Trib. Genova, sentenza 12/03/2024, n. 797

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 12/03/2024, n. 797
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 797
Data del deposito : 12 marzo 2024

Testo completo


Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
III Sezione Civile
In persona del giudice dott.ssa Paola Zampieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al R.G.2604/2023 promossa da:
UD DR
-avv. Pattay Giovanni -
-ricorrente -
contro
NU IN
-avv. Giardi Paola -
-resistente -
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:Voglia l'Ill.mo Tribunale, contra di Genova, contrariis reiectis:


1. ai sensi dell'art. 663 e/o 666 c.p.c., convalidare lo sfratto per morosità intimato a UN

NO, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale “T E C. di NO UN” relativamente all'immobile sito in Genova, Via Macelli di Soziglia 38 R ed ordinare conseguentemente il rilascio dei locali, liberi da persone e cose, nel termine minimo;



2. ai sensi dell'art. 644 c.p.c.. pronunciare separato decreto d'ingiunzione nei confronti di

UN NO, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale “T E. C. di NO
UN” per il pagamento della somma complessiva di Euro 11.149,00, o altra somma meglio vista, per canoni ed oneri accessori scaduti, oltre canoni ed oneri accessori successivi
a scadere, anche a conguaglio, fino alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo e spese legali per l'intimazione, oltre canoni ed oneri accessori successivi
a scadere, anche a conguaglio, fino alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze naturali del contratto o, in subordine, fino alla ripresa utilità giuridico – economica del bene con altro conduttore a titolo di risarcimento del danno conseguente al grave inadempimento del conduttore;


3. per il caso di opposizione, emettere ordinanza di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c. che fin

d'ora si richiede con fissazione della data della relativa esecuzione nel termine di legge;



4. sempre per il caso di opposizione, dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa di

UN NO, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale “T E C. di NO
UN” e conseguentemente condannarla al pagamento dei canoni e degli oneri accessori maturati ed intimati per Euro 11.149,00, o altra somma melgio vista, nonché delle ulteriori somme per canoni e oneri successivi a scadere, anche a conguaglio, fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interesso dalle singole scadenze al saldo;



5. sempre per il caso di opposizione, condannare UN NO, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale “T E C. di NO UN” al risarcimento dei danni in favore della locatrice, conseguenti alla risoluzione del contratto, da quantificarsi nei canoni fino alla scadenza naturale del contratto o, in subordine, fino alla ripresa utilità giuridico – economica del bene con altro conduttore;



6. con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge
.” per parte resistente: Riconoscere la compensazione delle somme bloccate per il credito
d'imposta al fine di ridurre il debito previsto dalla transazione sottoscritta tra le parti;

- Valutare equo risarcimento per le condizioni strutturali dell'immobile, le condizioni di bassa igiene in cui versa per un'attività di tipo commerciale nel settore della ristorazione ed alimentare;

- Con vittoria di spese ed onorari.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte locatrice ha chiesto la risoluzione per grave inadempimento di parte conduttrice del contratto di locazione relativo all'immobile ad uso commerciale sito in Genova, Via Macelli di Soziglia 38R, contratto stipulato in data 1.1.2010 (registrato il 28.1.2010) e nel quale la convenuta è subentrata in data 28.1.2014. Ha allegato che l'inadempimento consisterebbe nel mancato pagamento dei canoni di locazione già oggetto di una transazione in sede giudiziale del 20.7.2022, al netto della prima rata, transazione in forza della quale la conduttrice avrebbe dovuto corrispondere la somma di 3.508,00 euro entro le scadenze del 15.9.2022,
15.11.2022 e 15.1.2023, oltre i canoni
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