Trib. Monza, sentenza 26/08/2024, n. 2163

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 26/08/2024, n. 2163
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 2163
Data del deposito : 26 agosto 2024

Testo completo

R.G. 3905/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Francesco Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 3905/2022 promossa
DA
IO GA (C.F.: [...]), nato a [...]
(MB) il 30.8.1978, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Ballardini (C.F.:
[...]) attore
CONTRO
MEDIOCREDITO CENTRALE – BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A.
(C.F.: 00594040586), con sede legale in Roma, viale America n. 351, rappresentata
e difesa dall'avv. Giuseppe Pedrizzi (C.F.: [...]) convenuta
E CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv.
Alessandro Ciotola (C.F.: [...]) convenuta
E CONTRO
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F.: 00884060526), con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3 terza chiamata contumace
E CONTRO
BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A., breviter “Banca Finint
s.p.a.” (C.F.: 04040580963), con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri
n. 1, rappresentata da FININT REVALUE S.P.A. (C.F.: 04171000260), con sede
legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata e difesa dall'avv.
Marco Verdi (C.F.: [...]) terza intervenuta
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di IO GA:
Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare:
- ritenuti sussistenti i requisiti di legge sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato.
In via pregiudiziale:
- dichiarare la carenza di legittimazione della “Banca Finanziaria Internazionale spa breviter Banca Finint spa” e per essa la mandataria “Finint Revalue” spa a stare in giudizio e contraddire nel presente procedimento in qualità di terza intervenuta per tutte le ragioni esposte in atti.
Nel merito:
- in via principale, ritenere e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 068
2022 0001199022001 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione Agente della riscossione – prov. di Milano su incarico di Banca del Mezzogiorno – MedioCredito
Centrale spa, per la somma complessiva di € 65.920,00, nonché del relativo ruolo n.
2022/000707 reso esecutivo il 07.12.2021 per carenza assoluta dei requisiti previsti per legge per la sua emissione, validità ed efficacia per l'esercizio del potere esecutivo dell'agente della riscossione;

- in subordine, ritenere e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 068
2022 0001199022001 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione Agente della riscossione – prov. di Milano per la somma di € 65.920,00, nonché del relativo ruolo
n. 2022/000707 reso esecutivo il 07.12.2021 per carenza del potere esecutivo dell'agente della riscossione nei confronti del fideiussore per i motivi tutti riportati in atti con particolare riferimento alla nullità/inesistenza/inefficacia della fideiussione stessa;

- in gradato subordine, ritenere e dichiarare l'insussistenza del credito azionato e per l'effetto dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima la cartella di pagamento
n. 068 2022 0001199022001 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione Agente della riscossione – prov. di Milano per la somma di € 65.920,00, nonché del relativo ruolo n. 2022/000707 reso esecutivo il 07.12.2021 in virtù della nullità della fideiussione costituente il titolo in cui CC dichiara di surrogarsi per tutte le ragioni esposte in atti e peraltro enunciate altresì nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 5469/2020 RG promosso dal sig. EL contro la Banca Monte dei
Paschi di Siena pendente innanzi al Tribunale di Monza n. 542/2020 RG;

- in gradato subordine, ritenere e dichiarare la decadenza per il decorso del termine di cui all'art. 1957 cc e per l'effetto dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima la cartella di pagamento n. 068 2022 0001199022001 emessa dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione Agente della riscossione – prov. di Milano per la somma di €
65.920,00, nonché del relativo ruolo n. 2022/000707 reso esecutivo il 07.12.2021;

- insiste in ogni caso nel disconoscimento del documento n. 8 (lettera di fideiussione) prodotto da parte di Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale nella sua comparsa di risposta come da verbale del 27.10.2022 per tutte le ragioni dedotte agli atti del presente giudizio e di quello recante il n. 542/2020 i cui atti risultano allegati al medesimo;

- ancora in via subordinata, nella malaugurata ipotesi di rigetto delle precedenti istanze, in accoglimento di quanto disposto nella sentenza n. 2401/2023 pubblicata il 03.11.2023 Tribunale di Monza, Giudice dr. De Giorgio Davide nel procedimento
n. 542/2020 RG di opposizione a Decreto Ingiuntivo, ridurre la somma dovuta nella percentuale dell'80% della somma di € 60.000,00 come da normativa e documentazione prodotta agli atti;

- in ogni caso respingere le eccezioni tutte svolte da tutte le parti avverse costituite in giudizio per le ragioni esposte agli atti.
In via istruttoria:
- con richiamo di tutto quanto dedotto in via istruttoria in memoria n. 2 depositata agli atti.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite del presente giudizio e con riserva di altro produrre e dedurre nei termini di legge”.
Nell'interesse di MEDIOCREDITO CENTRALE – BANCA DEL
MEZZOGIORNO S.P.A.:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
1) nel merito, rigettare le domande tutte dell'opponente poiché infondate in fatto ed in diritto;
2) in via strettamente subordinata, in ipotesi di accertamento della apocrifia e/o nullità della fideiussione, condannarsi la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa a rifondere al Mediocredito Centrale-Banca del Mezzogiorno Spa qualsiasi somma che questa fosse eventualmente condannata a pagare a qualsiasi titolo a parte opponente;

3) in ogni caso, con il favore delle spese e compensi del presente procedimento, da porsi a carico della parte soccombente”.
Nell'interesse di AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE:
Voglia l'Ill.mo Signor Giudice, reietta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, così provvedere:
1) In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;

2) Nel merito, rigettare la proposta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi innanzi esposti, respingendo comunque qualsiasi richiesta avanzata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e tenendola indenne da ogni conseguenza pregiudizievole anche in ordine alle spese di lite;

3) Condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.
Si oppone, altresì, alle avverse istanze istruttorie ribadendo l'assoluta inammissibilità della richiesta di rinnovazione della CTU espletata nel giudizio iscritto al n. 542/2020 R.G. del Tribunale di Monza e già disattesa dal Giudice dott.
De Giorgio, nonché della prova testimoniale che appare, per evidenti ragioni, del tutto irrilevante ai fini decisori”.
Nell'interesse di BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A.:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni ulteriore contraria istanza, eccezione e deduzione:
- PRELIMINARMENTE, per l'ipotesi in cui si ritenesse validamente formulato un disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c. con riferimento alla fideiussione rilasciata dal Sig. EL IO in data 02.03.2016 e successiva integrazione del
18.04.2016, darsi comunque atto che l'Esponente dichiara di volersi valere delle scritture disconosciute, con riferimento alle quali – per l'ipotesi in cui alla consulenza grafologica depositata nell'ambito del giudizio pendente avanti l'Intestato Tribunale sub R.G. n. 542/2020, non fosse riconosciuta valenza probatoria nell'ambito del presente giudizio, e che il riconoscimento operato dal Sig.
EL, in sede di giudizio R.G. n. 542/2020 con riferimento alle sottoscrizioni apposte sulla lettere originaria del 2.03.2016 non fosse ritenuto efficace in questa sede, si chiede che venga disposta la verificazione giudiziale delle scritture le cui sottoscrizioni sono state in questa sede disconosciute (la lettera di fideiussione originaria in data 02.03.2016 (con limite massimo a € 60.000,00) e successiva integrazione del 18.04.2016 (con cui il limite massimo è stato aumentato ad €
80.000,00), mediante espletamento di perizia calligrafica sulle stesse, necessaria per accertare l'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte, in quanto di mano del Sig.
EL IO, con riserva di produrre gli originali nei termini istruttori, nonché ogni ulteriore scrittura di comparazione di cui l'Istituto dovesse avere la disponibilità.
- NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, respingere l'opposizione e tutte le domande proposte dal Sig. EL IO, in quanto manifestamente indimostrate, nonché infondate in fatto ed immotivate in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA, per l'ipotesi in cui alla consulenza grafologica depositata nell'ambito del giudizio pendente avanti l'Intestato Tribunale sub R.G. n. 542/2020, non fosse riconosciuta valenza probatoria nell'ambito del presente giudizio, e che il riconoscimento operato dal Sig. EL, in sede di giudizio R.G. n. 542/2020 con riferimento alle sottoscrizioni apposte sulla lettere originaria del 2.03.2016 non fosse ritenuto efficace in questa sede, si chiede che venga disposta la verificazione giudiziale delle scritture le cui sottoscrizioni sono state in questa sede disconosciute
(la lettera di fideiussione originaria in data 02.03.2016 (con limite massimo a €
60.000,00) e successiva integrazione del 18.04.2016 (con cui il limite massimo è stato aumentato ad € 80.000,00), mediante espletamento di perizia calligrafica sulle stesse, necessaria per accertare l'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte, in quanto di mano del Sig. EL IO, con riserva di
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