Trib. Siena, sentenza 04/10/2024, n. 610
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 91/2024 rgl
Svolgimento del processo.
GI ON (difeso dall'avv. Antonio G. Ciacci) a mezzo ricorso depositato il 29/1/2024
contro
Banca Monte dei Paschi di Siena SP (che sarà difesa dall'avv. Oronzo Mazzotta e dall'avv. Chiara Mazzotta)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 3-4, letterali):
“dichiarare illegittimo e revocare il trasferimento del Sig. GI ON, tenuto conto di quanto descritto in premessa, in relazione all'evidente violazione del divieto di trasferimento del lavoratore che assista un familiare disabile senza il consenso del lavoratore medesimo (art. 33, co. 5 L. 104/92), condannando la Banca MP, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede in Siena, P.za Salimbeni n° 3, al reinserimento del ricorrente nella struttura di provenienza. Con vittoria di spese e sentenza immediatamente esecutiva per legge”.
Parte convenuta - Banca Monte dei Paschi di Siena SP - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 17, sintesi):
“l'integrale rigetto delle domande con vittoria di spese e compensi professionali”.
*
All'udienza 17/7/2024 nella causa n. 91/2024 rgl sono comparsi: GI ON, difeso dall'avv. Marta Pacchierotti, in sostituzione dell'avv. Antonio Giovanni Ciacci;
per la Banca Monte dei Paschi di Siena SP, l'avv. Chiara Mazzotta.
Ai fini della pratica forense presente la dott.ssa Annunziata Coletta.
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Il giudice sente le parti, il ricorrente personalmente, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice ammette la prova testimoniale chiesta dalla Banca, sui fatti contenuti al § 2 – subito sotto riportato - della memoria difensiva, con i testimoni indicati, interpretando ciascun periodo come singolo capitolo e con riserva di eliminazione di molteplici circostanze documentali, o non controverse, o inammissibili.
“Come risulta dalla scheda del dipendente, che si produce (v. doc. n. 4), il ricorrente, dipendente MP dal 1992, è stato distaccato presso MP Leasing
& Factoring dal 2.1.2004 fino alla sua incorporazione, avvenuta il 24.4.2023.
Tale incorporazione è avvenuta in applicazione del piano industriale 2022
-2026, di cui daremo conto a breve
Nell'ambito del distacco il ON si è occupato esclusivamente di factoring, svolgendo in questo segmento operativo attività trasversali, anche di supporto al commerciale per posizioni classificate a rischio anomalo e a sofferenza, utilizzando l'applicativo del factoring (attività in cui le società esterne di factoring fornivano ampio supporto, con conseguenti limitati compiti residuali a carico del lavoratore).
Dopo l'incorporazione (e dunque a decorrere dal 24.4.2023), il ricorrente è stato momentaneamente assegnato all'ufficio team coordinamento IP MID ticket inadempienza probabile MID ticket, sito in Siena – Via Mazzini, 27.
Alla luce della pregressa esperienza nel factoring e non avendo egli esperienza nella gestione complessiva delle posizioni NPE, attività che richiede conoscenze che interessano l'operatività bancaria nel complesso, gli è stato assegnato un portafogli o composto solo dalle poche operazioni factoring assegnate all'ufficio (circa 20/30 posizioni), non necessariamente IP ma anche a sofferenza.
E passiamo a dare conto del piano industriale 2022 - 2026 della Banca.
Tra i vari obiettivi del piano industriale 2022 -2026 c'è quello di riequilibrare il personale tra le sedi di direzione generale e le filiali sul territorio, come risulta dalla slide riepilogativa del piano, che si produce in versione integrale (v. doc. n. 5) e in versione sintetica (v. doc. n. 6).
Con la comunicazione di avvio della procedura sindacale del 4.7.2022, che si produce (v. doc. n. 7), tale piano industriale è stato illustrato alle OO SS.
Per comodità espositiva di seguito se ne riproduce il contenuto.
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(…)
Con la comunicazione del 29.8.2022, che si produce (v. doc. n. 8), la Banca ha poi fornito alle organizzazioni sindacali un'ulteriore informativa sull'evoluzione del modello organizzativo previsto dal piano industriale 2022- 2026.
Per comodità espositiva si riproduce di seguito il anche il contenuto di tale comunicazione.
(…)
Come emerge dalla comunicazione e per quel che qui interessa, dunque, il piano industriale si pone come obiettivi:
- aumentare la propria efficienza, attraverso una modifica della propria organizzazione interna;
- riequilibrare il personale tra la direzione generale e la rete commerciale, aumentando il personale addetto alle filiali e alla rete commerciale, per rendere più completi ed efficienti i servizi alla clientela (e sperabilmente aumentare i ricavi).
È nell'ambito di tale riorganizzazione in attuazione del piano industriale, dunque, che si è deciso di assegnare il ON dalla direzione generale alla rete commerciale.
Secondo quanto previsto nel piano industriale, nel 2023 avrebbero dovuto essere assegnati e/o trasferiti (come in effetti è stato) dalla direzione chief lending officer (CLO) alla rete commerciale complessivamente trentuno lavoratori, di cui sedici entro il primo semestre e i restanti quindici entro la fine dell'anno.
Nel corso dell'estate del 2023, oltre al ON sono stati assegnati dalla CLO alla rete altri quindici lavoratori.
Secondo le indicazioni il personale addetto all'ufficio team coordinamento IP MID ticket inadempienza probabile MID ticket, cui era stato appena assegnato il ON, alla data dello spostamento del lavoratore, avrebbe dovuto ridursi di 3 unità e tuttora il dimensionamento del team prevede la riduzione di ulteriori 2 unità.
Il processo di riduzione degli organici di direzione generale in favore della rete è ancora in corso e prevede, tra l'altro, un'ulteriore riduzione anche dell'attuale organico della CLO.
La scelta è ricaduta sul ON perché, oltre ad essere stato assegnato all'ufficio da appena due mesi, aveva una ridotta esperienza nel recupero
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crediti della Banca, che non gli consentiva, a differenza degli altri colleghi dell'ufficio, di gestire portafogli di tipologie di clienti eterogenei.
A ciò si aggiunga che si è trattato di mutamento di sede, non solo nell'ambito dello stesso comune, ma verso una sede praticamente equidistante sia dalla residenza del lavoratore sia dalla residenza della madre disabile rispetto alla precedente (si tratta di circa un km di differenza).
Quanto alla necessità organizzative della sede di destinazione, si doveva sostituire LE BU, trasferito ad altro ufficio”.
Il giudice fissa per l'assunzione della prova testimoniale, in persona delle 2 persone indicate, l'udienza del xx (programmando la discussione al yy).
*
Anzi, riesaminati gli atti e i documenti, ritenuta la causa di natura documentale, fissa sin d'ora per la discussione l'udienza del 4/10/2024 ore 11:45, con termine per note, al 24/8 per il ricorrente e al 24/9, per la Banca convenuta resistente.
All'udienza 4/10/2024 nella causa n. 91/2024 rgl sono comparsi: per GI ON, l'avv. Antonio Giovanni Ciacci;
per la Banca Monte dei Paschi di Siena SP, l'avv. Chiara Mazzotta, in collegamento da remoto ex art. 127-bis cpc.
Si dà concordemente atto di errore materiale, limitatamente al nominativo del ricorrente, nella sola intestazione delle note difensive finali della Banca.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
* Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Il diritto affermato dal lavoratore ricorrente.
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GI ON, dipendente della Banca Monte dei Paschi di Siena SP, convenuta, attualmente inquadrato in Area 3, Livello 2, è stato addetto presso l'Ufficio Team Coordinamento IP MID Ticket inadempienza probabile MID Ticket”, a Siena, via G. Mazzini, n. 27, fino al 14/08/23.
Da quel momento è stato “assegnato” con nota del 21/07/23 (doc. 2 ric.) e contestato con il proprio ricorso, alla Filiale di Siena, Agenzia 3, via Quinto Settano n° 15/B, con il ruolo di Operatore di Filiale.
La madre ID BI, nata il [...], residente in [...], in esito al verbale 15/03/21 della Commissione Medico Legale ASL di Siena, è risultata “invalida, con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave al 100%” e qualificata
“portatore di handicap in situazione di gravità” senza necessità di futura
“revisione”.
Conseguentemente, il 15/04/21, fu accolta la domanda presentata dal lavoratore il 7/04/21, per ottenere “la richiesta di giorni di permesso per assistere la disabile (art. 33 comma 3, Legge 104/92)”.
Egli afferma, pertanto, di avere diritto ad usufruire dei benefici di cui alla l. 1992/n. 104/92 per l'assistenza a persona disabile grave ex art. 33, commi 3 e 5. Con nota a mezzo mail del 20/04/21, il datore di lavoro, Banca Monte dei Paschi di Siena SP, tramite il Servizio Amministrazione RU, così si esprimeva: “Con riferimento alla richiesta avanzata dal dipendente indicato in calce” (GI ON) “ed esaminata la documentazione prodottaci, Vi significhiamo che lo stesso ha diritto ad usufruire, come previsto dall'art. 33, co. 3 della L. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni, di un congedo retribuito di 3 giorni al mese, frazionabile anche ad ore e fruibile per un tempo pari o superiore ad un'ora”.
La stessa l. 1992/n. 104, rileva il ricorrente, prevede, all'art. 33, co. 5, che “il lavoratore (che assista persona disabile) non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare invalido prevale secondo il ricorrente sulle esigenze legittimanti la mobilità (ex multis: “il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo modificato dall'art. 24, comma 1, lett. b), della l.n. 183 del 2010, opera ogni volta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell'ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all'unità produttiva di cui all'art. 2103 c.c.” Cass. Civ. sez. lavoro 11/11/22 n° 33429 e Cass. civ. sez. lavoro 08/02/21 n° 2969).
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La norma impone, “senza eccezioni di nessun genere, per qualsiasi trasferimento del lavoratore che assista un familiare disabile, il divieto di procedervi salvo esplicito consenso dell'interessato”, come confermato al punto 9 della normativa interna della Banca MP (documento con codice D 00301 – 011 del 5/05/23) allegata sub 8 al ricorso.
La richiesta formulata a mezzo pec 08/09/2023 dal difensore non avrebbe avuto riscontro, determinando il lavoratore all'esercizio dell'azione.
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§ 2. Cornice normativa e giurisprudenziale generale (materiali documentari, fino a p. 20).
Partiremo dalla l. 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, che dispose all'art. 33 (Agevolazioni) – anzitutto nel testo in vigore dal 18/2/1992 al 18/10/2003 -
(1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati)(*). (*) Il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ha disposto con l'art. 86, comma 2, lettera i) l'abrogazione del comma 1 dell'art. 33. 2. I soggetti di cui al