Trib. Mantova, sentenza 23/01/2024, n. 22
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Testo completo
IL TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione Lavoro
UDIENZA DA REMOTO
Il Giudice designato, Simona Gerola nella causa iscritta al n. 596/2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
LL PI elettivamente domiciliato in VIA DAGNINI 15 40137 BOLOGNA, presso l'avv. PERDICHIZZI GIANLUCA e , che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
PS - SEDE DI MANTOVA in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
VIALE FIUME 3/5 46100 MANTOVA, presso lo studio dell'avv.
SAVONA EUGENIA che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della memoria di costituzione;
RESISTENTE
Oggi 23.1.2023 sono comparsi da i procuratori delle parti
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate .
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura della sentenza
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R.G. 596/2022
TRIBUNALE DI MANTOVA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 23.1.2024 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di previdenza e assistenza promossa da
LL PI, AL AT, EL CO e IN
IO rappresentati e difesi dall' Avv. Gianluca Perdichizzi
RICORRENTI
CONTRO
PS assistito e rappresentato dall'avv. Eugenia Savona
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.11.2022 NI UI conveniva avanti al Tribunale di
MA l'PS per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico del Fondo Elettrici per gli ex dipendenti di Enel e delle aziende elettriche private
Il procuratore del ricorrente esponeva che NI UI è stato iscritto, ai fini previdenziali, al Fondo Elettrici gestito dall'PS ;
che lo stesso , a partire dal maggio 1997 gode della pensione di vecchiaia PS “EL173868” ed ha , inutilmente, presentato istanza in via amministrativa volta alla riliquidazione e integrazione della pensione secondo i criteri di cui all'art. 3 DLgs 546/92, applicati in maniera del tutto erronea da parte di PS.
In punto di diritto chiedeva la riliquidazione della pensione in relazione alla corretta determinazione della base pensionabile.
Rilevava , in estrema sintesi, che l'Ente previdenziale effettua il calcolo utilizzando come retribuzione di riferimento quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo
Elettrici, inferiore alla retribuzione imponibile vigente presso l'Inps e invocava i seguenti consolidati principi giurisprudenziali:
a) ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal
Fondo elettrici presso l'PS, l'art. 3 D. Lgs. n. 562 del 1996, comma 2, lett. a) stabilisce che
l'importo della pensione vada determinato nella misura più favorevole tra: a) l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'88% della
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retribuzione pensionabile determinata, ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, lett.
a), dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci e considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione in-cluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione;
b) il tenore letterale dell'art. 3 D.Lgs. n. 562 del 1996, comma 2, lett. a) non autorizza la limitazione interpretativa prospettata dalla difesa dell'Inps, dal momento che la lettera a) cit. nel fare riferimento
“alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti” ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione;
c) conseguentemente, nella base pensionabile AGO devono essere inserite e/o incluse tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e prendendo come parametro per il calcolo del tetto AGO la base pensionabile AGO, ottenuto sommando le c.d. voci “competenze correnti” con le voci “altre competenze”, contrassegnate nel modello H 01/M
Rassegnava le seguenti conclusioni : Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della pensione secondo i criteri di cui al presente atto e, per l'effetto:
b) disapplicare tutte le avverse Circolari sulla cui scorta PS abbia calcolato il tetto massimo (“più favorevole”) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/96 cui parametrare la pensione del ricorrente, con particolare, ma non esclusivo, riguardo alle nn. 190/1997 e 200/1998;
c) condannare, perciò, l'Istituto convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, a:
c1) ricalcolare il tetto ex lettera a) dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 562/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo (80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti )
TUTTE le voci previste nell'assicurazione generale obbliga-toria per TUTTO il periodo di riferimento – vale a dire l'intera vita lavorativa del pensionato istante alle dipendenze di ENEL
S.p.a. - e non soltanto a partire dal 1° gennaio 1997 come illegittimamente operato da PS;
c2) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” ex art. 3, comma 2, D.lgs. n.
562/96 tra quelli sub lett. a) (=80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme
AGO ex art. 12, L. 153/69) e sub lett. b) (=88% della retribuzione pensionabile calcolata ex art. 1, comma 12, lett. a, L. 335/95) della norma sopra citata, va da sé utilizzando il tetto ex lett. a) come calcolato al punto c1) che precede;
c3) riliquidare la pensione del ricorrente, previa applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra pensione liquidatagli, da un lato, e il tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato, dall'altro, esattamente come illustrato da Cass. 12161/19 (v. presente ricorso, pagg. 18-19 e DOC. 5);
c4) in via generica, a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento di quiescenza a lui eventualmente spettanti - sia per i ratei già maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso o, comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria di lite, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro - secondo quanto dedotto e allegato in atti, vale a dire nella sola ipotesi in cui la pensione risultasse superiore al maggiore
(“più favorevole”) dei due tetti correttamente calcolati e avesse, perciò, subito un abbassamento eccessivo poiché ridotta ad una soglia massima (il tetto “più favorevole” calcolato contra legem da
PS) inferiore a quella computanda secundum legem.
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Riservata ad un separato giudizio la domanda di quantificazione del dovuto.
Il tutto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta, dalla maturazione sino al definitivo soddisfo;
d) con vittoria delle spese del grado, oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%,
C.P.A. e I.V.A., se dovuta), a DISTRARSI in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.;
e) con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in itinere iudicii, anche in replica alle avverse difese
Si costituiva ritualmente l'PS eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, l'assenza di prova circa l'effettivo e sostanziale interesse ad agire del ricorrente nonché la decadenza sostanziale dalla domanda giudiziale di ricostituzione del trattamento pensionistico rilevando che , nei 25 anni successivi alla domanda di liquidazione della pensione a carico del Fondo Elettrici ( con decorrenza maggio 1997) , egli non ha proposto alcuna domanda giudiziaria intesa ad ottenere la riliquidazione ovvero la ricostituzione della pensione in godimento né, comunque, ha esercitato alcuna altra azione giudiziaria in merito alla propria posizione pensionistica e assicurativa , fino al deposito del presente ricorso
In via subordinata eccepiva la decadenza c.d. “mobile” in ordine ai ratei pregressi ultratriennali a decorrere dalla data di presentazione del ricorso giudiziario.
In via ulteriormente gradata, per la denegata ipotesi dell'accoglimento, nel merito, delle domande eccepiva altresì la prescrizione ordinaria quinquennale ovvero decennale del diritto ex adverso vantato nonché dei singoli ratei e dei relativi interessi.
In via subordinata e nel merito contestava , con ampie e articolate argomentazioni, la domanda attorea evidenziando che essa è generica ed indimostrata nonché priva di fondamento giuridico .
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia, l'On.le Tribunale adito, ogni contraria