Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 295

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 295
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 295
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 17883 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 10 luglio 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Avv. Giuseppe Zupo, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Gioacchino Gesmundo 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina
Bevivino, come da procura in atti, oltre che in proprio ex art. 86 c.p.c.
ATTORE
E
Condominio di Via Gioacchino Gesmundo 4, in persona dell'amministratore in carica Dr. Franco Farina, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Conciliazione 10, presso lo Studio dell'Avv. Rosamaria Zuccaro, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Nonché
Condominio Via Gioacchino Gesmundo 2 in Roma, in persona dell'Amministratore l.r.p.t., Rag. Luca Gianni, elettivamente domiciliato in Roma, Via Col di Lana 22, presso lo Studio dell'Avv.
Virginia Vecchiarelli, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Nonché
Arch. Roberto Borgioli e S.I.E.R. Servizi Impianti Edilizia Restauri in liquidazione, in persona del l.r. Roberto Borgioli, elettivamente domiciliati in Roma, Via Antonio Mordini 14, presso lo Studio dell'Avv. Filippo Bellinzoni, che li rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: Impugnativa di delibera assembleare
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 luglio 2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. Giuseppe Zupo rilevava che l'Arch. Borgioli, con ricorso per accertamento tecnico preventivo, aveva richiesto al Tribunale di Roma di verificare lo stato di manutenzione dell'impianto fognario del Condominio di Via
Gesmundo 2 e del Condominio di Via Gesmundo 4, per verificare se i lavori descritti nella relazione tecnica dell'Ing. Tassinari fossero stati dal Condominio Via Gesmundo 2 effettuati a regola d'arte e fossero comunque idonei a impedire il reflusso di acque piovane nere;
il ricorrente, nella medesima sede, aveva altresì richiesto l'accertamento
delle cause degli allagamenti delle sue proprietà nel 2017 e nel 2019, oltre che l'entità dei lavori necessari per il ripristino dei danni subiti.
Rilevava poi che il Condominio Via Gesmundo 2 aveva citato in giudizio il Condominio Via Gesmundo 4 al fine di sentire dichiarare il riconoscimento della comproprietà condominiale dell'impianto fognario, con condanna del secondo alla restituzione del 50% delle spese sostenute a titolo di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
in via subordinata, era stato richiesto l'accertamento dell'esistenza della servitù di fognatura servente a carico del
Condominio civico 4 ed a favore di quello civico 2, con tutti i conseguenti obblighi ed oneri a carico delle parti.
Evidenziava l'attore di aver appreso che, all'assemblea del 15 febbraio
2021, senza tener conto del proprio dissenso, manifestato con note scritte, era stata proposta l'approvazione di una serie di atti transattivi, di sostanziale riconoscimento delle pretese dell'Arch. Borgioli e del
Condominio civ. 2, approvazione poi deliberata alla detta assemblea.
Rilevava pertanto la nullità della delibera del 15 febbraio 2021 del
Condominio di Via Gesmundo 4, in riferimento al punto 6 dell'ordine del giorno, in quanto la servitù per destinazione del padre di famiglia era stata rinunciata senza l'unanimità dei consensi ex art. 1108, terzo comma, c.c.;
rilevava altresì la nullità e/o l'annullabilità della medesima delibera, con cui era stata approvata la proposta del difensore dell'Arch. Borgioli, con mandato ad un procuratore per giungere ad una soluzione transattiva;
rilevava, infine, l'annullabilità della delibera in questione, ai punti 3 e 4 dell'ordine del giorno, laddove erano stati approvati i
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi