Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 198

TRIB Nola
Sentenza
21 gennaio 2025
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TRIB Nola
Sentenza
21 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 198
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 198
Data del deposito : 21 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 8817 /2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea CE Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8817/2019 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
SA RI (c.f. [...]), n.q di titolare dell'omonima Ditta
SA A” (P. Iva 010891630442) e LA NC ER (c.f.
[...]), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv.
Roberta Capocasa, unitamente alla quale elettivamente domiciliano presso lo studio sito in
Grottammare (AP), Via XX Settembre n. 32;

Opponenti
CONTRO
FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ “PASHA' DI.OR. S.P.A.” (c.f. 02873581215), in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucia Perna, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Lucia Anna Iasonna, sito in Nola (NA) alla via Giacomo Imbroda n. 186;

Opposta
Oggetto: franchising
Conclusioni: come da note di partecipazione all'udienza del 15/10/2024.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23/12/2019, i signori TI SA, nella sua qualità di titolare della omonima ditta SA TI, e HÈ CE IO convenivano in giudizio il Fallimento della società Pashà DI.OR. Spa opponendosi al Decreto ingiuntivo n. 1867/2019 emesso dal Tribunale di Nola e notificato in pagina 1 di 7
data 20-29/11/2019, per la complessiva somma di € 45.246,38, oltre interessi al tasso di cui al d. Lgs 231/2002 nonché le spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione hanno eccepito la nullità della notifica del ricorso, la prescrizione del credito, la mancanza di prova dello stesso.
Si è costituita parte opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
In prima udienza è stata concessa la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 629 cpc, sulla base della presumibile fondatezza dell'eccezione di prescrizione;
asseganti i termini di cui all'art 183 co 6 cpc, depositate le memorie, in assenza di attività volta all'acquisizione di prova costituenda, la casusa è stata introitata a sentenza.
L'opposizione è fondata.
Risulta infatti fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Occorre premettere che i titoli di credito posti a fondamento della pretesa monitoria, nei quali è inglobata una promessa di pagamento, non fanno venir meno la possibilità, per il debitore, di sollevare eccezioni relative al rapporto sottostante, non realizzandosi, in tali casi un fenomeno di astrazione processuale assoluta ma soltanto relativa.
Le promesse, infatti, possono essere pure, ove non contengano alcuna menzione del rapporto fondamentale;
titolate ove, in modo più meno dettagliato, contengano l'indicazione del rapporto fondamentale al quale si ricollega la posizione debitoria riconosciuta. Entrambe le fattispecie si caratterizzano perché i soggetti nei confronti dei quali sono rese vengono esonerati dall' onere di provare il rapporto fondamentale al fine di fare valere il relativo credito (si parla di astrazione processuale);
mentre colui che rende la dichiarazione deve provare l'inesistenza del debito dichiarato o un fatto modificativo o estintivo. È chiaro che vincere la presunzione iuris tantum di cui all'art. 1988 c.c. è diverso a seconda della maggiore o minore specificità della dichiarazione: più la dichiarazione è titolata più è facile contrastarla, dievrsamente la controprova è quasi impossibile, ai limiti del diabolico, se la dichiarazione è completamente pura. Si noti, poi, che il riferimento della promessa al rapporto fondamentale può essere anche frutto del comportamento del destinatario della promessa che, nell'agire per ottenere il pagamento, faccia espresso riferimento ad esso;
inoltre, se il promittente neghi che il rapporto sia stato eseguito, spetta al promissario dare la prova dell'esecuzione, fornita la pagina 2 di 7
quale spetta al promittente provare gli eventuali fatti modificativi o estintivi del rapporto medesimo, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. (Cass. 3173/1993).
Nel caso di specie è proprio il
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