Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 8

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 8
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 8
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. 1423/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice Dott.ssa Caterina Giovanetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al numero di ruolo sopra riportato
PROMOSSA DA
CREDIO S.r.l., (C.F. e P.Iva 02085080980), con sede in Lecce (LE), Via F. Gala, 6, in persona del legale rappresentante Dott. Cosimo Leone (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Gussago
(BS), Viale Monsignor Bazzani n. 4/A, presso lo Studio dell'Avv. Nicholas Biagioni (C.F.
[...]) del Foro di Brescia, che lo rappresenta e difende, giusta procura trasmessa telematicamente e depositata nel fascicolo informatico in copia sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 83, comma 3, ult. cpv., c.p.c. – il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di p.e.c. nicholas.biagioni@brescia.pecavvocati.it e/o al n. di fax 030.2773770
-ATTRICE-
CONTRO
ER ZI SE (C.F. [...]), residente in [...], elettivamente domiciliato in Milano, Via Palermo, 1, presso lo studio dell'Avv.
Romeo Pineda (C.F. [...]) del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo di posta certificata romeo.pineda@milano.pecavvocati.it e/o al n. di fax 02.62027862
E CONTRO
BA S.r.l. (C.F. e P.Iva 06774600966), con sede in Milano, Via G. B. Pergolesi, 11, in persona dell'Amministratore Unico nonché legale rappresentante sig. IZ GE LB (C.F.
[...]), elettivamente domiciliata in Monza, Via A. Fogazzaro, 1/B-C, presso lo studio
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dell'Avv. Adele Garofano (C.F. [...]) del Foro di Monza, che la rappresenta e difende, giusta procura trasmessa telematicamente e depositata nel fascicolo informatico in copia sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 83, comma 3, ult. cpv., c.p.c. e dichiara di voler ricevere le comunicazioni di
Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica adele.garofano@monza.pecavvocati.it
-CONVENUTI-
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria.
I procuratori delle parti, come sopra costituitisi, nel termine assegnato con deposito telematico, rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, riconosciuta la propria competenza, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale: in via principale e nel merito:
- accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., come illustrati in atti, dichiarare inefficace nei confronti di
Credio s.r.l. (c.f. e p.iva 02085080980) l'atto di compravendita del 30.10.2023, a rogito del notaio Dott. Giovanni Picone
r.p. 57182 r.g. 76143, trascritto in data 02.11.2023, con il quale il Sig. RN IO LB ha ceduto alla società
Albatech s.r.l. la proprietà degli immobili siti a Sesto San Giovanni (MI), Via Mantova n° 22, identificati al foglio 40, mappale 24, subalterno 709, Piano 1, categoria A/3, classe 4, vani 3, Rendita Catastale Euro 325,37, mq 48, foglio 40, mappale 24, subalterno 720, Piano 1, categoria F/5, mq 39, foglio 40, mappale 24, subalterno 703, Piano T, categoria
F/1, mq 134, nonché a Milano (MI), Via Sangro n° 10, identificati al foglio 239, mappale 166, subalterno 701, Piano
S1, categoria C/3, classe 10, mq 128, zona censuaria 3, Rendita Catastale Euro 621,40, mq 136, nonché ogni atto presupposto e conseguente;

- con refusione delle spese di lite;”
PER PARTE CONVENUTA ER ZI SE:
" Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO: rigettare la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da Credio S.r.l. in quanto infondata per assenza dei presupposti di legge;

IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre gli accessori di legge.”

PER PARTE CONVENUTA BA S.r.l.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: pagina 2 di 14 In via principale e nel merito: rigettare, per tutti i motivi dedotti in atti, l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dalla ricorrente, in quanto infondata in fatto e diritto.
In via istruttoria: a prova contraria, si chiede ammettersi prova per testi sul seguente capitolo di prova:
1) vero che lei ed il socio unico della FA International Tecnology SR, al momento della sottoscrizione del contratto di acquisto delle quote di Albatech dal Notaio Picone in data 30 ottobre 2023, ignoravate che il sig. RN
IO LB avesse dei debiti con BTL o con altri terzi soggetti.
Si indica a teste sul cap. 1: il sig. RO FA (C.F. [...]), residente in [...].
Produzioni documentali offerte in comunicazione: da n. 1 a n. 18, come specificatamente indicate in comparsa e nelle due successive memorie autorizzate ex art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c.
In ogni caso:
-con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso spese generali 15% ed agli accessori di legge;

