Trib. Verona, sentenza 29/11/2024, n. 2745

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 29/11/2024, n. 2745
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 2745
Data del deposito : 29 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. M V Presidente e Rel
Dr.ssa C D M Giudice
Dr.ssa V M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1513/2023 avente ad oggetto:
Divorzio - Cessazione effetti civili
promossa da:
nata il [...], a [...], Parte_1
con Avv. BRUTTI MARTINA , come da mandato CodiceFiscale_1
difensivo in atti;

RICORRENTE
contro
nato il [...] a [...], Controparte_1
pagina 1 di 9
, con avv. DORIA LUIGI come da mandato difensivo CodiceFiscale_2
in atti;

RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
Con note di trattazione scritta del 21.05 e 09.07.2024, ed ulteriormente precisate
in data 20.09.2024 le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:

1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 25.7.1981 in
Cotronei (KR), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Cotronei (KR), al numero d'ordine 16,Parte II, Serie A, anno 1981;

2. Conformemente all'accordo e d'intesa con gli assistenti sociali e il nominato
con i quali i ricorrenti si impegnano sin da ora a cooperare e collaborare CP_2
nell'interesse morale e materiale del figlio, lo stesso figlio manterrà la CP_3
propria residenza presso la dimora della madre signora Parte_1 CP_3
trascorrerà con la madre tutti i giorni della settimana, onde permettere la
somministrazione dei farmaci, e vedrà il padre il sabato e/o la domenica previo
accordo tra le parti.
pagina 2 di 9
È fatto salvo ogni più ampio e diverso accordo tra le parti. Le parti concordano
sin d'ora che entrambe avranno la facoltà di vedere il figlio quando sarà CP_3
presso l'altro genitore, previa comunicazione.

3. il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di € CP_1 Parte_1
200,00 (soggetta a rivalutazione ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento
del figlio . Per quanto riguarda le spese straordinarie, così come recepite dal CP_3
Protocollo di Verona in materia di diritto di famiglia e/o quelle ritenute necessarie
dall'amministratore di sostegno e alle quali quest'ultimo non riuscisse a far fronte
con la pensione di Gino, le stesse verranno versate dai coniugi in ragione del 50%
ciascuno.

4. l'assegno unico verrà riconosciuto integralmente alla signora Pt_1

5. al fine di regolamentare e definire tutti i rapporti patrimoniali sorti in
dipendenza del matrimonio, a definizione di ogni pregresso rapporto
patrimoniale/economico, i predetti coniugi convengono quanto segue:

6. Il sig. si obbliga ad addivenire alla stipula di successivo atto CP_1
notarile per il trasferimento alla sig.ra , che accetta, del 50% del Parte_1
diritto di piena proprietà del seguente immobile sito in Zevio, via Corso, 126,
censito al Catasto Fabbricati del
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