Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 126
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13746 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 13/02/1953), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. BARTOLETTI VALENTINA giusta procura speciale
in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 27/09/1949), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PELAGAGGI ARIANNA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
2
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/9/2024 le parti precisavano le conclusioni come da
note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
24/06/1978 contraeva in ROMA matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nascevano le figlie (1982), CP_1 Per_1 Per_2
(1988) e (1989), esponeva che nel tempo la convivenza era Per_3
divenuta intollerabile a causa del contegno del coniuge e chiedeva, quindi,
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito,
assegnazione in suo favore della casa familiare, in comproprietà tra le parti,
obbligo del di corrisponderle l'assegno di mantenimento di euro CP_1
700,00 mensili ovvero, in caso di mancata assegnazione della casa familiare,
di euro 1.500,00 mensili.
Deduceva, in particolare, la che per scelta condivisa con il Pt_1
coniuge si era sempre dedicata alla famiglia e alla crescita delle tre figlie;
che dal febbraio 2020 si era dedicata all'accudimento e alla cura del marito
cui è stata diagnosticata la SLA fin quando si era presentata presso
l'abitazione familiare una tale , dichiaratasi missionaria e cara Persona_4
amica della sorella del con il proposito di accompagnarlo a CP_1
messa la domenica e di guidarlo in un percorso di fede che potesse essergli
3
Per_ d'aiuto nella malattia;
nell'estate 2021 la accompagnò il in CP_1
Sardegna dalla di lui sorella con la quale peraltro lo stesso non aveva
rapporti da anni e tornato dalla Sardegna anziché fare rientro nell'abitazione
Per_ familiare il medesimo andò con la dalla di lei sorella in Umbria per
poi abbandonare completamente la moglie e la famiglia;
solo a quel punto la
ricorrente, che iniziava a nutrire dei sospetti, scopriva la relazione che il
Per_ marito intratteneva con la la quale lo allontanò progressivamente dalla
famiglia e anche dalle figlie, giungendo financo a contattare la ASL che lo
ha in cura qualificandosi come moglie del per comunicare ad una CP_1
infermiera, tale sig.ra , la volontà del medesimo di sospendere tutte Per_5
le terapie.
Non si costituiva in giudizio Controparte_1
All'udienza presidenziale compariva personalmente la ricorrente e il
Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di
conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, in particolare,
autorizzava i coniugi a vivere separati, poneva a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie, a far data dalla domanda
(21/2/2022), la somma mensile di euro 700,00 per il suo mantenimento,
dava atto che la casa familiare era in godimento esclusivo della Pt_1
essendosene il marito già allontanato;
quindi rinviava la causa per il
prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con comparsa dell'8/6/2022 si costituiva in giudizio
[...]
CP_1
Con sentenza non definitiva n. 17934 del 2022 il Tribunale
pronunciava la separazione personale delle parti e con separata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13746 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 13/02/1953), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. BARTOLETTI VALENTINA giusta procura speciale
in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 27/09/1949), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PELAGAGGI ARIANNA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
2
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/9/2024 le parti precisavano le conclusioni come da
note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
24/06/1978 contraeva in ROMA matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nascevano le figlie (1982), CP_1 Per_1 Per_2
(1988) e (1989), esponeva che nel tempo la convivenza era Per_3
divenuta intollerabile a causa del contegno del coniuge e chiedeva, quindi,
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito,
assegnazione in suo favore della casa familiare, in comproprietà tra le parti,
obbligo del di corrisponderle l'assegno di mantenimento di euro CP_1
700,00 mensili ovvero, in caso di mancata assegnazione della casa familiare,
di euro 1.500,00 mensili.
Deduceva, in particolare, la che per scelta condivisa con il Pt_1
coniuge si era sempre dedicata alla famiglia e alla crescita delle tre figlie;
che dal febbraio 2020 si era dedicata all'accudimento e alla cura del marito
cui è stata diagnosticata la SLA fin quando si era presentata presso
l'abitazione familiare una tale , dichiaratasi missionaria e cara Persona_4
amica della sorella del con il proposito di accompagnarlo a CP_1
messa la domenica e di guidarlo in un percorso di fede che potesse essergli
3
Per_ d'aiuto nella malattia;
nell'estate 2021 la accompagnò il in CP_1
Sardegna dalla di lui sorella con la quale peraltro lo stesso non aveva
rapporti da anni e tornato dalla Sardegna anziché fare rientro nell'abitazione
Per_ familiare il medesimo andò con la dalla di lei sorella in Umbria per
poi abbandonare completamente la moglie e la famiglia;
solo a quel punto la
ricorrente, che iniziava a nutrire dei sospetti, scopriva la relazione che il
Per_ marito intratteneva con la la quale lo allontanò progressivamente dalla
famiglia e anche dalle figlie, giungendo financo a contattare la ASL che lo
ha in cura qualificandosi come moglie del per comunicare ad una CP_1
infermiera, tale sig.ra , la volontà del medesimo di sospendere tutte Per_5
le terapie.
Non si costituiva in giudizio Controparte_1
All'udienza presidenziale compariva personalmente la ricorrente e il
Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di
conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, in particolare,
autorizzava i coniugi a vivere separati, poneva a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie, a far data dalla domanda
(21/2/2022), la somma mensile di euro 700,00 per il suo mantenimento,
dava atto che la casa familiare era in godimento esclusivo della Pt_1
essendosene il marito già allontanato;
quindi rinviava la causa per il
prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con comparsa dell'8/6/2022 si costituiva in giudizio
[...]
CP_1
Con sentenza non definitiva n. 17934 del 2022 il Tribunale
pronunciava la separazione personale delle parti e con separata
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