Trib. Treviso, sentenza 15/11/2024, n. 900
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa D R Presidente dott.ssa S M giudice ott.ssa A P giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di DIVORZIO CONGIUNTO (scioglimento del matrimonio) iscritta ex art. 473bis.51 cpc. al RG. n. 5966/2024, promossa da
(c.f. ), nato/a a ESTE (PD), il Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , nato/a a TREVISO, Parte_2 C.F._2 il 4/06/1976,
entrambi con l'avv. VALENTINA MARDEGAN
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 16/10/2024, i coniugi e Parte_1
, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento Parte_2 del loro matrimonio.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza di separazione consensuale del Tribunale di Treviso del 20.02.2024);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (22.01.2024);
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto il 2/09/2017 tra e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Parte_2 Comune di RESANA (TV) dell'anno 2017, al n. 7, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di
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