Trib. Busto arsizio, sentenza 12/04/2024, n. 525

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Busto arsizio, sentenza 12/04/2024, n. 525
Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
Numero : 525
Data del deposito : 12 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 5776/2021
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale promosso in data 06.12.2021 da
(C.F. 1, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MARIKA PINTON,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SONIA CP_1 C.F._2
PETITO2,
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO SEDE e dell'avv. Renata Castano
(C.F. ), nella qualità di Curatore speciale della GL minorenne C.F._3
delle parti, (C.F. ), nata a [...] il CP_2 C.F._2
29.01.2016, nominata in data 09.03.2023, ammessa in via provvisoria e anticipata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in data 20.04.2023.


Conclusioni: così come precisate dalle parti private all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 19.12.2023 qui di seguito richiamate per esteso.
Per la ricorrente:
“1) Rigettare tutte le domande ex adverso svolte inclusa la richiesta di addebito della separazione in capo alla SI.ra in quanto infondate in fatto e diritto;
Pt_1
2) Disporre l'affidamento della minore all'Ente territorialmente competente, con CP_2
collocazione della minore presso la madre;

3) Emettere, nel supremo interesse della minore, ogni provvedimento ritenuto opportuno in merito alle modalità dell'eventuale esercizio del diritto di visita del padre nei confronti della GL, valutando, altresì,
l'opportunità di incaricare a tal fine i servizi sociali territorialmente competenti;

4) Disporre ogni sostegno e monitoraggio ritenuto opportuno per il nucleo familiare da parte dei Servizi sociali competenti per territorio;

5) Porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento ordinario della GL , la somma complessiva di Euro CP_2
500,00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita, o la diversa somma ritenuta di giustizia da Codesto Tribunale;

5) Porre a carico del SI. l'obbligo di contribuire al 50% di tutte le spese mediche, CP_1
scolastiche, extrascolastiche, sportive e straordinarie in genere da sostenersi nell'interesse del figlio. Le spese straordinarie sono individuate secondo le linee guida della Corte d'Appello di Milano;

6) Disporre che l'assegno unico sia percepito esclusivamente dalla SI.ra Pt_1
7) Autorizzare il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e dei documenti personali validi per l'espatrio della SI.ra e della GL minore. Parte_1
In via Istruttoria: si insiste nell'accoglimento di tutte le istanze istruttorie dedotte in corso di causa.
In ogni caso con condanna del SI. al pagamento delle spese e compensi professionali del CP_1
presente giudizio, anche per la fase parziale sullo status a seguito della quale è stata emessa sentenza di separazione personale dei coniugi n. 1392/2022 del 07/10/2022, oltre spese generali, IVA e
C.P.A., come dovute per Legge e successive occorrende precisando che la SI.ra è stata ammessa Pt_1
al patrocinio a spese dello Stato in data 10.01.2022 e tale delibera deve essere confermata fino ad
Aprile 2022, avendo poi la stessa reperito un'attività lavorativa che le ha consentito di percepire per i
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mesi Aprile 2022 – Dicembre 2022 un reddito superiore al limite individuato per l'ammissione al patrocinio a Spese dello Stato.
Si chiede pertanto che da Aprile 2022 venga revocata l'ammissione al patrocinio a Spese dello Stato”.
Per il resistente3:
“- Rigettare tutte le domande svolte ex adverso e la richiesta di addebito della separazione in capo al resistente.
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con addebito in capo alla ricorrente;

- Disporre l'affidamento esclusivo della GL minore in favore del padre, con collocamento prevalente presso la casa coniugale a cui andrà assegnata. In via subordinata, previa eventuale opportuna audizione, si chiede che la minore venga affidata ai nonni paterni, SI. e Persona_1 Per_2
, e collocata presso la loro residenza sita in Samarate Via Giuseppe di Vittorio 254;

[...]
- Disporre la madre possa vedere la GL solo in ambiente neutro ed in presenza dei servizi sociali;

- Disporre ogni sostegno e monitoraggio ritenuto opportuno per il nucleo familiare da parte dei Servizi sociali competenti per territorio;

- Porre a carico della SI.ra un assegno mensile di € 500,00 a titolo di concorso per il Pt_1
mantenimento della GL minore oltre ad un contributo mensile per il mantenimento del resistente non inferiore ad euro 200,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici istat, da versarsi entro il giorno
15 del mese;

- Disporre che i coniugi – provvedano alle spese extra per la GL minore nella misura CP_1 Pt_1
rispettivamente del 30 – 70%, secondo quanto stabilisce il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;

