Trib. Firenze, sentenza 18/01/2024, n. 167

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 18/01/2024, n. 167
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 167
Data del deposito : 18 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 8348/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Pasqualina Principale ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8348/2021 promossa da:
AGENZIA SCOMMESSE CASTELFRANCO S.r.l., P.I. 01914480502, in persona dell'amministratore unico Sig.ra NI AB, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Lucia del foro di Palermo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Marchese di Villabianca n. 126,
PARTE ATTRICE/OPPONENTE contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, C.F. 97210890584, UFFICIO DEI
MONOPOLI PER LA TOSCANA – SEDE DI FIRENZE, C.F. 97210890584, in persona del suo legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Firenze, ed elettivamente domiciliate presso gli Uffici in Firenze, in Via degli Arazzieri n. 4
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: Atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

CONCLUSIONI

Per parte attrice (foglio del 01/06/2023): “Voglia l'ill.mo Tribunale Ordinario di Firenze, Adveris Reiectis:
Accogliere per la forma la suddetta opposizione e per l'effetto:
Nel merito:
pagina 1 di 9 - Annullare la cartella di pagamento n. 08720190013845339000, notificata in data 19.12.2019, in ragione della mancanza del prodromico titolo esecutivo per la riscossione delle somme ivi riportate, per come ampiamente argomentato in diritto;

Per l'effetto:
- Ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla società opponente con riferimento ai crediti richiesti dall'amministrazione opposta a mezzo della cartella di pagamento n. 08720190013845339000, notificata in data 19.12.2019. Con vittoria di spese, competenze e onorario.”.
Per parte convenuta (come da comparsa di costituzione e risposta):” Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di
Firenze, disattesa ogni contraria istanza, in via cautelare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento opposto, in via principale, respingere ogni avversa domanda perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto.
Vinte le spese.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In data 19/12/2019, l'Ufficio dei Monopoli della Toscana – sede di Firenze, notificava alla Agenzia
Scommesse Castelfranco S.r.l., la cartella di pagamento n. 08720190013845339000, con la quale intimava il pagamento della somma complessiva di € 105.474,46, a titolo di crediti non tributari maturati a partire dall'anno 2009 e fino al 2017, e relativi all'applicazione di penali per flussi finanziari, nonché, al mancato versamento di quote di prelievo spettanti all'Ente MASAF (Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste).
Avverso la predetta cartella di pagamento proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., l'Agenzia Scommesse
Castelfranco S.r.l., premettendo in punto di fatto che alcuni dei ruoli poi confluiti nella cartella, erano del tutto sconosciuti alla società attrice in quanto mai notificati. Evidenziava, altresì, che la maggior parte della cifra richiesta, era rappresentata dall'applicazione di penali e dagli interessi applicati sulle penali, dimostrando l'arbitrarietà dell'esecuzione promossa verso l'odierna opponente.
Eccepiva, pertanto, in relazione agli avvisi n. 19528 del 11.03.2013, n. 21665 del 16.04.2019, n. 21666 del
16.04.2019, il difetto di notifica, che costituiva il necessario presupposto logico giuridico per portare a conoscenza del contribuente le ragioni della P.A., per consentirgli di esercitare il diritto di difesa. Per cui la mancata notifica dell'atto che costituisce antecedente necessario della riscossione, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'intera cartella.
Sosteneva, ancora, in relazione ai medesimi avvisi sopra indicati, la mancata notificazione del titolo esecutivo, come antecedente necessario ai fini dell'emissione della successiva cartella di pagamento, in quanto trattasi di entrate dell'erario che trovano fondamento in rapporti di diritto privato, per i quali può pagina 2 di 9
procedersi alla riscossione mediante ruolo solo se risultano da titolo avente efficacia esecutiva, come stabilito dall'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999 che ha riordinato la materia in oggetto. Infatti, solo le entrate che scaturiscono da rapporti di natura pubblicistica, possono essere iscritte a ruolo senza necessità di titolo esecutivo, ma nel caso de quo la giurisprudenza di merito e amministrativa, ma anche quella costituzionale, hanno statuito che con la stipula della convenzione di concessione si genera un rapporto di tipo privatistico, per cui i crediti oggetto della cartella di cui è causa dovevano risultare da un titolo avente efficacia esecutiva. Inoltre, essendo i crediti controversi relativi ad introiti su scommesse e penali per ritardo nel versamento, deve trovare applicazione la disciplina convenzionale sottesa alla concessione essendo vicende attinenti alla fase di esecuzione della stessa, evidenziando che la giurisprudenza amministrativa, anche per questo aspetto, aveva decretato che in tale fase devono applicarsi le regole civilistiche in materia di inadempimento, e che in generale al rapporto concessorio si debba applicare la disciplina civilistica, derivandone, pertanto, l'instaurazione di un normale rapporto contrattuale con diritti ed obbligazioni reciproche tra le parti. In tale contesto, senza la prova dell'inadempimento e del danno ai fini della penale, non si può ammettere un potere pubblico autoritativo che altera l'equilibrio del rapporto, arrivando ad applicare insieme sia le regole civilistiche che i poteri autoritativi della P.A., specie in materia di diritti soggettivi.
Stesse argomentazioni possono essere utilizzate per confutare in radice il potere di irrogazione delle penali.
Dato il contesto privatistico, i Monopoli ai fini della riscossione delle somme, dovevano utilizzare lo strumento dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, procedendo poi dopo la scadenza dei termini all'iscrizione a ruolo. Diversamente la formazione del ruolo e degli atti successivi, risultano irrimediabilmente viziati, comportando la dichiarazione di nullità della cartella impugnata.
Infine, in subordine eccepiva la compensazione legale delle somme, sul presupposto che parte attrice unitamente ad altri concessionari a suo tempo avevano presentato ricorso arbitrale contro i ministeri competenti, al fine di ottenere l'esonero dal pagamento del canone, a fronte di numerosi inadempimenti dei soggetti concedenti. Con lodo del 23 maggio 2003, il Collegio accertava la responsabilità dei Ministeri condannando gli stessi al risarcimento del danno in ragione del fatturato, oltre agli interessi. In un primo momento tale decisione veniva dichiarata nulla dalla Corte d'Appello di Roma, mediante una decisione limitata alla giurisdizione senza scendere nel merito. Ma successivamente tale sentenza veniva cassata con rinvio dalla Suprema Corte, rendendo nuovamente esecutivo il lodo collegiale, e mettendo in risalto
l'illegittimità e arbitrarietà del comportamento dell'amministrazione convenuta, che consapevole dell'esistenza di potenziali crediti in capo al concessionario, ha emesso ugualmente la cartella di pagamento.
Si costituiva l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, UFFICIO DEI MONOPOLI PER
LA TOSCANA – SEDE DI FIRENZE la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. pagina 3 di 9
Preliminarmente in rito, evidenziava che l'opposizione esperita da parte attrice era inammissibile, in quanto notificata oltre i termini di legge. Sebbene l'Agenzia Castelfranco S.r.l. abbia qualificato l'atto introduttivo come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., essendo le doglianze attinenti a vizi procedurali relative all'emissione della cartella di pagamento, esse dovevano essere fatte valere attraverso l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con applicazione del relativo termine perentorio per l'opposizione di venti giorni dalla notifica del titolo o del precetto. Nel caso in oggetto la cartella è stata notificata in data 19/12/2019, ed è stata impugnata il 16 luglio 2021 ben al di là del termine
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