Trib. Brescia, sentenza 12/12/2024, n. 5119

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 12/12/2024, n. 5119
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 5119
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

n. R.G. 18156/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Andrea Tinelli Presidente
Dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Gheri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 18156/2018, avente come oggetto “cessazione degli effetti civili”, promossa da
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv.to Serena Corsini C.F._1
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv.to Aronne Bona
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Confermare la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi, emessa dal Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, Presidente Relatore Dott.ssa Angelica
Nolli, in data 15.04.2021;

2. relativamente alle ulteriori domande: • vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
assegnare la casa coniugale alla Signora solo sino a quando la figlia maggiorenne non sarà divenuta
CP_1 indipendente economicamente;
• confermare l'impegno della Signora a rilasciare l'immobile anche prima

CP_1 dell'avveramento della condizione di cui sopra, in caso di necessità di vendita dell'immobile occupato per fatto dipendente dagli altri comproprietari con impegno del Signor a darne preavviso di mesi tre per consentire alla Parte_1 CP_1 di trasferirsi in altra abitazione;
• porre a carico esclusivo della Signora fintanto che vi abiterà tutte le spese

CP_1 ordinarie e straordinarie relative all'immobile, così come ogni altro onere, tassa, imposta afferente alla casa;
• accertato e dichiarato il peggioramento della situazione economica del e l'inadeguatezza dei mezzi dello stesso anche per il Pt_1 proprio sostentamento, accertato altresì il miglioramento della situazione economico patrimoniale della disporre che

CP_1 nulla sia dovuto dal ricorrente alla resistente né a titolo di assegno divorzile né ad ogni altro titolo dipendente dal matrimonio e ciò a far data dalla domanda iniziale;
• accertata la disponibilità in capo alla Signora di adeguati

CP_1 mezzi che la rendono economicamente indipendente o, comunque, in grado di esserlo, e per l'effetto disporre che nulla sarà dovuto dal ricorrente alla resistente né a titolo di assegno divorzile né ad ogni altro titolo dipendente dal matrimonio e ciò a far data dalla domanda;
• accertato e dichiarato che la figlia nelle more e comunque almeno dall'anno Persona_1

2021 è divenuta economicamente indipendente stabilire che il Signor nulla deve corrispondere a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento per la stessa a far data dalla domanda ciò anche tenuto conto che il Signor ha un altro Pt_1 figlio questo minore di anni tre da mantenere e del quale occuparsi;
• vista l'indipendenza economica nulla sarà dovuto per le spese straordinarie;
• il Signor ove occorrer possa, concede alla Signora il consenso al Parte_1 CP_1 rilascio-rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio e chiede che a sua volta la Signora

gli conceda il medesimo consenso”;
CP_1

Per parte resistente: “La sig.ra , dando atto che la figlia è divenuta, sebbene tutt'ora CP_1 Persona_1 frequentante una scuola di specializzazione post universitaria, è divenuta economicamente autosufficiente a decorrere dal mese di febbraio 2023. Dichiararsi pertanto il sig. tenuto al mantenimento della figlia sino al mese di Parte_1 gennaio 2023;
confermarsi per il resto le condizioni di cui all'omologata separazione. Compensi e spese in favore della sig.ra a carico dell'Erario essendo la convenuta ammessa al Patrocinio a spese dello Stato
.” CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
e contraevano matrimonio concordatario in data 14/05/1992, trascritto Parte_1 CP_1 nei registri del Comune di Cologne (BS) il 19/06/1992 – Parte II – Serie B – al numero 15 e nei registri del Comune di Capriolo (BS) il 26/06/1992 - Parte 2 – Serie B - al numero 8.
Dalla loro unione in data 15/06/1993 nasceva una figlia, . Per_1
In data 12/11/2018 i coniugi si separavano consensualmente avanti il Presidente del Tribunale di
Brescia.
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio il rappresentava: 1) un Pt_1 peggioramento delle sue condizioni economiche e reddituali, conseguente alla crisi che ha investito la società di cui era socio accomandatario (la Società Mobilia di cancellata dal Controparte_2
Registro delle Imprese in data 30.12.2024;
2) l'indipendenza economica della data dall'essere ella CP_1 proprietaria di alcuni beni immobili, che potrebbe dare in locazione, nonché dall'aiuto economico che le fornisce il di lei padre, pensionato con entrate di circa €2.000-3.000 e convivente con lei a seguito della separazione dal marito.
Chiedeva quindi una pronuncia che prevedesse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, un contributo al mantenimento per di € 200, nessun assegno divorzile per il
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