Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3139

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3139
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 3139
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. 112 /2024 R.G. TRIB.
CO NT ARCELIS/ MINISTERO DELL'INTERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Daniela Di Sarno Giudice Riunito nella camera di Consiglio del 26.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 112/2024, avente ad oggetto: l'impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs.
150/2011, del provvedimento prot. N. Cat.A11/2023/Immig./III Sez./Prot.29 del 10.10.2023 (notificato il 14.12.2023), con il quale il Questore di Savona ha rigettato
l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un Permesso di Soggiorno per protezione speciale presentata il 21.2.2023 proposto da
CO NT IS, nata in [...] il [...], C.F.
, CUI elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._1 C.F._2
Luca Morelli del foro di Savona
RICORRENTE nei confronti di
e in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO
RESISTENTE
PREMESSO
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto Cat.
A11/2023/Immig./III^Sez./Prot.29, notificato il 14.12.2023, emesso dal Questore di
Savona in data 10.10.2023, su parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Torino-Sez. Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale del 21.2.2023.
Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha allegato in fatto che:
-la ricorrente, cittadina dominicana, dal 1.6.2023 al 31.10.2023 ha svolto l'attività lavorativa in qualità di “tuttofare” d'albergo presso l'hotel “Marianella” di Bardineto (SV)
1
alle dipendenze della NO , ed ha presentato la domanda per il Parte_1 rilascio del permesso di protezione speciale presso la Questura di Savona, in data
21.2.2023;

-nella successiva data del 10.10.2023, la predetta Questura ha rigettato l'istanza avanzata dalla ricorrente, sulla base del parere non favorevole reso dalla Commissione
Territoriale di Torino-Sez. Genova.
Posta tale premessa in fatto, la ricorrente rimarcava l'errore di valutazione delle autorità amministrative, sostenendo che le stesse non avessero considerato il radicamento sociale dell'istante.
Infine, ha concluso richiedendo all'intestato Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis rejectis, previa occorrendo ogni più opportuna istruttoria, dichiarare nullo, illegittimo e di nessun effetto il provvedimento impugnato cat. A11/2023/Immig./III^Sez./Prot.29 del 10.10.2023 con contestuale riconoscimento in capo a EC TO AC, meglio sopra generalizzata, della protezione speciale ex art. 19 D.L.vo 286/98;
in via sussidiaria ex art. 32 comma 3 D.L.vo 25/2008 trasmettere gli atti al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre ad accessori di legge, da liquidarsi a favore del difensore che si dichiara anticipatario”.
A sostegno della domanda proposta con il predetto ricorso, il ricorrente ha allegato: copia del provvedimento impugnato;
contratto di lavoro stagionale con decorrenza dal

3.6.2023 al 30.9.2023, proroga al 31.10.2023, nonché buste paga delle mensilità dal mese di giugno al mese di ottobre dell'anno 2023 ( da cui risulta retribuzione netta tra euro 1.400,00 e euro 1.500,00) in riferimento al rapporto instaurato a tempo determinato alle dipendenze della sig.ra , presso Hotel Marianella,. Parte_1
Con la nota del 6.5.2024, il difensore della ricorrente ha richiesto il rinvio della prima udienza di comparizione, ed ha prodotto la seguente documentazione integrativa: lettera di assunzione riferita al rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato, per il servizio di collaboratrice familiare, instaurato a decorrere dal 23.2.2024, alle dipendenze della NO dichiarazione sottoscritta in data Controparte_2

2.5.2024 dall'avv. Marco Iurilli, legale di fiducia della NO Controparte_2 avente ad oggetto la relazione positiva sul servizio prestato dalla ricorrente.
Depositata in data 29.5.2024 la comparsa di costituzione del nuovo difensore avv. Marco Iurilli, con contestuale revoca del precedente, la difesa ha allegato la tessera contenente il codice fiscale ed il passaporto della ricorrente.
In seguito al deposito delle dismissioni del mandato da parte dell'avv. Marco Iurilli, avvenuta in data 10.9.2024, si è costituito in qualità di nuovo difensore per parte ricorrente l'avv. Morelli Luca, mediante comparsa di nuovo difensore depositata il giorno
8.10.2024.
2 Con nota del 10.10.2024, la ricorrente ha integrato la documentazione attestante lo svolgimento della propria attività lavorativa e, segnatamente: denuncia di avvio rapporto di lavoro domestico presso l'INPS (a decorrere dal 23.2.2024), denuncia Inps della cessazione per licenziamento del rapporto di lavoro alla data del 31.5.2024, le buste paga delle mensilità da febbraio a maggio dell'anno 2024 (retribuzione netta media compresa tra 393,00 euro e 2.823,12 euro), dichiarazione sostitutiva del modello
CU per il periodo compreso tra il 23.2.2024 e il 31.5.2024 in riferimento al rapporto di lavoro sorto presso la NO denuncia del rapporto di lavoro Controparte_2 domestico e contratto-lettera assunzione, lettera di referenze sottoscritta in data
01.10.2024 dalla NO (figlia della NO ), nonché le Persona_1 Parte_2 buste paga delle mensilità di agosto e settembre dell'anno 2024 e l'attestazione del versamento dei contributi, avente data 5.10.2024 in riferimento al rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato, instaurato alle dipendenze della NO a Parte_2 far data dal 1.8.2024;
atto di protezione della NO EC TO emesso in data
26.11.2021 dal Pubblico Ministero di Porto Plata Repubblica Dominicana;
estratto conto contributivo Inps del periodo dal 3.6.2023 al 1.6.2024;
rimesse di denaro ai familiari.
La Commissione Territoriale di Torino Sez. Genova, con il provvedimento del
21.7.2024 ha espresso parere negativo all'accoglimento dell'istanza. Con il predetto parere, la Commissione, considerata la documentazione prodotta in sede amministrativa
(allegato integrativo all'istanza di protezione speciale;
copia passaporto;
visto;
comunicazione di ospitalità e documento di identità dell'ospitante;
elenco situazioni penali e amministrative), aveva dato atto della non sussistenza dei presupposti di cui all'art 19 commi 1 e 1.1 TUI per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ed in particolare, si è espressa nelle modalità che seguono: “RITENUTO che la situazione personale della richiedente non integri i presupposti di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, non essendo emerso alcun elemento da cui possa dedursi che la richiedente, in caso di allontanamento dal territorio nazionale, possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19, comma 1, cit.), ovvero rischi di essere sottoposta a tortura o trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1., cit.);
per quanto in atti non si rilevano, infine, motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale possa determinare un rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata o familiare del richiedente (art. 19, comma 1.1, cit., nonché art. 8 CEDU) attesa l'assenza di un suo qualunque radicamento in Italia" . Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Controparte_1
Stato ed ha insistito per il rigetto della domanda avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto, spese come per legge. In sintesi, ha dedotto che il provvedimento del
Questore fosse legittimo, in quanto adottato in conformità al parere della Commissione
Territoriale. Inoltre, la parte resistente ha ribadito che il parere reso dall'autorità
3
amministrativa abbia correttamente evidenziato la mancata sussistenza delle condizioni previste dall'art. 19 TUI per il rilascio del permesso per protezione speciale, non risultando nel Paese di provenienza dell'odierna ricorrente né il rischio di essere oggetto di persecuzione né fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (comma 1.1.), né, ancora, che la richiedente soddisfi i requisiti previsti dall'art. 19 TUI per mancato radicamento nel territorio.
Più nel dettaglio ha rilevato che non avesse
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