Trib. Roma, sentenza 06/11/2024, n. 773
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR ZI Presidente
Cecilia RA Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7545/2024, introdotta da Pt_1
(REPUBBLICA POPOLARE CINESE, 02/11/1983), con il patrocinio
[...] dell'avv. GIULIA SARNARI;
E Controparte_1
(MESAGNE (BR), 06/05/1984), con il patrocinio dell'avv.
[...]
;
Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Pt_1 Controparte_1
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il
matrimonio era stato celebrato in data 30/01/2013 e che nel tempo la relazione
era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti
hanno formulato le seguenti conclusioni:
1) La figlia minore è affidata in maniera condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori per cui tutte le scelte che riguardano l'indirizzo religioso,
2
la salute, l'istruzione, e, in generale, il progetto educativo della figlia, devono
essere prese di comune accordo con esercizio congiunto della responsabilità
genitoriale, che sarà invece disgiunto solo per le questioni di ordinaria
amministrazione.
2) La residenza principale e anche anagrafica della bambina è presso la madre
in Roma, Via Bartolomeo Diaz n.18 int.19, abitazione di proprietà della
moglie e che viene assegnata a quest'ultima con tutto quanto in essa
contenuto;
il marito se ne allontanerà asportando indumenti ed effetti
personali entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
3) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà previo accordo
con la madre e comunque secondo il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR ZI Presidente
Cecilia RA Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7545/2024, introdotta da Pt_1
(REPUBBLICA POPOLARE CINESE, 02/11/1983), con il patrocinio
[...] dell'avv. GIULIA SARNARI;
E Controparte_1
(MESAGNE (BR), 06/05/1984), con il patrocinio dell'avv.
[...]
;
Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Pt_1 Controparte_1
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il
matrimonio era stato celebrato in data 30/01/2013 e che nel tempo la relazione
era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti
hanno formulato le seguenti conclusioni:
1) La figlia minore è affidata in maniera condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori per cui tutte le scelte che riguardano l'indirizzo religioso,
2
la salute, l'istruzione, e, in generale, il progetto educativo della figlia, devono
essere prese di comune accordo con esercizio congiunto della responsabilità
genitoriale, che sarà invece disgiunto solo per le questioni di ordinaria
amministrazione.
2) La residenza principale e anche anagrafica della bambina è presso la madre
in Roma, Via Bartolomeo Diaz n.18 int.19, abitazione di proprietà della
moglie e che viene assegnata a quest'ultima con tutto quanto in essa
contenuto;
il marito se ne allontanerà asportando indumenti ed effetti
personali entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
3) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà previo accordo
con la madre e comunque secondo il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi