Trib. Grosseto, sentenza 10/01/2025, n. 22

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Grosseto, sentenza 10/01/2025, n. 22
Giurisdizione : Trib. Grosseto
Numero : 22
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

R.G. n. 749/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 749/2022 R.G., promossa da
ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO
ALIMENTARE - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO
(C.F. 08037790584) rappresentato e difeso dall'Avv. LOBIANCO
MICHELE;

ATTORE contro
LA NA (C.F. [...]) e ES
BA (C.F. [...]) ciascuno in proprio, rappresentati e difesi dall'Avv. MASTRO GIUSEPPE;

CONVENUTI nonché
DI SQ NA (C.F. [...]), LA'
NA (C.F. [...]) e TA NA (C.F.
[...]) in persona dei loro genitori esercenti la responsabilità
genitoriale LA NA (C.F. [...]) e
ES BA (C.F. [...]);

CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: azione di rivendicazione della proprietà – risarcimento del danno.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 08.10.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia dei convenuti
GR NA, IC NA e IE AL NA in quanto non costituitisi in giudizio, sebbene ritualmente evocati nello stesso.
Ciò posto, l'odierno attore, deducendo di essere proprietario dei terreni siti in
LL AG, località Monteverdi, denominato “tenuta Monteverdi”, distinto al NCT del Comune di LL AG (GR) al Fg. 144 particelle
70, 71, 72, 73, 79, 80, 81, 82, 114, 136, foglio 146 particelle 13aa, 13aa, 48, 54,
107, 109, 112aa, 112ab, 115, 116, 118aa, 118ab, 119 ed al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano sempre del comune di LL AG (GR) al Fg. 144, particella 70 sub 3, 4, 5 e 6 e che i convenuti occupano senza titolo i suddetti immobili, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 948 cc, accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui in narrativa la titolarità del di-ritto di proprietà di ISMEA– Istituto di Servizi per il
Mercato Agricolo Alimentare in persona del suo legale rappresentante p.t. sul terreno con an-nessi fabbricati rurali sito in agro del comune di LL AG, alla località
Monteverdi, denominato “tenuta Monteverdi”, dell'estensione complessiva di Ha 108.05.30 distinto al NCT del comune di LL AG (GR) al Fg. 144 particelle 70, 71, 72,
73, 79, 80, 81, 82, 114, 136, foglio 146 particelle 13aa, 13aa, 48, 54, 107, 109, 112aa, 112ab, 115, 116, 118aa, 118ab, 119 ed al Nuovo Catasto Edilizio Urbano sempre del comune di VI AG (GR) al Fg. 144, particella 70 sub 3, 4, 5 e 6 confinante nel suo complesso (confini come noti all'epoca della stipula dell'atto) con proprietà
NU VE OL Enrico, Tenuta di Monteverdi INC di ET OW s.a.s,
Spargi, strada provinciale del Cipressino, fiume Ombrone, Tancredi, Ciacci, strada provinciale di Monte Antico, strada provinciale per Cinigiano, usi civici di Sasso Ombrone, società civile AG salvi altri e più precisi confini;
Sempre in via principale e nel merito, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 948 cc, accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo e comunque abusiva da parte dei convenuti signori NI NA, AB

