Trib. Ancona, sentenza 01/02/2024, n. 50
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Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. T D A, all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note ex art. 127 ter c.p.c. sino al 30.1.2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti e le note scritte depositate in data 22.1.2024 e 30.1.2024;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa n. 880/2023 R.G. Lav., TRA Parte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. R, giusta procura in calce al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso la sede della società Ancona via Pastore n. 5, con l'indirizzo pec ;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. M e dall'avv. C giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Ancona via Leopardi n. 2 con indicazione dell'indirizzo pec Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a precetto fondato su diffida accertativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE La società ricorrente propone opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 1 e 617 c.p.c. al precetto notificato da parte resistente eccependo la nullità di esso per mancata notifica della diffida accertativa;
la nullità della diffida accertativa in quanto emessa prima del completamento del procedimento amministrativo come previsto dall'art. 18 comma 1 della legge 689/1981;
la mancanza di adeguata motivazione;
l'infondatezza nel merito della pretesa, sostenendo che legittimamente nel contratto individuale era stato pattuito un
1
divisore orario di 45 ore, considerato che il lavoratore opposto svolgeva mansioni discontinue o di attesa escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 66/2003. Costituendosi in giudizio, rileva che la diffida accertativa Controparte_1 era stata già notificata alla so 2.2022, che tale censura era tardiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che il credito era
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. T D A, all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note ex art. 127 ter c.p.c. sino al 30.1.2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti e le note scritte depositate in data 22.1.2024 e 30.1.2024;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa n. 880/2023 R.G. Lav., TRA Parte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. R, giusta procura in calce al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso la sede della società Ancona via Pastore n. 5, con l'indirizzo pec ;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. M e dall'avv. C giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Ancona via Leopardi n. 2 con indicazione dell'indirizzo pec Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a precetto fondato su diffida accertativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE La società ricorrente propone opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 1 e 617 c.p.c. al precetto notificato da parte resistente eccependo la nullità di esso per mancata notifica della diffida accertativa;
la nullità della diffida accertativa in quanto emessa prima del completamento del procedimento amministrativo come previsto dall'art. 18 comma 1 della legge 689/1981;
la mancanza di adeguata motivazione;
l'infondatezza nel merito della pretesa, sostenendo che legittimamente nel contratto individuale era stato pattuito un
1
divisore orario di 45 ore, considerato che il lavoratore opposto svolgeva mansioni discontinue o di attesa escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 66/2003. Costituendosi in giudizio, rileva che la diffida accertativa Controparte_1 era stata già notificata alla so 2.2022, che tale censura era tardiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che il credito era
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