Trib. Cagliari, sentenza 11/11/2024, n. 1468
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Testo completo
N. R.A.C.L. 4854/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. G M, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritta al n. 4854 del R.A.C.L. dell'anno
2015, promossa da:
con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata C_1
in Cagliari presso lo studio dell'avvocato S P che la rappresenta e difende, con
l'avvocato L C, in virtù di procura speciale come in atti;
Opponente
CONTRO
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato G C_2
P che lo rappresenta e difende, con l'avvocato G F, in virtù di procura speciale depositata in via telematica in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo;
Opposto
Motivi della decisione
C ricorso depositato il 7 dicembre 2015 la ha proposto opposizione avverso il C_1
decreto n. 1019/2015 col quale gli è stato ingiunto il pagamento di euro 5.926,50 lordi, oltre accessori di legge, in favore di C_2
A sostegno dell'opposizione, premesso che il era stato assunto a tempo indeterminato in CP_2
regime orario part time per 25 ore settimanali a partire dal 26 aprile 2013 con inquadramento al IV livello del CCNL settore Aero Fotogrammetria e mansioni di pilota e meccanico, ha dedotto che questi
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è risultato assente ingiustificato dal lavoro a partire dal 5 febbraio 2014.
Per tale ragione i cedolini paga emessi nel periodo in contestazione (ossia da febbraio a luglio 2014) recano l'annotazione permessi non retribuiti stante la mancata messa a disposizione da parte dell'opposto della prestazione lavorativa, cosicchè deve escludersi che per detto periodo sia maturata la retribuzione concordata avuto riguardo al disposto dell'art. 1460 c.c..
D'altra parte, ha soggiunto, le convocazioni a tal fine inviate all'opposto nel mese di febbraio 2014 ed ancora nel mese di giugno dello stesso anno non avevano sortito alcun effetto ed anzi il 5 luglio seguente questi si era dimesso per asserita giusta causa.
Ha quindi concluso come segue:
1) previa revoca dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c in data 21.07.2017, revocare, annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1091/2015 del Tribunale di Cagliari – sezione lavoro ed assolvere parte opponente da ogni avversa pretesa perché infondata in fatto e in diritto;
2) in via riconvenzionale condannando il signor al pagamento, in favore C_2
dell'opponente dell'indennità di mancato preavviso quantificata in euro 1.009,97 o in quell'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia;
3) con vittoria di spese ed onorari.
Il lavoratore opposto si è ritualmente costituito in giudizio onde contestare le avverse argomentazioni difensive.
In particolare ha inizialmente eccepito la inammissibilità dell'avversa domanda riconvenzionale, stante la mancata previa attivazione del procedimento di negoziazione assistita, eccezione in seguito oggetto di rinuncia.
Nel merito ha escluso di aver mai richiesto permessi onde assentarsi dal lavoro ed ha negato altresì di essersi ingiustificatamente assentato dal lavoro.
Difatti le pattuizioni intercorse con la datrice di lavoro prevedevano che l'orario giornaliero gli
venisse comunicato con almeno 10 giorni di anticipo e tuttavia tale adempimento mai è stato osservato da controparte come emerge dalla documentazione ex adverso prodotta in causa.
Esclusa, pertanto, la buona fede nell'operato della datrice di lavoro per dette ragioni, ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda riconvenzionale giacchè le dimissioni sono assistite da una giusta causa (il mancato pagamento delle retribuzioni) e come tali non legittimano quanto domandato in via
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riconvenzionale da C_1
In corso di causa il giudice titolare del presente procedimento (poi assegnato a questo giudicante in forza del decreto del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. G M, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritta al n. 4854 del R.A.C.L. dell'anno
2015, promossa da:
con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata C_1
in Cagliari presso lo studio dell'avvocato S P che la rappresenta e difende, con
l'avvocato L C, in virtù di procura speciale come in atti;
Opponente
CONTRO
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato G C_2
P che lo rappresenta e difende, con l'avvocato G F, in virtù di procura speciale depositata in via telematica in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo;
Opposto
Motivi della decisione
C ricorso depositato il 7 dicembre 2015 la ha proposto opposizione avverso il C_1
decreto n. 1019/2015 col quale gli è stato ingiunto il pagamento di euro 5.926,50 lordi, oltre accessori di legge, in favore di C_2
A sostegno dell'opposizione, premesso che il era stato assunto a tempo indeterminato in CP_2
regime orario part time per 25 ore settimanali a partire dal 26 aprile 2013 con inquadramento al IV livello del CCNL settore Aero Fotogrammetria e mansioni di pilota e meccanico, ha dedotto che questi
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è risultato assente ingiustificato dal lavoro a partire dal 5 febbraio 2014.
Per tale ragione i cedolini paga emessi nel periodo in contestazione (ossia da febbraio a luglio 2014) recano l'annotazione permessi non retribuiti stante la mancata messa a disposizione da parte dell'opposto della prestazione lavorativa, cosicchè deve escludersi che per detto periodo sia maturata la retribuzione concordata avuto riguardo al disposto dell'art. 1460 c.c..
D'altra parte, ha soggiunto, le convocazioni a tal fine inviate all'opposto nel mese di febbraio 2014 ed ancora nel mese di giugno dello stesso anno non avevano sortito alcun effetto ed anzi il 5 luglio seguente questi si era dimesso per asserita giusta causa.
Ha quindi concluso come segue:
1) previa revoca dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c in data 21.07.2017, revocare, annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1091/2015 del Tribunale di Cagliari – sezione lavoro ed assolvere parte opponente da ogni avversa pretesa perché infondata in fatto e in diritto;
2) in via riconvenzionale condannando il signor al pagamento, in favore C_2
dell'opponente dell'indennità di mancato preavviso quantificata in euro 1.009,97 o in quell'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia;
3) con vittoria di spese ed onorari.
Il lavoratore opposto si è ritualmente costituito in giudizio onde contestare le avverse argomentazioni difensive.
In particolare ha inizialmente eccepito la inammissibilità dell'avversa domanda riconvenzionale, stante la mancata previa attivazione del procedimento di negoziazione assistita, eccezione in seguito oggetto di rinuncia.
Nel merito ha escluso di aver mai richiesto permessi onde assentarsi dal lavoro ed ha negato altresì di essersi ingiustificatamente assentato dal lavoro.
Difatti le pattuizioni intercorse con la datrice di lavoro prevedevano che l'orario giornaliero gli
venisse comunicato con almeno 10 giorni di anticipo e tuttavia tale adempimento mai è stato osservato da controparte come emerge dalla documentazione ex adverso prodotta in causa.
Esclusa, pertanto, la buona fede nell'operato della datrice di lavoro per dette ragioni, ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda riconvenzionale giacchè le dimissioni sono assistite da una giusta causa (il mancato pagamento delle retribuzioni) e come tali non legittimano quanto domandato in via
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riconvenzionale da C_1
In corso di causa il giudice titolare del presente procedimento (poi assegnato a questo giudicante in forza del decreto del
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