- disporre che gli assegni familiari/assegno unico o equipollente siano incamerato esclusivamente dal SI.
CP_1
- Autorizzare il resistente a richiedere ed ottenere i documenti validi per l'espatrio anche per la GL minore.
In via riconvenzionale
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- Pronunciare l'addebito della separazione in capo alla ricorrente sig.ra per tutti i motivi esposti Pt_1
in narrativa;

- Pronunciare in capo alla SI.ra la decadenza della responsabilità genitoriale nei Parte_1
confronti della GL minorenne o in via subordinata l'allontanamento dalla minore;

- Condannare la SI.ra al risarcimento in favore del SI. in proprio e quale genitore Pt_1 CP_1
esercente la potestà genitoriale sulla minore, per l'illegittima sottrazione perpetrata a danno del rapporto padre-GL, sin dal 22.11.2021, nonché ad una sanzione in favore della cassa delle ammende, nella misura che l'Ill.mo Tribunale potrà determinare secondo equità.
- Condannare la SI.ra ai sensi dell'art. 96 cpc stante l'infondatezza delle domande svolte, in Pt_1
misura non inferiore ad euro 1.000,00.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
In via istruttoria
Salva ogni altra produzione deduzione ed articolazione di istanze istruttorie nei termini di rito si chiede:
1) ammettere CTU psicologica volta a determinare la personalità della ricorrente e l'entità della inidoneità della stessa ad esercitare la responsabilità genitoriale.
2) Ordinare alla ricorrente di produrre oltre alle dichiarazioni dei redditi, la documentazione bancaria in Italia e all'estero degli ultimi tre anni, ivi compresa la Svizzera, atta a ricostruire la portata degli introiti lavorativi della stessa, ove risultino tutti i rapporti che intrattiene con Istituti bancari per conti correnti titoli fidi e depositi, estratti conto degli ultimi tre anni, anche quale cointestataria o delegata, estratti conto delle carte di credito o debito intestate o cointestate, contratti di deposito e assicurativi, investimenti, cassette di sicurezza, documentazione comprovante beni mobili registrati ed immobili a lei intestati o di cui sia cointestataria o usufruttuaria;

3) Ordinare all'ufficiale giudiziario competente ex art. 492 bis cpc, 155 quater e quinquies disp. att. cpc in applicazione dell'articolo 155 sexies disp ATT CPC introdotto dal d. l. 132/2014 convertito con l.162/2014 tramite accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria e dell'anagrafe dei rapporti finanziari (nonché a tutte le altre banche dati che nelle more saranno individuate con decreto ministeriale) di acquisire tutte le informazioni dirette alla ricostruzione della situazione reddituale patrimoniale e finanziaria della ricorrente;

4) Disporre indagini di Polizia Tributaria e della Guardia di Finanza a carico della ricorrente al fine di accertare gli effettivi redditi della predetta e ricavi derivanti da qualsiasi altra fonte di reddito”.
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Per il curatore speciale della GL minorenne delle parti (intervenuto in data 31.05.2023):
“Confermare l'affidamento della minore all'Ente - Comune di NO RI - in funzione dell'adozione di ogni decisione che riguardi le questioni di ordine educativo, sanitario, scolastico, ludico, sportivo e relazionale con il padre, continuando ad intervenire in supporto di come di seguito CP_2
esposto
❖ rimarrà collocata presso la madre. CP_2
❖ Incontri con il padre: da attuarsi nell'ambito di spazio neutro – con cadenza quindicinale – con facoltà ai servizi di poter modificare modalità e frequenza in base alla situazione contingente (anche in considerazione delle condizioni psico-fisiche del . CP_1
❖ Incontri con i nonni paterni: potrà trascorrere un pomeriggio alla settimana (sabato o CP_2
domenica) presso la casa paterna;
i nonni stessi provvederanno agli spostamenti della minore.
Attualmente – in mancanza dell'operatore segnalato dalla CTU – il padre si astiene dall'incontrare la minore in tali circostanze.
❖ Il signor verserà alla signora per il concorso al mantenimento della GL minore, la CP_1 Pt_1
somma mensile di € 250,00= (dicasi duecentocinquanta euro): il versamento dovrà avvenire in forma anticipata entro il 15 di ogni mese mediante bonifico bancario a favore della madre al riferimento
IBAN comunicato.
Tale importo è soggetto a rivalutazione ISTAT annuale.
❖ Assegno unico a favore della madre al 100%.
❖ Concorso alle spese: per quanto concerne le spese straordinarie relative alla GL , i genitori rispetteranno il disposto delle Linee Guida nella Corte di Appello di Milano per le spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti predisposte il 14 novembre 2017 dalla Corte di Appello di Milano, il Tribunale di Milano, il Consiglio dell'Ordine
Milano e l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano e corrisponderanno, uno all'altra e viceversa, il
50% delle spese in base a tale accordo.
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal
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