Trib. Bari, sentenza 07/11/2024, n. 4566

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 07/11/2024, n. 4566
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4566
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

n. 933/2019 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 933/2019 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione all'ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni per l'emissione di assegni a vuoto”,
vertente tra
TU VA, elettivamente domiciliato in Locorotondo (Ba), alla Via S. Elia n. 101, presso lo studio dell'Avv. Claudia Leoci, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
- RICORRENTE/Opponente -
contro
CAMERA di COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA DI BARI-CCIAA di
BARI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Celestina Barile, dell'Ufficio legale dell'Ente, presso cui elegge domicilio,
- RESISTENTE/Opposta -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione del 7.11.2024 celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento comunicato alle parti, la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 150/2011 e 420 e 429 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con il ricorso introduttivo depositato in Cancelleria in data 18.01.2019, TU GI ha impugnato
l'ordinanza-ingiunzione del Presidente della CAMERA di COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA di BARI-CCIAA di Bari, n. 2018/1171, notificata il 20.12.2018, con la quale è stata disposta nei confronti del ricorrente, in qualità di esercente di fatto l'attività di autoriparatore, la sanzione amministrativa pari a €. 5.164,00, oltre diritti di notifica e spese d'ufficio, per la violazione dell'art. 10, co. 2, della legge
5.02.1992, n. 122
, recante “Esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di soggetto non iscritto nell'apposito albo delle imprese artigiane”, deducendo l'esimente della buona fede e dell'errore sul fatto non determinato da colpa ex art. 3 della legge n. 689/1981 in cui sarebbe incorso lo stesso ricorrente nell'esercizio della detta attività per aver agito con scarsa “lucidità a causa di gravi problemi di salute”, ma pur sempre “nel più sincero convincimento di aver svolto tutti gli atti prodromici all'inizio della propria attività lavorativa, in particolare, a seguito di invio telematico, in data 01.03.2018, della Dichiarazione di inizio attività Mod.
AA7/10 dell'Agenzia delle Entrate”.
1 Dott. Luca Sforza n. 933/2019 R.G. Con memoria di costituzione depositata
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi