Trib. Bologna, sentenza 15/05/2024, n. 1428

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 15/05/2024, n. 1428
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 1428
Data del deposito : 15 maggio 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o

I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott.ssa S M Presidente dott.ssa S P Relatore dott.ssa R M Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1084 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato SUSANNA ZACCARIA del Foro di Bologna parte attrice contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dagli Avvocati ALESSANDRA RIZZO e CLAUDIO CENACCHI del foro di
Bologna parte convenuta
e con l'intervento ad adiuvandum di
(c.f. ) e Controparte_2 C.F._3 Parte_2
(c.f. ), difesi e assistiti dagli Avvocati ALESSANDRA C.F._4
RIZZO e CLAUDIO CENACCHI del foro di Bologna
e del
PUBBLICO MINISTERO in sede
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento del matrimonio civile
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come da verbale di udienza del 2.5.2024.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 26.1.2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a
Calderara di Reno (BO) il 23.9.2020 con unione dalla Controparte_1
Pers quale era nata la figlia (cl. 2016). La difesa di parte ricorrente invocava
l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.

1.12.1970 n. 898
, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando atto che i coniugi vivevano separati dal
29.6.2023, data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di
Bologna reso il 13.7.2023 e pubblicato il giorno seguente. In forza del medesimo atto introduttivo, parte ricorrente instava, altresì, per l'affido esclusivo della figlia Pers minore con conferma, per il resto, del regime separativo.
Del procedimento era regolarmente messo a parte il Pubblico Ministero che, con atto del 31.1.2024, interveniva senza muovere rilievi.
In data 14.3.2024 si costituiva in giudizio che, pur Controparte_1
aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio civile, si opponeva all'affidamento esclusivo ex adverso richiesto, instando al riguardo per l'adozione del modello di gestione della minore ritenuto maggiormente conforme all'interesse di quest'ultima, anche previo espletamento di apposita CTU, insistendo altresì per una regolamentazione dei propri incontri con la figlia da definirsi in senso più ampio e non più in forma protetta.
Con atto del 5.4.2024 intervenivano in giudizio i nonni paterni della minore
e che si associavano alle domande Controparte_2 Parte_2
proposte da parte resistente, insistendo, inoltre, per l'assunzione di ogni misura
Pers necessaria a ripristinare i propri rapporti con gradatamente rarefattisi a seguito della rottura dell'unità genitoriale.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione di una relazione da parte dei
Servizi Sociali.
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All'udienza del 2.5.2024, ad esito di ampia discussione, le parti addivenivano ad un'intesa volta a dirimere in via transattiva la controversia;
i termini della stessa erano, dunque, dai difensori congiuntamente precisati a verbale e fatti oggetto di comune richiesta di accoglimento, con conseguente rinuncia ad ogni ulteriore termine processuale. La causa veniva, quindi, assegnata in decisione al Collegio e di seguito discussa nella camera di consiglio tenutasi in data 8.5.2024.
§
In via preliminare, occorre rilevare che sono volontariamente intervenuti in giudizio nonni paterni della minore, Controparte_2 Parte_2
i quali, oltre a sostenere le domande del resistente, hanno richiesto l'adozione di ogni provvedimento utile a garantire il mantenimento dei loro rapporti con la nipote, di molto affievolitisi in conseguenza della crisi coniugale dei di lei genitori
e delle vicende processuali ad essa seguite.
Al riguardo, vanno svolte alcune considerazioni preliminari sulla sussistenza (o meno) della legittimazione processuale dei predetti soggetti ad intervenire nel presente giudizio di divorzio.
Ebbene, in merito alla questione in esame non può non rilevarsi come, sebbene si possa registrare qualche occasionale apertura da parte della giurisprudenza di merito favorevole all'ammissibilità dell'intervento dei nonni nei giudizi di separazione e divorzio, quantomeno nella forma dell'intervento ad adiuvandum ex art. 105, comma 2, c.p.c. (in questo senso, cfr. Corte App. Perugia sent. 27 settembre - 13 novembre 2007, che ha negato l'esistenza di un diritto proprio dei nonni tale da legittimare un intervento autonomo o litisconsortile, affermando, tuttavia, la sussistenza di un interesse giuridicamente protetto dei medesimi tale da consentire un loro ruolo attivo nel giudizio nelle forme dell'intervento ad adiuvandum ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c.), del tutto maggioritario e granitico è l'orientamento, non solo di merito ma anche e soprattutto di legittimità, che esclude per i nonni qualsiasi tipo di intervento, tanto volontario principale quanto adesivo dipendente.
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In proposito, va ricordato che la Cassazione ha avuto occasione di
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