Trib. Grosseto, sentenza 05/12/2024, n. 221
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Testo completo
R.G. n. 750/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS 49 C.P.C.
nel procedimento a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti CAROLLO MARCO e ONETO ALESSANDRO
e
CC ET (C.F. ), con l'assistenza degli C.F._2
Avv.ti CAROLLO MARCO e ONETO ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente modificate all'udienza del 24.9.2024, sostituita dal deposito di note scritte;
condizioni che di seguito si riportano:
di confermare la propria volontà di separarsi consensualmente alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, per come modificato con
l'Istanza di modifica del ricorso, entrambi sottoscritti anche personalmente dai
medesimi ricorrenti, di seguito integralmente riprodotte, insistendo per il loro accoglimento:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4. Stabilire che il padre, sig. parteciperà al mantenimento dei figli con Parte_1 un contributo mensile per spese ordinarie pari ad € 300,00 per la figlia ancora studente ed € 200,00 per il figlio lavoratore, non ancora economicamente autosufficiente, mentre per le spese straordinarie espressamente concordate, ciascun genitore provvederà al mantenimento di entrambi i figli concorrendo nella misura del 50%.
5. Stabilire che la casa coniugale sita in Località Case D'orifile n. 46, Arcidosso (GR) è assegnata alla sig.ra AB MI, la quale ivi manterrà la propria residenza, con gli arredi e corredi dell'abitazione, affinché la stessa possa viverci insieme ai figli finché essi non saranno economicamente autosufficienti. Il sig. asporterà indumenti ed Pt_1 effetti personali in accordo con la sig.ra MI e stabilirà la propria residenza presso
l'immobile sito in Località Fornaci n. 127 di proprietà dei genitori;
6. Dichiarare le spese per l'assistenza e la rappresentanza legale delle parti compensate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.5.2024, CONTRI e CC Pt_1
ET hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia cumulativa di separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c. in relazione al matrimonio concordatario da loro contratto in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS 49 C.P.C.
nel procedimento a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti CAROLLO MARCO e ONETO ALESSANDRO
e
CC ET (C.F. ), con l'assistenza degli C.F._2
Avv.ti CAROLLO MARCO e ONETO ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente modificate all'udienza del 24.9.2024, sostituita dal deposito di note scritte;
condizioni che di seguito si riportano:
di confermare la propria volontà di separarsi consensualmente alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, per come modificato con
l'Istanza di modifica del ricorso, entrambi sottoscritti anche personalmente dai
medesimi ricorrenti, di seguito integralmente riprodotte, insistendo per il loro accoglimento:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4. Stabilire che il padre, sig. parteciperà al mantenimento dei figli con Parte_1 un contributo mensile per spese ordinarie pari ad € 300,00 per la figlia ancora studente ed € 200,00 per il figlio lavoratore, non ancora economicamente autosufficiente, mentre per le spese straordinarie espressamente concordate, ciascun genitore provvederà al mantenimento di entrambi i figli concorrendo nella misura del 50%.
5. Stabilire che la casa coniugale sita in Località Case D'orifile n. 46, Arcidosso (GR) è assegnata alla sig.ra AB MI, la quale ivi manterrà la propria residenza, con gli arredi e corredi dell'abitazione, affinché la stessa possa viverci insieme ai figli finché essi non saranno economicamente autosufficienti. Il sig. asporterà indumenti ed Pt_1 effetti personali in accordo con la sig.ra MI e stabilirà la propria residenza presso
l'immobile sito in Località Fornaci n. 127 di proprietà dei genitori;
6. Dichiarare le spese per l'assistenza e la rappresentanza legale delle parti compensate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.5.2024, CONTRI e CC Pt_1
ET hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia cumulativa di separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c. in relazione al matrimonio concordatario da loro contratto in
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