Trib. Genova, sentenza 16/11/2024, n. 2930

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 16/11/2024, n. 2930
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 2930
Data del deposito : 16 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. G M Presidente est.
- Dott. M A D L Gdice
- Dott. M G G
Riunito in Camera di Consiglio in data 25.10.2024 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 6904/2023 pendente tra

Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. S P
Domicilio eletto: Chiavari via Trieste 17/7 presso il difensore

E

Controparte_1
( c.f. C.F._2
Difensore: avv. S C
Domicilio eletto: Genova via Interiano 3/5
Con l'intervento del Pubblico Ministero .
1
avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
entrambe le parti:
- La ricorrente: come da nota di precisazione del 18.7.2024
- La resistente: come da nota di precisazione del 12.7.2024
- Il Pubblico Ministero: come da nota scritta del 26.8.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente, la moglie o la madre ) Parte_1 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto con matrimonio concordatario in Livorno in Controparte_1 data 4.9.2010
- Che dall'unione in data 21.1.2014 era nato il figlio Per_1
- Che il figlio presenta problemi di carattere sanitario essendogli stata riscontrata l'immaturità della valvola cardiale
- Che, fino all'anno 2020, di fatto la ricorrente aveva vissuto col figlio a Livorno, sua città di origine, incontrandosi col marito in occasione dei fine settimana
- Che solo nell'anno 2020 la famiglia aveva di fatto iniziato a convivere a Riva Trigoso nella casa di proprietà del marito
- Che, già nell'anno 2022 il marito le aveva comunicato la volontà di separarsi e, di fatto, la convivenza è venuta a cessare nell'aprile 2023 quando il si era CP_1 trasferito a vivere in Casarza Ligure in una casa che aveva all'uopo acquistato
- Di essere intenzionata a trasferirsi a vivere a Livorno, in appartamento di proprietà, sia perché priva di significative relazioni in Riva Trigoso, sia per lo stato di vetustà della casa familiare che, per la presenza di muffe e umidità, richiederebbe significativi interventi di ristrutturazione. A Livorno, tra l'altro, vive la sorella della ricorrente con i suoi tre figli, un maschio e due sorelline molto legati a Per_1
- Di essere priva di occupazione, proprietaria per averlo ereditato, di immobile a
Livorno e titolare, sempre per eredità, della somma di euro 50.518, 03 depositata su conto corrente.
- Che il marito percepisce un reddito pari a circa euro 2200, 00, è titolare di conto corrente sul quale risultano depositati circa 10.567, 00 euro, ed è proprietario, oltre che della casa dove attualmente vive e di circostanti terreni, della casa familiare di Riva Trigoso, che potrebbe mettere a frutto locandola. E' gravato da un mutuo che deve restituire mediante versamenti mensili pari ad euro 399, 33.
Su tali premesse chiedeva:
- La pronuncia della separazione con addebito al marito
- L'affidamento condiviso del figlio con prevalente collocazione presso l'abitazione della madre e autorizzazione al trasferimento di residenza del minore in Livorno e
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alla iscrizione scolastica nella città toscana.
- Regolamentazione delle frequentazioni tra il padre ed il minore
- La previsione dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento dell'importo mensile di euro 400, 00 nonché alle spese straordinarie nella misura del 60%
- La liquidazione di un assegno di mantenimento a proprio favore dell'importo di euro 600, 00 mensili
Con vittoria delle spese
( da ora anche il resistente, il marito ed il padre ) si costituiva mediante Controparte_1 comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Contestava il fatto che i coniugi non avessero mai convissuto: in realtà, secondo quando riferito, la si sarebbe allontanata una prima volta dall'abitazione di Pt_1
Riva Trigoso nell'anno 2011, dopo che egli aveva scoperto lo scambio di messaggi affettuosi via chat da parte della donna;
superata la crisi era stata ripristinata la convivenza presso la casa di Riva Trigoso;
dopo la nascita del figlio la madre si era effettivamente trasferita a Livorno, enfatizzando i problemi di salute del minore e manifestando ingiustificata sfiducia nella sanità ligure, salvo poi tornare a convivere in Riva Trigoso nel settembre 2019: a Riva Trigoso il minore aveva iniziato le scuole primarie e la pratica di attività sportiva ( il padre contesta che il figlio sia inidoneo all'esercizio di attività sportiva ) positivamente integrandosi sia nell'ambiente scolastico che sportivo e sviluppando una importante rete di amicizie.
- Contestava di essersi disinteressato della moglie e del figlio, tanto dal punto di vista affettivo che economico.
- Allegava di percepire un reddito di circa 1600/1800 mensili
- Non si opponeva all'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre
- Allegava di avere inviato alla moglie varie proposte di lavoro senza che la stessa si sia mai attivata per reperire una occupazione
Su tali premesse:
- Si associava alla domanda di separazione chiedendo il rigetto della richiesta di addebito
- chiedeva l'affidamento condiviso del figlio e, opponendosi al trasferimento di residenza richiesto dalla madre, ne chiedeva la prevalente collocazione presso la stessa per l'ipotesi in cui la donna decidesse di permanere presso la casa familiare
o presso di sé per l'ipotesi in cui la moglie decidesse comunque di trasferirsi a Livorno.
- Chiedeva la regolamentazione delle frequentazioni tra il minore e il genitore non collocatario
- Si opponeva alla richiesta di liquidazione di assegno di mantenimento in favore della moglie
- Chiedeva di determinare la misura dell'assegno di mantenimento ordinario da porre a suo carico in ipotesi di collocazione presso la madre nella somma di euro 400, 00
e di determinare nella misura del 50% il contributo dei genitori alle spese
3
straordinarie ( mantenimento diretto del padre in ipotesi di prevalente collocazione presso il padre ).
Con vittoria delle spese
Con la prima memoria ex art. 473 bis. 17 cpc la ricorrente non riproponeva, sostanzialmente rinunciandovi, la domanda di addebito della separazione, che neppure veniva riproposta in sede di precisazione delle conclusioni: la domanda s'intende pertanto rinunciata.
All'udienza di comparizione dei coniugi gli stessi confermavano sostanzialmente le allegazioni di cui ai rispettivi atti introduttivi
Con ordinanza 6.1.2024, alla cui motivazione si fa in questa sede integrale
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