Trib. Roma, sentenza 17/02/2024, n. 1947
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa S R, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 31360 /2021 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv.to A P e dall'avv. F R Parte_1
ricorrente
contro
, rappresentato e difeso dall' Avv. N.De Ponte e dall'avv. J. Controparte_1
De Ponte
Fit Corso Francia soc. sportiva dilettantistica, rappr.ta e difesa dall'avv. F T
Resistenti
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, depositato in data 24.11.2021 e regolarmente notificato, Parte_1 esponeva quanto segue: “ ha iniziato a lavorare in favore della (di Organizzazione_1 seguito solamente FIT Corso Francia) in forza di un contratto a tempo indeterminato a far data dal
19 settembre 2015, full time, con inquadramento nel 6° livello del CCNL Dipendenti Impianti sportivi e Palestre, senza una specifica indicazione delle mansioni (doc. n. 1);
2) l'attività lavorativa della ricorrente è stata svolta, per tutto il periodo di causa, presso la palestra sita in Roma alla via Antonio De Viti De Marco n. 46/D;
1
3) tuttavia la ricorrente, sin dall'incardinarsi del rapporto lavorativo ha sempre svolto mansioni di
“addetta alla segreteria” ed in particolare incassava i soldi relativi agli abbonamenti mensili e/o ai nuovi abbonamenti, rilasciava le relative ricevute, predisponeva il report giornaliero e mensile delle somme incassate, saltuariamente effettuava i versamenti presso la ( CP_2 Org_2 in Via della Farnesina) annotava e sistemava le fatture passive, effettuava il rilevamento delle presenze degli istruttori e del personale delle pulizie, predisponeva i report relativi alle presenze degli istruttori, coadiuvava per la predisposizione degli orari dei corsi e dell'utilizzo della sala pesi, inseriva i dati ed utilizzava il gestionale e poi il gestionale e da ultimo Org_3 Org_4 formava il nuovo personale assunto come addetto alla segreteria per l'utilizzo del gestionale in uso all'azienda;
4) nello svolgimento del lavoro di segreteria la ricorrente solitamente si alternava con altre due addette, svolgendo i turni così come indicati nei singoli contratti di assunzione e comunque per coprire il prolungato orario di apertura dalla palestra dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore
22.30 il sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 14.00;
5) dalla disamina delle mansioni di fatto svolte dalla ricorrente e testé cennate, la Sig.ra ha svolto mansioni superiori riferibili al 4° livello del ccnl dei dipendenti degli Parte_1 Org_5
(doc. n. 2) e non confacenti all'effettivo inquadramento ricevuto;
[...]
6) in particolare si evidenzia che al 4° livello appartengono “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite” e tra le varie figure professionali vengono individuati il “contabile d'ordine”, il “cassiere”
e l'”addetto a mansioni d'ordine di segreteria”;
7) de contro appartengono all'inferiore 6° livello “i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè: - addetto alle caldaie;
- guardarobiere;
- assistente e/o addetto di spogliatoio;
- caddie;
- addetto ai campi;
- addetto al carico ed allo scarico;
- addetto agli ingressi;
- addetto ai servizi per bagnanti;
- portiere;
- usciere;
- conducente di motobarca;
- conducente di motofurgone;
- fattorino;
- custode anche di magazzino;
- operaio comune;
- addetto alle pulizie con uso e conduzione di mezzi meccanici semoventi”;
8) appare evidente la difformità tra le mansioni svolte ed indicate al punto 3 che precede e
l'inquadramento assegnato all'atto dell'assunzione, tenuto conto delle declaratorie contenute nel contratto collettivo di riferimento;
9) in ragione di ciò la ricorrente, nel periodo lavorato in favore della FIT dal 19 CP_1 settembre 2015 al 27 giugno 2019 non ha ricevuto una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro espletato, così come risulta dalle buste paga emesse, nel predetto periodo, dal datore di lavoro (docc. nn. 3, 4, 5, 6, e 7);
2
10) oltre a ciò si consideri che tuttavia alla cessazione del rapporto lavorativo la FIT CP_1 non si peritava di erogare completamente gli emolumenti di fine rapporto;
11) quindi la posizione lavorativa della ricorrente è stata trasferita, senza soluzione di continuità, in favore della (di seguito solamente Organizzazione_6 Controparte_1
), con contratto del 28.06.2019, ove la lavoratrice veniva correttamente inquadrata nel 4°
[...] livello del medesimo contatto collettivo (doc. n. 8);
12) alle dipendenze della , la lavoratrice ha continuato ad osservare il Controparte_1 medesimo orario full time nonché le medesime mansioni indicate al punto 3 della narrativa, e sempre nel medesimo luogo di lavoro sito in Roma alla via Antonio De Viti De Marco n. 46/D;
13) si precisa che, ai fini del trasferimento d'azienda nonché del trasferimento del contratto di lavoro della ricorrente, il legale rappresentante della FIT Corso Francia (doc. n. 9), Sig. Tes_1
