Trib. Agrigento, sentenza 22/02/2024, n. 272

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Agrigento, sentenza 22/02/2024, n. 272
Giurisdizione : Trib. Agrigento
Numero : 272
Data del deposito : 22 febbraio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1025/2023 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
AF VI NATO A SCIACCA IL
28/04/46 rapp. e dif. dall'Avv. Vito Provenzano
ATTORE
CONTRO
BE AC NATO A CASTELTERMINI
IL 23/07/47 rapp. e dif. dall'Avv. Olindo Di Francesco
CONVENUTO
MA NA NATA A PORTO
EMPEDOCLE IL 30/09/65 – BE FI
NATO AD AGRIGENTO IL 29/10/93 – BE
LL NATA AD AGRIGENTO IL 21/08/96
CONVENUTI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SC IN, con atto di citazione del 01/03/2023, conveniva in giudizio CI AC, AR
TI, CI LI e CI ZI proponendo azione di rivendica al fine di accertare e dichiarare la proprietà ed il possesso su di un immobile
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sito in Agrigento, località San Leone, via Mario Sironi n.
12, piano terra con giardino di pertinenza e al contempo dichiarare la risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione del 2002 sul medesimo immobile, originariamente stipulato con CI NN, cui erano succeduti iure ereditario AR TI, moglie di
NN ed i figli CI LI e CI ZI, e la loro condanna al pagamento di euro 12.300,00 quali canoni scaduti e non pagati. Premetteva l'attore che detto immobile gli era pervenuto a seguito di donazione in data
31/07/2008 dal figlio, SC LU NN, che a sua volta aveva ricevuto il bene in donazione in data
01/02/2008 dalla madre, CI TA, che lo aveva acquistato dai germani AC, NN, TO,
LA e LE. Affermava quindi l'attore a sostegno della propria azione e delle conseguenti pretese spiegate di aver assolto all'onere probatorio su di lui gravante e concludeva chiedendo di accertarsi e dichiararsi la sua piena proprietà ed il possesso sull'immobile sito in
Agrigento, località San Leone, via Mario Sironi n. 12, nonché la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento contrattuale e la condanna dei convenuti al pagamento dei canoni scaduti. CI AC si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta del
09/09/2023, contestando le avverse pretese delle quali deduceva l'infondatezza invocandone il rigetto ed eccependo, in via riconvenzionale, l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione acquisitiva
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ultraventennale del cespite oggetto di lite. Celebrata
l'istruzione esclusivamente con produzioni documentali, all'udienza del 12/02/2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente e nel rito va dichiarata la contumacia di
AR TI, CI LI e CI ZI non costituitisi in giudizio benché ritualmente evocati.
Ancora in via preliminare occorre procedere alla qualificazione giuridica dell'azione proposta da SC
IN. Orbene, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché dal preciso tenore letterale della rubrica in diritto e delle conclusioni formulate, emerge in tutta evidenza che
l'attore ha esperito un'azione di rivendicazione, ai sensi dell'art. 948 cc, del bene di sua proprietà. Non vi sono i presupposti per ritenere che l'azione sia di tipo personale
(azione di restituzione);
la domanda attorea va pertanto qualificata come rivendica. Invero, l'azione in parola, assolvendo ad una finalità eminentemente recuperatoria, presuppone che l'attore assuma di essere proprietario di una cosa e di non averne più il possesso ed agisca, quindi, contro il possessore o il detentore convenuto in giudizio per ottenerne la restituzione. Si differenzia, dunque, nettamente dall'azione di rivendicazione, che ha invece natura personale ed è volta ad ottenere la restituzione del bene non in base al fatto di esserne proprietario, ma sulla scorta di un diritto nascente da un rapporto contrattuale o
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derivante dalla sua scadenza o dalla. Legittimato attivo alla rivendicazione è colui che assume essere il proprietario della cosa rivendicata, mentre la legittimazione passiva è in capo a chi detiene. Nel caso in esame, la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. Ciò premesso e partendo dall'esame della domanda di rivendica proposta dall'attore occorre ricordare i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di prova che presidiano tale domanda. L'azione di rivendicazione richiede in capo all'attore l'assolvimento di un onere probatorio particolarmente gravoso: se l'acquisto
è a titolo originario, sarà sufficiente fornire la prova di tale titolo;
se, invece, si tratta di acquisto derivativo, non è sufficiente la produzione in giudizio del titolo di acquisto, in quanto l'alienante potrebbe non essere stato il proprietario del bene e quindi legittimato a trasferirne la titolarità all'acquirente. In questo secondo caso, l'attore dovrà dare la prova non solo del suo titolo, ma anche del titolo di acquisto dei precedenti titolari, fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario. Al fine di mitigare le difficoltà derivanti da tale gravoso onere probatorio ove si tratti di beni immobili o beni mobili registrati, occorre che
l'attore provi che, quand'anche avesse acquistato a non domino, avrebbe comunque acquistato la proprietà del
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bene per usucapione ex art. 1158 c.c., avendone avuto il possesso continuato in via diretta o attraverso i propri danti causa per il tempo necessario al maturare della stessa. In conclusione, gli atti di acquisto a titolo derivativo, in sé e per sé considerati, quale che sia il periodo
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