SC, IE AL NA, GR NA e IC NA del ter-reno con annessi fabbricati rurali di proprietà di ISMEA sito in agro del comune di LL
AG, alla località Monteverdi, denominato “tenuta Monteverdi”, dell'estensione complessiva di Ha 108.05.30 distinto al NCT del comune di LL AG (GR) al
Fg. 144 particelle 70, 71, 72, 73, 79, 80, 81, 82, 114, 136, foglio 146 particelle 13aa,
13aa, 48, 54, 107, 109, 112aa, 112ab, 115, 116, 118aa, 118ab, 119 ed al Nuovo
Catasto Edilizio Ur-bano sempre del comune di LL AG (GR) al Fg. 144, particella 70 sub 3, 4, 5 e 6 confinante nel suo complesso (confini come noti all'epoca della stipula dell'atto) con proprietà NU VE OL Enrico, Tenuta di Monteverdi
INC di ET OW s.a.s, Spargi, strada provinciale del Ci-pressino, fiume Ombrone,
Tancredi, Ciacci, strada provinciale di Monte Antico, strada provinciale per Cinigiano, usi civici di Sasso Ombrone, società civile AG salvi altri e più precisi confini e per l'effetto disporre l'immediata reintegrazione di ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo
Alimentare in persona del suo legale rappresentante p.t. nella proprietà e nel possesso del predetto bene immobile, condannare i convenuti alla restituzione del citato bene immobile al legittimo proprietario libero da persone, animali e cose, ordinare altresì ai convenuti occupanti senza titolo ed a chiunque altro occupi l'immobile in virtù di rapporti di lavoro o di famiglia con i convenuti, il rilascio immediato del citato bene immobile a favore del legittimo proprietario disponendo la cessazione di tutti quei comportamenti pregiudizievoli da cui possa derivare la lesione nella proprietà e nel possesso dell'immobile da parte del legittimo proprietario;
Sempre nel merito accertare e dichiarare il diritto dell'ISMEA al pagamento dell'importo di € 150.000,00 o dell'importo maggiore o minore che sarà precisato in corso di causa e ritenuto dovuto all'esito dell'istruttoria a titolo di indennità per l'uso e per il godimento del terreno con annessi fabbricati da parte dei convenuti sino alla data di effettivo rilascio condannando i convenuti in solido tra di loro al relativo pagamento
”.
I convenuti NI NA e SC AB, costituendosi in giudizio, allegando di avere titolo a occupare l'immobile, giusto accordo concluso con i custodi del terreno in data 18.11.2013, hanno chiesto: “A) nel merito, in tesi, respingere integralmente le richieste avverse, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutte le ragioni sopra esposte e conseguentemente condannare
ISMEA solidamente con i Sig.ri DR CA e BE CI, mediante l'istituto dell'eccezione riconvenzionale, alla restituzione/compensazione dell'importo di €
100.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta;
B) nel merito, in ipotesi subordinata, decidere secondo giustizia
”.
Ciò posto, in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità delle domande riconvenzionali e dell'eccezione riconvenzionale di compensazione proposte da parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta, in quanto tardive.
Invero, ai sensi dell'art. 167 comma 2 c.p.c., il convenuto, con la comparsa di costituzione e risposta, “A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”.
Ai sensi dell'art. 166 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149/2022, inapplicabili all'odierno giudizio, “Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163-bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'art. 167 con la copia della citazione notificata, la procura e
i documenti che offre in comunicazione”.
Ancora, secondo l'art. 171 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149/2022, inapplicabili all'odierno giudizio, “Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167”.
Dunque, il convenuto, laddove si costituisca oltre il termine di venti giorni in precedenza indicato, decade dalla possibilità di proporre eccezioni in senso stretto e domande riconvenzionali.
Nel caso di specie, l'udienza di trattazione è stata fissata con decreto previsto dall'art. 168bis ultimo comma c.p.c., nella sua precedente formulazione, alla data del 18.10.2022.
Il termine per la tempestiva costituzione del convenuto è scaduto il
28.09.2022, ma la costituzione dello stesso è effettivamente avvenuta solo in data 30.09.2022.
Pertanto, vanno dichiarate inammissibili tutte le eccezioni in senso proprio e le domande riconvenzionali proposte dai convenuti, in quanto tardive.
Ciò posto, la domanda di rivendicazione proposta da parte attrice è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 948 comma 1 c.c. “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno”.
L'azione di rivendicazione consente al proprietario della cosa di recuperare la stessa presso chi la detiene illegittimamente, sicché la stessa ha una chiara finalità recuperatoria (cfr. Cass. Civ. n. 7777/2005).
In ordine all'onere della prova della proprietà in capo al rivendicante, la regola generale è che costui è tenuto ad allegare e a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi “uti dominus” (Cass. Civ. n. 1044/1995;
Cass. Civ. n.
11521/1999;
Cass. Civ. n. 8798/2000).
Nondimeno, la giurisprudenza ha negato che tale regola abbia un valore inderogabile e assoluto.
Ai fini che interessano il presente giudizio, è stato chiarito che “I principi in tema di prova nel giudizio di revindica - secondo i quali l'attore in rivendicazione deve provare il dominio sulla cosa rivendicata risalendo attraverso i propri danti causa sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando di aver acquistato il bene per usucapione mediante il possesso proprio e dei propri danti causa per la durata richiesta dalla legge - non hanno
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