è il marito (doc. n. 10) della Sig.ra che è a sua volta legale
[...] Org_7 rappresentante della (doc. n. 11);
Controparte_1
14) si ribadisce che la Sig.ra ha continuato a lavorare come addetta alla segreteria Parte_1 nella palestra sita in Roma alla Via Antonio De Viti De Marco n. 46/D ricevendo le istruzioni sul lavoro dai Sigg.ri e Testimone_1 Org_7
15) inoltre, nonostante la ricorrente fosse addetta alla cassa, per tutto il periodo lavorativo, non ha mai ricevuto la relativa indennità, come non le sono mai state retribuite le ore di lavoro straordinario svolto, nonché non ha mai ricevuto la retribuzione relativa alla mensilità di ottobre
2020;
16) riguardo al lavoro straordinario la ricorrente, in tutto il periodo di lavoro ha lavorato 43 ore e
30 minuti settimanali e ciò lo si desume per tabulas dagli stessi contratti di lavoro (cfr. docc. nn. 1
e 3) laddove viene riportato, in ambo i contratti, il seguente orario lavorativo: lunedì h 7,30, martedì h 7,00, mercoledì h 7,00, giovedì h 7,00, venerdì h 7,30, sabato h 4,00 e domenica h 3,30;
17) in ragione di ciò la lavoratrice ha sempre svolto 15 ore di lavoro straordinario mai adeguatamente retribuito o comunque retribuito in maniera non conforme alle superiori mansioni di fatto svolte;
18) il rapporto di lavoro proseguiva senza soluzione di continuità fino all'ottobre 2020, mese per il quale l'azienda non erogava alcuna retribuzione, tanto che, da quella data, non venivano più emesse dall'azienda le buste paga, prima di far fruire alla lavoratrice la cassa integrazione, a partire dal mese di novembre 2020 (docc. nn. 12, 13);
19) la ricorrente, ancora in cassa integrazione, in data 4 aprile 2021, rassegnava le proprie dimissioni (doc. n. 14);
20) tuttavia l'azienda non erogava né gli emolumenti di fine rapporto maturati nel periodo di lavoro dal 28 giugno 2019 al 4 ottobre 2021, né quelli in precedenza maturati alle dipendenze della FIT ;
CP_1
3
21) la ricorrente, per il tramite degli scriventi difensori, con lettera pec del 6 ottobre 2021, chiedeva il riconoscimento della retribuzione confacente all'inquadramento contrattuale e alle mansioni di fatto svolte, oltre agli emolumenti di fine rapporto, indennità di cassa, lavoro straordinario svolto, TFR maturato con la
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa S R, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 31360 /2021 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv.to A P e dall'avv. F R Parte_1
ricorrente
contro
, rappresentato e difeso dall' Avv. N.De Ponte e dall'avv. J. Controparte_1
De Ponte
Fit Corso Francia soc. sportiva dilettantistica, rappr.ta e difesa dall'avv. F T
Resistenti
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, depositato in data 24.11.2021 e regolarmente notificato, Parte_1 esponeva quanto segue: “ ha iniziato a lavorare in favore della (di Organizzazione_1 seguito solamente FIT Corso Francia) in forza di un contratto a tempo indeterminato a far data dal
19 settembre 2015, full time, con inquadramento nel 6° livello del CCNL Dipendenti Impianti sportivi e Palestre, senza una specifica indicazione delle mansioni (doc. n. 1);
2) l'attività lavorativa della ricorrente è stata svolta, per tutto il periodo di causa, presso la palestra sita in Roma alla via Antonio De Viti De Marco n. 46/D;
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3) tuttavia la ricorrente, sin dall'incardinarsi del rapporto lavorativo ha sempre svolto mansioni di
“addetta alla segreteria” ed in particolare incassava i soldi relativi agli abbonamenti mensili e/o ai nuovi abbonamenti, rilasciava le relative ricevute, predisponeva il report giornaliero e mensile delle somme incassate, saltuariamente effettuava i versamenti presso la ( CP_2 Org_2 in Via della Farnesina) annotava e sistemava le fatture passive, effettuava il rilevamento delle presenze degli istruttori e del personale delle pulizie, predisponeva i report relativi alle presenze degli istruttori, coadiuvava per la predisposizione degli orari dei corsi e dell'utilizzo della sala pesi, inseriva i dati ed utilizzava il gestionale e poi il gestionale e da ultimo Org_3 Org_4 formava il nuovo personale assunto come addetto alla segreteria per l'utilizzo del gestionale in uso all'azienda;
4) nello svolgimento del lavoro di segreteria la ricorrente solitamente si alternava con altre due addette, svolgendo i turni così come indicati nei singoli contratti di assunzione e comunque per coprire il prolungato orario di apertura dalla palestra dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore
22.30 il sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 14.00;
5) dalla disamina delle mansioni di fatto svolte dalla ricorrente e testé cennate, la Sig.ra ha svolto mansioni superiori riferibili al 4° livello del ccnl dei dipendenti degli Parte_1 Org_5
(doc. n. 2) e non confacenti all'effettivo inquadramento ricevuto;
[...]
