi seguano la soccombenza.”.
Con memoria depositata il 26.11.2024, si è costituito il Garante per la protezione dei dati personali, chiedendo al presente Tribunale: “contrariis reiectis, dichiarare l'infondatezza del ricorso avverso l'impugnato provvedimento del Garante resistente, con ogni conseguente statuizione in ordine al governo delle spese di lite, secondo soccombenza.”.
Con memoria depositata il 29.11.2024, si è costituita Livesicilia.it s.r.l., chiedendo al presente
Tribunale: “Rigettare in toto le domande tutte proposte da parte attrice nei riguardi della Livesicilia.it
S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. PP Amato, perché infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari.”.

2. Gli avv.ti TA Luigi e TA PP hanno proposto ricorso ex art. 10, d.lgs. n.
150/2011, avverso il provvedimento n. 446 del 17.07.2024 con cui il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, ha dichiarato infondato il reclamo presentato allo stesso Garante, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, con il quale gli avv.ti TA Luigi e TA PP hanno chiesto al Garante di ordinare a Livesicilia.it s.r.l. e a Google LLC, rispettivamente, la rimozione e deindicizzazione di un articolo pubblicato il 31.03.2023 dal giornale telematico Live Sicilia, dal titolo
Patrocinio infedele: sequestrati i soldi di un avvocato”.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

2.1. Il primo motivo del ricorso sub A), con cui si deduce “sui profili diffamatori e/o le inesattezze dolose e suggestive contenute nell'articolo di Live Sicilia”, è infondato per le ragioni che seguono.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, il diritto di cronaca opera come esimente ex art. 51
c.p.
del reato di diffamazione ex art. 595 c.p., quando il giornalista riporta una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario e
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