Trib. Milano, sentenza 09/07/2024, n. 6866
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Testo completo
N. R.G. 8590/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. P M G Presidente dott. V B Giudice dott. S N Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8590/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUCCI ELENA Parte_1 C.F._1
ANDREA con studio in VIA G. MARCORA, 49 20001 INVERUNO
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11
CONCLUSIONI di parte attrice: “accertare il diritto di ad ottenere l'attribuzione del Parte_1 sesso maschile, conseguentemente autorizzare la parte ricorrente a sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione del sesso a mezzo di istero annesiectomia e falloplastica e contestualmente disporre la rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile ed il mutamento del prenome da ad Parte_1 [...]
ordinando all'ufficiale di stato civile competente la correzione, in tutti gli atti anagrafici, del genere CP_2 dal femminile al maschile e del prenome da ad ” Parte_1 Parte_2
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato al presso il Tribunale di Milano, Parte_3 Parte_1
nata a il 21.3.1965 ha rappresentato:
[...] CP_1
pagina 1 di 5
- di avere trascorso un'infanzia non caratterizzata da particolari manifestazioni di disagio rispetto all'identificazione ed all'espressione di genere;
- di avere subito episodi di bullismo durante il primo anno di liceo perché considerato poco femminile;CP_
- di avere chiesto ai genitori già dall'età di 15 anni di rivolgersi a lui al maschile e di farsi chiamare , così come già avveniva con gli amici più stretti;
- di avere iniziato nel 2021, all'età di 16 anni, un percorso psicoterapeutico con il prof. psicologo Per_1
e psicoterapeuta esperto in tematiche di identità di genere, nel corso del quale erano stati coinvolti anche
i genitori;
- di avere ricevuto, all'esito del citato percorso psicoterapeutico, la diagnosi di disforia di genere, data la marcata incongruenza tra il genere esperito e quello assegnato;
- di avere iniziato la terapia ormonale sostitutiva a partire dal mese di ottobre 2022 con la dott.ssa Per_2
endocrinologa presso l'Istituto Auxologico di ;
[...] CP_1
- di essere intenzionato a proseguire e completare il proprio percorso di transizione da donna a uomo e quindi ad adeguare i propri caratteri sessuali esteriori all'identità maschile per sentirsi pienamente realizzata dal punto di vista sia fisico, sia psicologico.
Parte attrice ha quindi chiesto di essere autorizzata al trattamento medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili ed ha formulato domanda diretta ad ottenere la domanda di rettifica nell'attribuzione del sesso.
Nel corso del giudizio, il giudice istruttore ha proceduto all'audizione di parte attrice, che ha riferito:
“Tutto è iniziato verso la terza media, nella fase del passaggio alle superiori quando le ragazze che vedevo avevano un modo di fare che non era coerente con quello che volevo fare e mi sentivo di fare.
Ho cercato di documentarmi per capire cosa potesse essere questa cosa che sentivo.
Ho fatto in prima battuta delle ricerche su internet ed ho capito che poteva essere una questione della mia non appartenenza al genere femminile.
All'inizio ne ho parlato con i miei amici più stretti. Ho poi parlato con mia madre, con cui ho un rapporto quasi di amicizia, e poi con mio padre che ha proposto subito di parlare con uno specialista.
Ho quindi preso contatto con il dott. con cui ho iniziato il percorso nel 2019-2020. Per_1
L'inizio del percorso è stato molto utile in quanto già con l'inizio del liceo avevo molte pressioni e in quella fase il dott. mi ha aiutato a capire quello che mi succedeva e come comportarmi. Per_1
Ho iniziato la terapia ormonale a ottobre-novembre 2022.
Ho avuto riscontri sempre più positivi;all'inizio non mi sentivo subito bene con il mio corpo perché i cambiamenti non arrivano subito. Man mano che ho avvertito i primi cambiamenti, con la crescita della peluria
e l'aumento della muscolatura, mi sono sentito più a mio agio con il mio corpo e quindi anche meglio nel rapporto con le altre persone.
Sin dalla terza media non ho mai avuto ripensamenti. Sono felice del percorso che sto facendo e più vado avanti
e più sento che quello che sto facendo è la cosa migliore per me. Sono consapevole del fatto che si tratta di un
pagina 2 di 5 percorso irreversibile;sin dalle prime sedute il dott. mi ha avvertito di ciò e mi ha sempre preparato su Per_1 CP_ quello che sarebbe successo e avrei affrontato. Ho scelto il nome e come secondo nome vorrei aggiungere CP_ anche . è un nome che mi è sempre piaciuto e che ho iniziato ad usare sin dalla fase iniziale. Pt_2
è un nome di tradizione familiare, in quanto è il nome di mio nonno. Pt_2
In futuro vorrei fare tutti gli interventi di riattribuzione del sesso;in questa fase sento più forte la disforia con
riferimento alla parte alta del corpo”
Ritiene il Collegio che la domanda di volta ad ottenere l'autorizzazione ad Parte_1 effettuare l'intervento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili meriti accoglimento.
, nata a il 21 marzo 2005, è nubile, come risulta dal certificato di stato di Parte_1 CP_1 famiglia ( doc.6).
Dalla relazione finale del dott. che ha sottoposto la parte a esame medico psicologico, emerge che: Per_1
- è stata posta la diagnosi di disforia di genere, data la presenza di una marcata discrepanza, di lunga durata, tra sesso biologico e genere che la parte si attribuisce;
- la valutazione psicodiagnostica ed i colloqui psicologici non hanno messo in evidenza problematiche di tipo psicopatologico;
- all'esito del percorso psicoterapeutico è risultata confermata la diagnosi di disforia di genere e la consapevolezza delle implicazioni del percorso intrapreso;
- durante tutto il periodo di somministrazione della terapia ormonale la parte si è mostrata soddisfatta dei risultati raggiunti, consapevole dell'irreversibilità del percorso e desiderosa di completare la transizione del sesso, mediante modifica, anche chirurgicamente, del proprio aspetto;
- l'esecuzione degli interventi di riconversione chirurgica del sesso, oltre al riconoscimento del genere maschile, è ritenuta suscettibile di comportare un giovamento alla salute psicologica della parte ed un miglioramento della sua qualità della vita.
Tali risultanze risultano confermate dalla relazione della dott.ssa che ha seguito la paziente durante Per_2 la terapia ormonale.
Tutti i citati sanitari hanno ribadito la diagnosi di disforia di genere, evidenziato i buoni risultati raggiunti da
nel corso del percorso di transizione e nella somministrazione della terapia ormonale, la Parte_1 piena consapevolezza della paziente in ordine all'irreversibilità del percorso, nonché l'esistenza del desiderio di completare la transizione del sesso, mediante modifica, anche chirurgicamente, del proprio aspetto.
Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità, l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi, il carattere definitivo della scelta.
Ne deriva che l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare a una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, in Parte_1 modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica femminile e la sua
pagina 3 di 5
identità psicologica maschile, da garantire alla parte una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e Corte di Cassazione
(sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei
caratteri sessuali anatomici primari per potere ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n.
162/84 vanno interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto alla luce delle risultanze documentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte, del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, sia della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di
[...]
di cambiare genere e sesso da femmina a maschio. Parte_1
Tali elementi consentono dunque di affermare che l'attrice, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. In conformità con quanto richiesto dall'attrice nel corso dell'audizione e alle conclusioni così come modificate nell'udienza di trattazione al prenome “ ” va sostituito il prenome “ ”. Parte_1 Parte_2
Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. P M G Presidente dott. V B Giudice dott. S N Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8590/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUCCI ELENA Parte_1 C.F._1
ANDREA con studio in VIA G. MARCORA, 49 20001 INVERUNO
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11
CONCLUSIONI di parte attrice: “accertare il diritto di ad ottenere l'attribuzione del Parte_1 sesso maschile, conseguentemente autorizzare la parte ricorrente a sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione del sesso a mezzo di istero annesiectomia e falloplastica e contestualmente disporre la rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile ed il mutamento del prenome da ad Parte_1 [...]
ordinando all'ufficiale di stato civile competente la correzione, in tutti gli atti anagrafici, del genere CP_2 dal femminile al maschile e del prenome da ad ” Parte_1 Parte_2
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato al presso il Tribunale di Milano, Parte_3 Parte_1
nata a il 21.3.1965 ha rappresentato:
[...] CP_1
pagina 1 di 5
- di avere trascorso un'infanzia non caratterizzata da particolari manifestazioni di disagio rispetto all'identificazione ed all'espressione di genere;
- di avere subito episodi di bullismo durante il primo anno di liceo perché considerato poco femminile;CP_
- di avere chiesto ai genitori già dall'età di 15 anni di rivolgersi a lui al maschile e di farsi chiamare , così come già avveniva con gli amici più stretti;
- di avere iniziato nel 2021, all'età di 16 anni, un percorso psicoterapeutico con il prof. psicologo Per_1
e psicoterapeuta esperto in tematiche di identità di genere, nel corso del quale erano stati coinvolti anche
i genitori;
- di avere ricevuto, all'esito del citato percorso psicoterapeutico, la diagnosi di disforia di genere, data la marcata incongruenza tra il genere esperito e quello assegnato;
- di avere iniziato la terapia ormonale sostitutiva a partire dal mese di ottobre 2022 con la dott.ssa Per_2
endocrinologa presso l'Istituto Auxologico di ;
[...] CP_1
- di essere intenzionato a proseguire e completare il proprio percorso di transizione da donna a uomo e quindi ad adeguare i propri caratteri sessuali esteriori all'identità maschile per sentirsi pienamente realizzata dal punto di vista sia fisico, sia psicologico.
Parte attrice ha quindi chiesto di essere autorizzata al trattamento medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili ed ha formulato domanda diretta ad ottenere la domanda di rettifica nell'attribuzione del sesso.
