Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/02/2025, n. 239
TRIB Reggio Calabria
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
II^ SEZIONE CIVILE
VERBALE ORDINANZA DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Del 11.2.2025
Nella controversia avente R.G. 576/2019
promossa da
OV OV (CF [...]) , elettivamente domiciliato in Villa San OV,
alla Via A Curzon n 89, presso l'avv. Salvatore Loschiavo da cui è rappresentato e difeso in forza di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - Attore -
contro
Società Cattolica di Ass.ne coop. a r. l. (Partita IVA 00320160237), in persona del suo lrpt,
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Don Minzoni 29, presso l'avv. Francesco
Mortelliti da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo. -Convenuto
RA IA residente in [...]-C Reggio Calabria -Contumace
Visto il decreto del 20.1.2025, con cui è stata disposta la celebrazione dell'udienza ex art 127 ter, cpc,
mediante il deposito telematico di note scritte;
preso atto della regolare costituzione delle parti, che hanno depositato le note nei termini concessi,
ivi precisando le loro conclusioni
Il GOT
pronuncia sentenza come segue:
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. OV OV conveniva in giudizio la sig NU IA e la sua assicurazione - la Società Cattolica
di Ass.ne coop. a r. l. - chiedendo al Tribunale adito la loro condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni subite nel sinistro occorsogli in data in data
18.8.2018, per complessivi € 21.239,67 o la maggiore o minore somma risultante di Giustizia.
A tal fine esponeva che, nella predetta data, percorreva la Strada Statale 106 Jonica in direzione Reggio-
Taranto a bordo del veicolo Suzuki tg DZ813KJ, quando al chilometro 11+600 rallentava e si fermava a causa di un incolonnamento. In quel frangente sopraggiungeva da dietro il Sig. AV, alla guida di una
CI tg MD805VD, di proprietà della sig.ra NU, che non si accorgeva delle auto ferme e collideva violentemente con la Suzuki, provocandone lo sbalzo in avanti contro una Fiat 500, anch'essa ferma (che a sua volta urtava una Dacia tg EH166NV creando così un tamponamento a catena).
A causa di ciò riportava lesioni fisiche - quantificate a mezzo ctp in 9 punti di postumi invalidanti permanenti - in ragione delle quali avanzava la domanda risarcitoria.
Eccepita dall'Assicurazione, regolarmente costituitasi, la nullità della domanda per assoluta genericità
della stessa sulle lesioni subite e disposta dal GI l'integrazione della citazione, il sig. OV precisava che il giorno del sinistro, presso il P.S. del "G.O.M.I" di Reggio Calabria, gli veniva diagnosticato: " trauma ginocchio Dx con edema" e inviato a consulenza ortopedica. In data 23/08/2018 eseguiva visita specialistica ortopedica che diagnosticava: "trauma contusivodistorsivo ginocchio Dx con sospetta
lesione del Neo-LCA" che lo costringeva ad un ciclo di cure e terapie mediche.
1.1 - La Società Cattolica di Ass.ne coop. a r. l. nel merito contestava i fatti per la loro genericità,
sostenendo tuttavia che le lesioni dell'attore, determinate dall'impatto avuto con la Fiat 500, erano conseguenza del mancato rispetto della distanza di sicurezza normativamente prevista. Ipotizzava altresì
che l'attore non indossasse le cinture di sicurezza e che avendo subito pregressi traumi e lesioni ai medesimi distretti corporei oggetto della richiesta di risarcimento – come aveva verificato dal casellario
2
della centrale infortuni - non potesse ritenersi provato il nesso eziologico tra l'incidente di causa e l'entità
del danno lamentato.
Contestava, infine, la quantificazione dei danni operata dall'attore.
1.2 - Con ordinanza del 17-06-2019 il GI ha disposto l'integrazione della citazione e il suo rinnovo nei confronti dell'assicurata che tuttavia è rimasta contumace,
La causa è stata istruita a mezzo prova per testi e CTU medico-legale espletata dal dott.Antonino Ripepi
e, all'esito, è passata in decisione. Nell'ordinanza ammissiva della CTU il GI ha ordinato all'attore l'esibizione degli atti medici relativi a pregressi infortuni coinvolgenti gli stressi distretti anatomici;
ordine a cui l'attore non ha adempiuto adducendo l'irreperibilità della detta documentazione.
Le parti hanno regolarmente depositato le note di trattazione scritta per l'odierna udienza.
2. - Tutto ciò premesso, la domanda è accoglibile nei limiti di quanto si dirà.
L'evento risulta provato dal verbale di intervento della polizia stradale che, sebbene intervenuta subito dopo il sinistro, ha eseguito i rilievi del caso e raccolto le sommarie informazioni dei soggetti coinvolti.
