Trib. Sassari, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
RG. 1517/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 12/12/2024) nella causa n. 1517 /2023 RGL, promossa da:
OS IN, [...], ass. dall'Avv.to MASALA TULLIO,
PARTE RICORRENTE
contro
:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, 02121151001, ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA;
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, parte ricorrente OS IN ha introdotto il giudizio deducendo che in data 27.09.2021, avendo maturato i requisiti anagrafici (64 anni di età) e contributivi (20 anni di anzianità contributiva), ha presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità ex art. 1, comma 8 del D. Lgs. 503/92, ma che, con provvedimento datato 15.06.2022, l'INPS ha respinto la domanda con la seguente motivazione “non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 12/12/2024) nella causa n. 1517 /2023 RGL, promossa da:
OS IN, [...], ass. dall'Avv.to MASALA TULLIO,
PARTE RICORRENTE
contro
:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, 02121151001, ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA;
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, parte ricorrente OS IN ha introdotto il giudizio deducendo che in data 27.09.2021, avendo maturato i requisiti anagrafici (64 anni di età) e contributivi (20 anni di anzianità contributiva), ha presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità ex art. 1, comma 8 del D. Lgs. 503/92, ma che, con provvedimento datato 15.06.2022, l'INPS ha respinto la domanda con la seguente motivazione “non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di
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