Nel corso del giudizio, il giudice istruttore ha proceduto all'audizione di parte attrice, che ha riferito:
“Tutto è iniziato verso la terza media, nella fase del passaggio alle superiori quando le ragazze che vedevo avevano un modo di fare che non era coerente con quello che volevo fare e mi sentivo di fare.
Ho cercato di documentarmi per capire cosa potesse essere questa cosa che sentivo.
Ho fatto in prima battuta delle ricerche su internet ed ho capito che poteva essere una questione della mia non appartenenza al genere femminile.
All'inizio ne ho parlato con i miei amici più stretti. Ho poi parlato con mia madre, con cui ho un rapporto quasi di amicizia, e poi con mio padre che ha proposto subito di parlare con uno specialista.
Ho quindi preso contatto con il dott. con cui ho iniziato il percorso nel 2019-2020. Per_1
L'inizio del percorso è stato molto utile in quanto già con l'inizio del liceo avevo molte pressioni e in quella fase il dott. mi ha aiutato a capire quello che mi succedeva e come comportarmi. Per_1
Ho iniziato la terapia ormonale a ottobre-novembre 2022.
Ho avuto riscontri sempre più positivi;all'inizio non mi sentivo subito bene con il mio corpo perché i cambiamenti non arrivano subito. Man mano che ho avvertito i primi cambiamenti, con la crescita della peluria
e l'aumento della muscolatura, mi sono sentito più a mio agio con il mio corpo e quindi anche meglio nel rapporto con le altre persone.
Sin dalla terza media non ho mai avuto ripensamenti. Sono felice del percorso che sto facendo e più vado avanti
e più sento che quello che sto facendo è la cosa migliore per me. Sono consapevole del fatto che si tratta di un
pagina 2 di 5 percorso irreversibile;sin dalle prime sedute il dott. mi ha avvertito di ciò e mi ha sempre preparato su Per_1 CP_ quello che sarebbe successo e avrei affrontato. Ho scelto il nome e come secondo nome vorrei aggiungere CP_ anche . è un nome che mi è sempre piaciuto e che ho iniziato ad usare sin dalla fase iniziale. Pt_2
è un nome di tradizione familiare, in quanto è il nome di mio nonno. Pt_2
In futuro vorrei fare tutti gli interventi di riattribuzione del sesso;in questa fase sento più forte la disforia con
riferimento alla parte alta del corpo”
Ritiene il Collegio che la domanda di volta ad ottenere l'autorizzazione ad Parte_1 effettuare l'intervento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili meriti accoglimento.
, nata a il 21 marzo 2005, è nubile, come risulta dal certificato di stato di Parte_1 CP_1 famiglia ( doc.6).
Dalla relazione finale del dott. che ha sottoposto la parte a esame medico psicologico, emerge che: Per_1
- è stata posta la diagnosi di disforia di genere, data la presenza di una marcata discrepanza, di lunga durata, tra sesso biologico e genere che la parte si attribuisce;
- la valutazione psicodiagnostica ed i colloqui psicologici non hanno messo in evidenza problematiche di tipo psicopatologico;
- all'esito del percorso psicoterapeutico è risultata confermata la diagnosi di disforia di genere e la consapevolezza delle implicazioni del percorso intrapreso;
- durante tutto il periodo di somministrazione della terapia ormonale la parte si è mostrata soddisfatta dei risultati raggiunti, consapevole dell'irreversibilità del percorso e desiderosa di completare la transizione del sesso, mediante modifica, anche chirurgicamente, del proprio aspetto;
- l'esecuzione degli interventi di riconversione chirurgica del sesso, oltre al riconoscimento del genere maschile, è ritenuta suscettibile di comportare un giovamento alla salute psicologica della parte ed un miglioramento della sua qualità della vita.
Tali risultanze risultano confermate dalla relazione della dott.ssa che ha seguito la paziente durante Per_2 la terapia ormonale.
Tutti i citati sanitari hanno ribadito la diagnosi di disforia di genere, evidenziato i buoni risultati raggiunti da
nel corso del percorso di transizione e nella somministrazione della terapia ormonale, la Parte_1 piena consapevolezza della paziente in ordine all'irreversibilità del percorso, nonché l'esistenza del desiderio di completare la transizione del sesso, mediante modifica, anche chirurgicamente, del proprio aspetto.
Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità, l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi, il carattere definitivo della scelta.
Ne deriva che l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare a una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, in Parte_1 modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica femminile e la sua
pagina 3 di 5
identità psicologica maschile, da garantire alla parte una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e Corte di Cassazione
(sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei
caratteri sessuali anatomici primari per potere ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n.
162/84 vanno interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto alla luce delle risultanze documentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte, del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, sia della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di
[...]
di cambiare genere e sesso da femmina a maschio. Parte_1
Tali elementi consentono dunque di affermare che l'attrice, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. In conformità con quanto richiesto dall'attrice nel corso dell'audizione e alle conclusioni così come modificate nell'udienza di trattazione al prenome “ ” va sostituito il prenome “ ”. Parte_1 Parte_2
Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
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