E' noto che il rapporto della Polizia Stradale fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza;
mentre, per quanto riguarda le circostanze non avvenute alla sua
II^ SEZIONE CIVILE
VERBALE ORDINANZA DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Del 11.2.2025
Nella controversia avente R.G. 576/2019
promossa da
OV OV (CF [...]) , elettivamente domiciliato in Villa San OV,
alla Via A Curzon n 89, presso l'avv. Salvatore Loschiavo da cui è rappresentato e difeso in forza di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - Attore -
contro
Società Cattolica di Ass.ne coop. a r. l. (Partita IVA 00320160237), in persona del suo lrpt,
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Don Minzoni 29, presso l'avv. Francesco
Mortelliti da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo. -Convenuto
RA IA residente in [...]-C Reggio Calabria -Contumace
Visto il decreto del 20.1.2025, con cui è stata disposta la celebrazione dell'udienza ex art 127 ter, cpc,
mediante il deposito telematico di note scritte;
preso atto della regolare costituzione delle parti, che hanno depositato le note nei termini concessi,
ivi precisando le loro conclusioni
Il GOT
pronuncia sentenza come segue:
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. OV OV conveniva in giudizio la sig NU IA e la sua assicurazione - la Società Cattolica
di Ass.ne coop. a r. l. - chiedendo al Tribunale adito la loro condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni subite nel sinistro occorsogli in data in data
18.8.2018, per complessivi € 21.239,67 o la maggiore o minore somma risultante di Giustizia.
A tal fine esponeva che, nella predetta data, percorreva la Strada Statale 106 Jonica in direzione Reggio-
Taranto a bordo del veicolo Suzuki tg DZ813KJ, quando al chilometro 11+600 rallentava e si fermava a causa di un incolonnamento. In quel frangente sopraggiungeva da dietro il Sig. AV, alla guida di una
CI tg MD805VD, di proprietà della sig.ra NU, che non si accorgeva delle auto ferme e collideva violentemente con la Suzuki, provocandone lo sbalzo in avanti contro una Fiat 500, anch'essa ferma (che a sua volta urtava una Dacia tg EH166NV creando così un tamponamento a catena).
A causa di ciò riportava lesioni fisiche - quantificate a mezzo ctp in 9 punti di postumi invalidanti permanenti - in ragione delle quali avanzava la domanda risarcitoria.
Eccepita dall'Assicurazione, regolarmente costituitasi, la nullità della domanda per assoluta genericità
della stessa sulle lesioni subite e disposta dal GI l'integrazione della citazione, il sig. OV precisava che il giorno del sinistro, presso il P.S. del "G.O.M.I" di Reggio Calabria, gli veniva diagnosticato: " trauma ginocchio Dx con edema" e inviato a consulenza ortopedica. In data 23/08/2018 eseguiva visita specialistica ortopedica che diagnosticava: "trauma contusivodistorsivo ginocchio Dx con sospetta
lesione del Neo-LCA" che lo costringeva ad un ciclo di cure e terapie mediche.
1.1 - La Società Cattolica di Ass.ne coop. a r. l. nel merito contestava i fatti per la loro genericità,
sostenendo tuttavia che le lesioni dell'attore, determinate dall'impatto avuto con la Fiat 500, erano conseguenza del mancato rispetto della distanza di sicurezza normativamente prevista. Ipotizzava altresì
che l'attore non indossasse le cinture di sicurezza e che avendo subito pregressi traumi e lesioni ai medesimi distretti corporei oggetto della richiesta di risarcimento – come aveva verificato dal casellario
2
della centrale infortuni - non potesse ritenersi provato il nesso eziologico tra l'incidente di causa e l'entità
del danno lamentato.
Contestava, infine, la quantificazione dei danni operata dall'attore.
1.2 - Con ordinanza del 17-06-2019 il GI ha disposto l'integrazione della citazione e il suo rinnovo nei confronti dell'assicurata che tuttavia è rimasta contumace,
La causa è stata istruita a mezzo prova per testi e CTU medico-legale espletata dal dott.Antonino Ripepi
e, all'esito, è passata in decisione. Nell'ordinanza ammissiva della CTU il GI ha ordinato all'attore l'esibizione degli atti medici relativi a pregressi infortuni coinvolgenti gli stressi distretti anatomici;
ordine a cui l'attore non ha adempiuto adducendo l'irreperibilità della detta documentazione.
Le parti hanno regolarmente depositato le note di trattazione scritta per l'odierna udienza.
2. - Tutto ciò premesso, la domanda è accoglibile nei limiti di quanto si dirà.
L'evento risulta provato dal verbale di intervento della polizia stradale che, sebbene intervenuta subito dopo il sinistro, ha eseguito i rilievi del caso e raccolto le sommarie informazioni dei soggetti coinvolti.
E' noto che il rapporto della Polizia Stradale fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza;
mentre, per quanto riguarda le circostanze non avvenute alla sua
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