Trib. Velletri, sentenza 03/01/2025, n. 12

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 03/01/2025, n. 12
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 12
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 3363/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3363/2021, promossa da:
BPER BANCA S.P.A., c.f. 01153230360, difesa dall'avv. DAVÌ MARIO Indirizzo Telematico ATTRICE opponente contro
NN LO, c.f. [...], nato a [...] il [...] difeso dall'avv. MARTINELLI DANIELA con domicilio in VIA CIVIDALE DEL FRIULI, 4/A ROMA CONVENUTO opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 500/2021

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte attrice opponente: si oppone nuovamente all'ammissione ed all'acquisizione della documentazione allegata da parte opposta alle note ex art 183 III termine c.p.c., costituita dagli allegati nn. 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, in quanto documentazione tardivamente prodotta (dunque inammissibile) per non costituire “PROVA CONTRARIA”. La BPER precisa le conclusioni come rassegnate nell'atto di costituzione e comparsa di risposta e nelle note ex art 183 I termine c.p.c.: “- Accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva ed il difetto di legittimatio ad causam di BPER Banca S.p.A. – Filiale di Genzano in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Giuseppe Garibaldi n. 51 00045 Genzano di Roma accertata la inammissibilità, l'illegittimità e l'invalidità del ricorso e del decreto ingiuntivo nella parte in cui è stata disposta l'ingiunzione nei confronti di BPER Banca S.p.A. – Filiale di Genzano in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Giuseppe pagina 1 di 8
Garibaldi n. 51 00045 Genzano di Roma Voglia revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Velletri n. 500/2021 del 08.03.2021 nella parte in cui è stata disposta l'ingiunzione a carico di “b) BPER Banca S.p.A. – Filiale di Genzano in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Giuseppe Garibaldi n. 51 00045 Genzano di Roma” Nel merito, accertata l'inammissibilità, l'illegittimità e l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto per tutte le eccezioni, e contestazioni dedotte nel presente atto tra le quali impossibilità sopravvenuta della prestazione di consegna della documentazione che determina a sua volta la revoca del decreto ingiuntivo come peraltro suffragato, Voglia revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Velletri n. 500/2021 del 08.03.2021. Relativamente alle domande e richieste conclusive rassegnate dall'opposto nell'atto di costituzione e comparsa di risposta, la BPER, in ragione delle deduzioni ed eccezioni rassegnate nel presente atto, conclude affinchè il Giudice adito Voglia: - accertata l'improcedibilità, l'inammissibilità, l'infondatezza e l'intervenuta prescrizione delle domande riconvenzionali esperite nell'atto di costituzione e comparsa di risposta da parte opposta, rigettare integralmente le stesse. - in ogni caso, accertata l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le domande esperite da parte opposta, per le eccezioni e le ragioni di fatto e di diritto rassegnate nel presente atto, rigettare le conclusioni rassegnate alle pagg. 18 e 19 della costituzione di parte opposta”. Parte convenuta opposta: -Ordinare ex art. 263 e ss. alla BPER Banca S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, di presentare il conto sia in relazione al conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Aprilia con sede in Albano Laziale, Via di
San Pancrazio, 2, (oggi BPER Banca SpA) distinto con il n. 165/000001058586, sia in relazione al conto deposito titoli n. 165/08103169/000 depositando l'intera documentazione contabile in suo possesso concernente ogni aspetto dallo stesso curato (conto titoli, conto corrente) in relazione ai rapporti, alle attività ed alle operazioni menzionate in premessa, comprensivo di ogni documento consequenziale o prodromico acquisito, ricevuto o trasmesso in ossequio all'attività espletata a far data dal 04.06.2009, cosi' come meglio indicato nella lettera a firma del sottoscritto legale datata 13.08.2020 nei termini indicati dal Giudice;
-Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse provata da parte della BPER Banca S.p.A. l'effettivo smarrimento della documentazione richiesta, dichiarare e ritenere che detto smarrimento è contrario ai doveri di legge incombenti sulla BPER Banca Spa ex art. 1374, 1375 e 119 TUB e per l'effetto emettere a carico della su menzionata BPER Banca S.p.A. in persona del l.r.p.t. ai sensi dell'art. 278 cpc una condanna generica al risarcimento del danno in favore dell'arch. PA NN, finalizzata a tenere indenne l'arch. PA NN di quanto dovesse successivamente versare al figlio EF NN, che attualmente si quantifica in € 272.000,00, somma corrispondente a quanto richiesta dal figlio EF al padre, ovvero determinandola in quella misura maggiore o minore che sara' ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal fatto al soddisfo;
-In via gradata ed esclusivamente nell'ipotesi in cui prima dell'emanazione della sentenza definitiva il figlio dell'opposto, EF NN, richieda un provvedimento ingiunzionale a carico pagina 2 di 8
dell'arch. PA NN ovvero introduca un giudizio ordinario per ottenere la condanna dell'arch. PA NN alla refusione di somme asseritamente dovute dal padre, condannare la BPER SPA in persona del l.r.p.t. a tenere indenne l'odierno convenuto di quanto il medesimo dovesse essere chiamato a pagare in favore del predetto figlio EF, stante lo smarrimento colpevole della documentazione giustificativa bancaria da parte della Banca opponente che ha pregiudicato i diritti dell'opposto;
-In ogni caso liquidare anche in via equitativa una somma a titolo di indennizzo e/o risarcimento in favore dell'arch. PA NN per sanzionare il comportamento illecito tenuto dalla BPER Spa nel corso del rapporto contrattuale indicato in narrativa che ha violato apertamente la normativa codicistica (artt. 1374 e 1375 c.c., 119 TUB), condannando per l'effetto la BPER Banca S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore a versare all'arch. PA NN la somma di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno dallo stesso sofferto, anche alla salute, ovvero liquidando in suo favore quella somma maggiore o minore che sara' ritenuta di giustizia, determinandola anche in via equitativa, con rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal fatto al soddisfo. Con condanna della Banca convenuta alla refusione di spese, diritti, onorari e spese forfettarie generali del presente giudizio, oltre oneri fiscali e previdenziali di Legge da distrarsi in favore del sottoscritto legale dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fondamento della domanda monitoria, rivolta alla BPER Banca spa e alla sua filiale di Genzano di Roma, l'Arch. PA NN ha sostenuto di aver acceso in data
07.12.2004 presso la Banca Popolare di Aprilia
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