Trib. Lanciano, sentenza 29/08/2024, n. 279
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. e 127 ter c.p.c la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 718/2022 promossa da:
NI NI S.R.L. (c.f. 00131570699) rappresentato e difeso dall'avv. ARGENTO EMANUELE e domiciliato Via Cesare Battisti n. 31, PESCARA ATTORE OPPONENTE contro
RI SP S.R.L. (c.f. 05074030262) rappresentato e difeso dall'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE e domiciliato VIA PIETRO COSSA, 2 MILANO CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e note di trattazione scritta per l'udienza disposta ex art 127 ter c.p.c. per il giorno 14 marzo 2024 riportandosi alle precedenti conclusioni, segnatamente: Per l'attore opponente
“A) in via istruttoria:
- ammettere (se ritenuto necessario e/o in caso di contestazione) C.T.U. contabile diretta a rideterminare il saldo complessivo del rapporto di c/c n. 3331 ed aperture di credito collegate per cui è causa alla luce dei principi di diritto di cui in parte espositiva (omissis) B) in via preliminare:
- accertare e dichiarare la carenza di prova della titolarità del credito in capo all'opposta cessionaria RI SP S.r.l., e per essa PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.p.a., per procura rilasciata da PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.a., quale mandataria della menzionata società veicolo per carenza dei requisiti di legge, con conseguente difetto di legittimazione attiva in capo alle stesse, e, per l'effetto, rigettare la domanda di pagamento avanzata dall'opposta cessionaria;
C) nel merito in via principale:
- rigettare ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e, comunque, infondato;
- rigettare integralmente le istanze, eccezioni e domande contenute nella comparsa di costituzione e risposta della controparte;
D) nel merito in via subordinata:
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di c/c n. 3331 ed aperture di credito collegate;
- dichiarare come dovuti i soli interessi al tasso legale, ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
pagina 1 di 6 - accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi;
- accertare e dichiarare che nulla parte opponente deve all'opposta a titolo di commissione di massimo scoperto;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca, in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'opponente in conseguenza di tale prassi;
- accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca, in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96;
- accertare se la Banca, ha applicato a parte opponente sui rapporti bancari per cui è causa, interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla Banca su tale conto alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
- alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinata alla attualità il saldo del rapporto bancario di c/c ed aperture di credito collegate di cui è causa, ed eventualmente operata la compensazione legale, ridurre il credito della Banca opposta rispetto a quello illegittimamente preteso
o a quell'altra diversa somma, maggiore o minore, che risulterà congrua e dovuta di giustizia ad istruttoria espletata. Con vittoria integrale di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che si è già dichiarato antistatario, oltre ai danni per illegittima segnalazione alla C.R. Banca Italia da liquidarsi anche in via equitativa e con la condanna dell'opposta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”
Per la convenuta opposta
“In via preliminare:
- rigettare, per le causali di cui in atti, l'eccezione avversaria di carenza di legittimazione attiva di Spring SP S.r.l.;
Nel merito:
- rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto, per le causali di cui in narrativa, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 173/2022, RG 393/2022, emesso dal Tribunale di Lanciano in data 10/05/2022, già munito di formula esecutiva;
- condannare AN UZ S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 233.736,22 oltre competenze liquidate nel procedimento monitorio, o quella maggiore
o minore somma ritenuta di giustizia o provata all'esito del procedimento;
- rigettare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da controparte. In ogni caso:
- rigettare integralmente tutte le avversarie eccezioni e domande svolte dagli attori opponenti nei confronti di Spring SP S.r.l., o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali sia del presente giudizio che del procedimento monitorio.”
Concisa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. e 127 ter c.p.c la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 718/2022 promossa da:
NI NI S.R.L. (c.f. 00131570699) rappresentato e difeso dall'avv. ARGENTO EMANUELE e domiciliato Via Cesare Battisti n. 31, PESCARA ATTORE OPPONENTE contro
RI SP S.R.L. (c.f. 05074030262) rappresentato e difeso dall'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE e domiciliato VIA PIETRO COSSA, 2 MILANO CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e note di trattazione scritta per l'udienza disposta ex art 127 ter c.p.c. per il giorno 14 marzo 2024 riportandosi alle precedenti conclusioni, segnatamente: Per l'attore opponente
“A) in via istruttoria:
- ammettere (se ritenuto necessario e/o in caso di contestazione) C.T.U. contabile diretta a rideterminare il saldo complessivo del rapporto di c/c n. 3331 ed aperture di credito collegate per cui è causa alla luce dei principi di diritto di cui in parte espositiva (omissis) B) in via preliminare:
- accertare e dichiarare la carenza di prova della titolarità del credito in capo all'opposta cessionaria RI SP S.r.l., e per essa PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.p.a., per procura rilasciata da PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.a., quale mandataria della menzionata società veicolo per carenza dei requisiti di legge, con conseguente difetto di legittimazione attiva in capo alle stesse, e, per l'effetto, rigettare la domanda di pagamento avanzata dall'opposta cessionaria;
C) nel merito in via principale:
- rigettare ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e, comunque, infondato;
- rigettare integralmente le istanze, eccezioni e domande contenute nella comparsa di costituzione e risposta della controparte;
D) nel merito in via subordinata:
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di c/c n. 3331 ed aperture di credito collegate;
- dichiarare come dovuti i soli interessi al tasso legale, ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
pagina 1 di 6 - accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi;
- accertare e dichiarare che nulla parte opponente deve all'opposta a titolo di commissione di massimo scoperto;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca, in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'opponente in conseguenza di tale prassi;
- accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca, in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96;
- accertare se la Banca, ha applicato a parte opponente sui rapporti bancari per cui è causa, interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla Banca su tale conto alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
- alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinata alla attualità il saldo del rapporto bancario di c/c ed aperture di credito collegate di cui è causa, ed eventualmente operata la compensazione legale, ridurre il credito della Banca opposta rispetto a quello illegittimamente preteso
o a quell'altra diversa somma, maggiore o minore, che risulterà congrua e dovuta di giustizia ad istruttoria espletata. Con vittoria integrale di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che si è già dichiarato antistatario, oltre ai danni per illegittima segnalazione alla C.R. Banca Italia da liquidarsi anche in via equitativa e con la condanna dell'opposta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”
Per la convenuta opposta
“In via preliminare:
- rigettare, per le causali di cui in atti, l'eccezione avversaria di carenza di legittimazione attiva di Spring SP S.r.l.;
Nel merito:
- rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto, per le causali di cui in narrativa, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 173/2022, RG 393/2022, emesso dal Tribunale di Lanciano in data 10/05/2022, già munito di formula esecutiva;
- condannare AN UZ S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 233.736,22 oltre competenze liquidate nel procedimento monitorio, o quella maggiore
o minore somma ritenuta di giustizia o provata all'esito del procedimento;
- rigettare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da controparte. In ogni caso:
- rigettare integralmente tutte le avversarie eccezioni e domande svolte dagli attori opponenti nei confronti di Spring SP S.r.l., o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali sia del presente giudizio che del procedimento monitorio.”
Concisa
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