Trib. Frosinone, sentenza 07/05/2024, n. 838
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Testo completo
RG. n. 2958 del 2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
OT CA, ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Giorgio Di Fabio;
E
INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli;
alla udienza del 7 maggio 2024 ha pronunciato la seguente
sentenza
Dichiara il diritto della ricorrente alla indennità di disoccupazione NASPI con condanna dell'INPS alla liquidazione della suddetta prestazione con la decorrenza di legge, oltre interessi come per legge;
Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1312,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione.
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE
EL LU ha convenuto in giudizio l'INPS - Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale e ha esposto di aver lavorato alle dipendenze di AN Italia s.p.a. sottoscrivendo diversi
1
contratti a tempo determinato. Cessato il contratto a tempo determinato con AN il 2.9.2022, in data 7.9.2022 il sig.
EL ha presentato all'Inps domanda per la corresponsione della indennità di disoccupazione (NA, doc. 4 ricorso). Ha precisato che l'ultimo giorno di lavoro è stato il 2.9.2022 e allegato a supporto contratto di lavoro, busta paga di settembre
2022 e estratto conto previdenziale (doc. 1, 2 e 3 ricorso).
L'Istituto convenuto inizialmente ha accolto la domanda di NA con provvedimento del 4.10.2022 (doc. 5 ricorso).
Successivamente con comunicazione del 26.10.2022 il ricorrente
è stato invitato a presentarsi per essere sottoposto a visita medica.
Nella comunicazione del 26.10.2022 cit. è richiesto al ricorrente di “esibire certificazione medica attestante la RIPRESA DELLA CAPACITA' LAVORATIVA da data decisa dal medico, nel caso di covid portare i tamponi”.
Con lettera del 14.3.2023 l'Inps ha comunicato la reiezione della domanda di NA del 7.9.2022 con la seguente motivazione:
“Dall'accertamento medico legale è risultato il mancato riacquisto della capacità lavorativa. La domanda può essere riproposta a evento di malattia/ricovero concluso” (doc. 7 ricorso).
A seguito di ricorso amministrativo del 10.5.2023, inoltre, con delibera del 29.6.2023 il Comitato provinciale ha confermato il rigetto della domanda in quanto “la data di cessazione del rapporto di lavoro, il 2.9.22, coincide con l'ultimo giorno della malattia. In tali casi, come da Messaggio Inps n. 2932 del
13/7/2017, ed al fine di stabilire l'esatta decorrenza della prestazione, gli accertamenti medico-legali devono essere esperiti dai Centro Medico Legali delle Sedi, restando impregiudicata la possibilità per