Trib. Verona, sentenza 03/01/2025, n. 6
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. r.g. 6092/2023 promosso da:
ZU AL con il patrocinio dell'avv. CARMELITA COSENTINO;
ATTORE contro
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A., con il patrocinio dell'avv. KARL
REINSTADLER;
CONVENUTA
Conclusioni di parte attrice:
“previa sospensione dell'efficacia esecutiva disporre l'annullamento dell'atto;
dichiarare che Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
condannare Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. alla restituzione delle somme indebitamente percepite oltre al risarcimento del danno da quantificare secondo equità;
pagina 1 di 5 Condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa: in via preliminare: respingere l'avversaria domanda di sospensione nel merito respingere l'opposizione, le eccezioni avversarie e tutte le domande di parte attrice in quanto infondate.
Spese di causa rifuse. in via istruttoria respingere le richieste avversarie in quanto assolutamente superflue.
In ogni caso con rifusione delle spese di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, AL PO ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c., a seguito della notifica dell'atto di precetto – unitamente al titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario Rep. N. 158895 e Racc.
N. 25183, Notaio dott.ssa Cristiana Cascone del 19.04.2018, registrato a Verona 1 il 26.04.2018 al N. 8262, Serie 1T, - dell'importo di € 92.387,12 da parte della Cassa di Risparmio di Bolzano
s.p.a.
Con l'opposizione è stato chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
l'accertamento che il creditore istante non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata e la restituzione delle somme indebitamente percepite oltre al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno delle proprie pretese, parte opponente ha dedotto a motivo di opposizione
l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata attesa la nullità del contratto di mutuo per cd. usura sopravvenuta Ha allegato, altresì, l'indeterminatezza ex art. 1346 c.c.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. r.g. 6092/2023 promosso da:
ZU AL con il patrocinio dell'avv. CARMELITA COSENTINO;
ATTORE contro
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A., con il patrocinio dell'avv. KARL
REINSTADLER;
CONVENUTA
Conclusioni di parte attrice:
“previa sospensione dell'efficacia esecutiva disporre l'annullamento dell'atto;
dichiarare che Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
condannare Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. alla restituzione delle somme indebitamente percepite oltre al risarcimento del danno da quantificare secondo equità;
pagina 1 di 5 Condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa: in via preliminare: respingere l'avversaria domanda di sospensione nel merito respingere l'opposizione, le eccezioni avversarie e tutte le domande di parte attrice in quanto infondate.
Spese di causa rifuse. in via istruttoria respingere le richieste avversarie in quanto assolutamente superflue.
In ogni caso con rifusione delle spese di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, AL PO ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c., a seguito della notifica dell'atto di precetto – unitamente al titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario Rep. N. 158895 e Racc.
N. 25183, Notaio dott.ssa Cristiana Cascone del 19.04.2018, registrato a Verona 1 il 26.04.2018 al N. 8262, Serie 1T, - dell'importo di € 92.387,12 da parte della Cassa di Risparmio di Bolzano
s.p.a.
Con l'opposizione è stato chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
l'accertamento che il creditore istante non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata e la restituzione delle somme indebitamente percepite oltre al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno delle proprie pretese, parte opponente ha dedotto a motivo di opposizione
l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata attesa la nullità del contratto di mutuo per cd. usura sopravvenuta Ha allegato, altresì, l'indeterminatezza ex art. 1346 c.c.
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