Trib. Marsala, sentenza 07/01/2025, n. 8

TRIB Marsala
Sentenza
7 gennaio 2025
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TRIB Marsala
Sentenza
7 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Marsala, sentenza 07/01/2025, n. 8
Giurisdizione : Trib. Marsala
Numero : 8
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2169/2024
Oggi 7 gennaio 2025 alle ore 10.05, innanzi al Giudice Cinzia Immordino,
sono comparsi:
Per NT LL l'avv. RUSSO;

nessuno per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO.
L'avv. Russo discute la causa riportandosi al contenuto del ricorso dichiarando che la docente è attualmente in servizio e chiede che la stessa venga decisa. Dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo in udienza.
Il Giudice
Dichiara la contumacia del IM ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi e, dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 429 c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2169/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
LL NT (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Russo (antonella.russo@avvocatitrapani.legalmail.it) per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del
Ministro pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
* * *
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
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1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;

2) per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del
Ministro pro tempore, alla corresponsione in favore della predetta della c.d. carta docenti per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla contrata attribuzione;

3) condanna il IM al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'avv.
Antonella Russo dichiaratasi antistatario in € 1.030,00 oltre esborsi, spese generali, IVA e
CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente indicato in epigrafe lamenta di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado);
ha esposto che il D.P.C.M. del 23.09.2015, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 122, della l. n. 107/2015, individua quali destinatari della suddetta somma i soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali” e non anche i docenti a tempo determinato;
ha contestato la legittimità di tale esclusione, denunciando la violazione degli artt. 2, 3, 35 e 97 Cost., delle clausole 4 e 6 allegate alla direttiva 1999/70/CE, dell'art. 25 del
D.lgs. n. 81/2015 e dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020, chiedendo quindi, di condannare le amministrazioni resistenti al pagamento delle relative somme mediante assegnazione della “Carta elettronica” accreditando sulla detta carta l'importo nominale di € 3.000,00.
Il Ministero dell'Istruzione ha omesso di costituirsi ed è dichiarato contumace.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata discussa all'odierna udienza.
Ciò premesso, il ricorso è fondato.
Il thema decidendum sottoposto dalla docente a questo Tribunale consiste nel verificare se l'art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015 – nel menzionare solo i docenti di ruolo tra i
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destinatari della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente –
sia conforme o meno alla regola prevista dalla clausola n. 4, par. 1, dell'Accordo Quadro
allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i
lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a
tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo
determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Tale norma, come noto, trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018,
Centeno Meléndez, C-315/17, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) ed è applicabile anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, Centeno Meléndez, C-315/17, punto
39).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha costantemente precisato che il principio di non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (cfr. sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46). A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha inoltre precisato che, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, punto 48).
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È stato, inoltre, affermato che la nozione di “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4,
punto 1, dell'accordo quadro richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali
elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
Ciò premesso in punto di diritto, va in primo luogo rilevato che la ricorrente rientra nella nozione di “lavoratore a tempo determinato”, ai sensi della clausola 4, punto 1,
dell'accordo quadro: invero, la ricorrente è stata assunta dal Ministero dell'Istruzione in qualità di docente e ha prestato attività lavorativa nel corso degli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (cfr. documentazione in atti).
Il beneficio previsto dall'art. art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015, a prescindere dalla natura retributiva o meno, va poi considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. La Corte di Giustizia
dell'Unione Europea ha infatti precisato che “(…) risulta che l'indennità di cui al procedimento
principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della
clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. (…) Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121,
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