6) in particolare si evidenzia che al 4° livello appartengono “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite” e tra le varie figure professionali vengono individuati il “contabile d'ordine”, il “cassiere”
e l'”addetto a mansioni d'ordine di segreteria”;
7) de contro appartengono all'inferiore 6° livello “i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè: - addetto alle caldaie;
- guardarobiere;
- assistente e/o addetto di spogliatoio;
- caddie;
- addetto ai campi;
- addetto al carico ed allo scarico;
- addetto agli ingressi;
- addetto ai servizi per bagnanti;
- portiere;
- usciere;
- conducente di motobarca;
- conducente di motofurgone;
- fattorino;
- custode anche di magazzino;
- operaio comune;
- addetto alle pulizie con uso e conduzione di mezzi meccanici semoventi”;
8) appare evidente la difformità tra le mansioni svolte ed indicate al punto 3 che precede e
l'inquadramento assegnato all'atto dell'assunzione, tenuto conto delle declaratorie contenute nel contratto collettivo di riferimento;
9) in ragione di ciò la ricorrente, nel periodo lavorato in favore della FIT dal 19 CP_1 settembre 2015 al 27 giugno 2019 non ha ricevuto una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro espletato, così come risulta dalle buste paga emesse, nel predetto periodo, dal datore di lavoro (docc. nn. 3, 4, 5, 6, e 7);
2
10) oltre a ciò si consideri che tuttavia alla cessazione del rapporto lavorativo la FIT CP_1 non si peritava di erogare completamente gli emolumenti di fine rapporto;
11) quindi la posizione lavorativa della ricorrente è stata trasferita, senza soluzione di continuità, in favore della (di seguito solamente Organizzazione_6 Controparte_1
), con contratto del 28.06.2019, ove la lavoratrice veniva correttamente inquadrata nel 4°
[...] livello del medesimo contatto collettivo (doc. n. 8);
12) alle dipendenze della , la lavoratrice ha continuato ad osservare il Controparte_1 medesimo orario full time nonché le medesime mansioni indicate al punto 3 della narrativa, e sempre nel medesimo luogo di lavoro sito in Roma alla via Antonio De Viti De Marco n. 46/D;
13) si precisa che, ai fini del trasferimento d'azienda nonché del trasferimento del contratto di lavoro della ricorrente, il legale rappresentante della FIT Corso Francia (doc. n. 9), Sig. Tes_1
è il marito (doc. n. 10) della Sig.ra che è a sua volta legale
[...] Org_7 rappresentante della (doc. n. 11);
Controparte_1
14) si ribadisce che la Sig.ra ha continuato a lavorare come addetta alla segreteria Parte_1 nella palestra sita in Roma alla Via Antonio De Viti De Marco n. 46/D ricevendo le istruzioni sul lavoro dai Sigg.ri e Testimone_1 Org_7
15) inoltre, nonostante la ricorrente fosse addetta alla cassa, per tutto il periodo lavorativo, non ha mai ricevuto la relativa indennità, come non le sono mai state retribuite le ore di lavoro straordinario svolto, nonché non ha mai ricevuto la retribuzione relativa alla mensilità di ottobre
2020;
16) riguardo al lavoro straordinario la ricorrente, in tutto il periodo di lavoro ha lavorato 43 ore e
30 minuti settimanali e ciò lo si desume per tabulas dagli stessi contratti di lavoro (cfr. docc. nn. 1
e 3) laddove viene riportato, in ambo i contratti, il seguente orario lavorativo: lunedì h 7,30, martedì h 7,00, mercoledì h 7,00, giovedì h 7,00, venerdì h 7,30, sabato h 4,00 e domenica h 3,30;
17) in ragione di ciò la lavoratrice ha sempre svolto 15 ore di lavoro straordinario mai adeguatamente retribuito o comunque retribuito in maniera non conforme alle superiori mansioni di fatto svolte;
18) il rapporto di lavoro proseguiva senza soluzione di continuità fino all'ottobre 2020, mese per il quale l'azienda non erogava alcuna retribuzione, tanto che, da quella data, non venivano più emesse dall'azienda le buste paga, prima di far fruire alla lavoratrice la cassa integrazione, a partire dal mese di novembre 2020 (docc. nn. 12, 13);
19) la ricorrente, ancora in cassa integrazione, in data 4 aprile 2021, rassegnava le proprie dimissioni (doc. n. 14);
20) tuttavia l'azienda non erogava né gli emolumenti di fine rapporto maturati nel periodo di lavoro dal 28 giugno 2019 al 4 ottobre 2021, né quelli in precedenza maturati alle dipendenze della FIT ;
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21) la ricorrente, per il tramite degli scriventi difensori, con lettera pec del 6 ottobre 2021, chiedeva il riconoscimento della retribuzione confacente all'inquadramento contrattuale e alle mansioni di fatto svolte, oltre agli emolumenti di fine rapporto, indennità di cassa, lavoro straordinario svolto, TFR maturato con la
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