Trib. Ancona, sentenza 01/02/2024, n. 50

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ancona, sentenza 01/02/2024, n. 50
Giurisdizione : Trib. Ancona
Numero : 50
Data del deposito : 1 febbraio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. T D A, all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note ex art. 127 ter c.p.c. sino al 30.1.2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti e le note scritte depositate in data 22.1.2024 e 30.1.2024;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa n. 880/2023 R.G. Lav., TRA Parte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. R, giusta procura in calce al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso la sede della società Ancona via Pastore n. 5, con l'indirizzo pec ;
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RICORRENTE

Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. M e dall'avv. C giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Ancona via Leopardi n. 2 con indicazione dell'indirizzo pec Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a precetto fondato su diffida accertativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE La società ricorrente propone opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 1 e 617 c.p.c. al precetto notificato da parte resistente eccependo la nullità di esso per mancata notifica della diffida accertativa;
la nullità della diffida accertativa in quanto emessa prima del completamento del procedimento amministrativo come previsto dall'art. 18 comma 1 della legge 689/1981;
la mancanza di adeguata motivazione;
l'infondatezza nel merito della pretesa, sostenendo che legittimamente nel contratto individuale era stato pattuito un
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divisore orario di 45 ore, considerato che il lavoratore opposto svolgeva mansioni discontinue o di attesa escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 66/2003. Costituendosi in giudizio, rileva che la diffida accertativa Controparte_1 era stata già notificata alla so 2.2022, che tale censura era tardiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che il credito era
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