-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda revocatoria, qualora Albatech SR dovesse essere condannata a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, si insiste sin da ora – per i motivi dedotti in atti – affinché queste ultime siano poste a carico esclusivo del sig. RN IO LB.”
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
Osservato in fatto che:
• con ricorso ex artt. 2901 c.c. e 281undecies c.p.c. del 27 febbraio 2024 e coevo decreto di fissazione udienza del 7 marzo 2024, ritualmente notificati a mezzo PEC in data 12 marzo 2024, Credio S.r.l., in qualità di cessionaria di Banca del Territorio Credito Cooperativo soc. coop. del credito di €
54.590,69, ricorreva contro il sig. RN IO LB, fideiussore di Mediacar S.r.l., al fine di sentire revocare l'atto di compravendita del 30 ottobre 2023 (cfr. doc. n. 9 fasc. attrice) relativo agli immobili siti in Comune di Sesto San Giovanni (MI) partitamente descritti nelle conclusioni sopra riportate;

• in particolare, a fondamento delle domande l'attrice esponeva:
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− di vantare nei confronti di Mediacar S.r.l. e del sig. RN IO LB, quale fideiusssore della prima, un credito pari ad € 54.590,69 per residuo finanziamento di mutuo chirografario n.
00001029018, in forza di cessione di crediti pro soluto operata in data 19.12.2023, mediante scrittura privata scambiata a mezzo pec, da Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo soc. coop.;

− il pregiudizio (eventus damni) arrecato dall'atto di compravendita del 30 ottobre 2023 per aver variato qualitativamente il patrimonio del debitore, patrimonio che non vede ulteriori beni immobili, e reso così maggiormente incerto e dispendioso il soddisfacimento del credito quale esito dell'esperimento di azioni esecutive;

− l'anteriorità di tale ragione di credito, sorta con la sottoscrizione del finanziamento chirografario in data 3.3.2021 (cfr. doc. 4 fasc. ric.), intimata ai debitori in data 5.5.2023, 12.7.203 e 18.10.2023, rispetto all'atto di dismissione stipulato il successivo 30.10.2023 (cfr. doc. n. 9 fasc. ric.);

− la consapevolezza (scientia fraudis) in capo al sig. RN IO LB, disponente, di recare pregiudizio alle ragioni del creditore per aver posto in essere l'atto di compravendita, non solo dopo aver prestato la fideiussione, ma soprattutto dopo aver ricevuto le intimazioni di pagamento del 5.5.2023 e del 12.7.203 e l'ulteriore intimazione di pagamento e comunicazione di recesso da parte della banca dai rapporti con la debitrice principale del 18.10.2023;

− la conoscenza (partecipatio fraudis) da parte della resistente acquirente Albatech S.r.l. del debito contratto dal Suo dante causa, desumibile dai seguenti elementi indiziari: a) il venditore, al momento della compravendita, sarebbe stato titolare del 95% delle quote della società acquirente,
b) la compravendita è stata stipulata con scrittura privata autenticata e solo pochi giorni dopo la ricezione dell'intimazione di pagamento del 18.10.2023, c) l'inusualità delle modalità di corresponsione del prezzo per una compravendita immobiliare, d) l'irrisorietà del corrispettivo rispetto ai consueti valori di mercato, e) il sig. LB ha cessato di ricoprire la carica di
Amministratore Unico di Albatech S.r.l. il giorno dopo aver ricevuto l'intimazione di pagamento del 18.10.2023, f) la mancanza di disponibilità liquide in Albatech S.r.l. per far fronte all'acquisto;

• con comparsa del 6 maggio 2024, si costituiva il sig. RN IO LB, contestando in toto gli assunti attorei ed in particolare, eccependo: a) l'insussistenza dell'eventus damni, posto che la Credio S.r.l. nulla avrebbe riferito relativamente all'esistenza di altri beni sui quali potrebbero essere esercitate azioni esecutive a soddisfacimento del credito;
b) l'assenza della scientia fraudis in capo al sig. LB, che sarebbe venuto a
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conoscenza del debito maturato dalla Mediacar S.r.l. solo successivamente alla compravendita e, nello specifico, quando gli è stato notificato il ricorso per revocatoria in data 12.3.2024;
c) la congruità del prezzo pattuito per la compravendita immobiliare e delle relative modalità di corresponsione, elementi tutti rilevanti anche ai fini dell'esclusione della asserita scientia damni;
d) l'insussistenza della partecipatio fraudis da parte di Albatech S.r.l., nella quale, al momento della compravendita,
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