Trib. Alessandria, sentenza 02/12/2024, n. 275

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Alessandria, sentenza 02/12/2024, n. 275
Giurisdizione : Trib. Alessandria
Numero : 275
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

V.G. n. 1847/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. TI Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1847/2024, in materia di separazione consensuale ex art.
473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. PESCE LUISA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. PESCE LUISA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
[…] 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. 2) La sig.ra continuerà Parte_1 ad abitare con le figlie l'alloggio già casa coniugale, di sua proprietà, che viene ad essa assegnato con mobili e arredi che lo compongono. Danno atto le parti che il sig. ha già prelevato i CP_1
1 suoi effetti personali. 3) Le figlie minori restano affidate in modo condiviso ai genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre. 4) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a giorni alternati, dalle 18,30 del pomeriggio fino alle 22 della sera quando le riaccompagnerà presso
l'abitazione materna. Poiché' le minori non sono abituate a pernottare in assenza della madre, i genitori concordano che gradualmente, secondo le esigenze delle medesime, concorderanno il momento di decorrenza del pernotto ed i conseguenti giorni in cui le stesse trascorreranno la notte con il padre. 5) I genitori concorderanno di anno in anno, in base alle reciproche esigenze lavorative, gli eventuali periodi continuativi in cui le figlie resteranno con l'uno o con l'altro dei genitori durante
i periodi di vacanza invernali (avendo cura di alternare di anno in anno le festività centrali) così come quelli di vacanza estiva a decorrere dall'state 2025. Nella corrente estate 2024 le visite del padre alle figlie saranno regolamentate come sopra, senza alcun pernottamento. 6) Il sig. CP_1 corrisponderà alla SI.ra , anticipatamente, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile Pt_1
di Euro 700,00 ( 350 Euro per ciascuna delle figlie ) a titolo di contributo per il mantenimento delle minori. Detto importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT ai sensi di legge. I genitori
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