Trib. Lecce, sentenza 11/12/2024, n. 446

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 11/12/2024, n. 446
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 446
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2887 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luca Bruni, C.F._2 come da mandato in atti;

- RICORRENTI -

OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 23/09/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato
e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 28/06/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Uggiano La Chiesa (LE) il
07/06/2008;

- che dalla loro unione sono nati due figli: , 14/07/2005, non Per_1 economicamente indipendente, e , il 03/12/2010;
Per_2
- che il rapporto coniugale era in crisi ed è ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che sia omologata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1


1) affidare la figlia minore di anni 13 ad entrambi i genitori;
Per_2
2) fissare la residenza della minore e del fratello maggiorenne, , Per_2 Per_1 presso la casa coniugale e residenza della madre, sita in via Vittorio Emanuele
III° n. 35 in Giurdignano, con la quale vivranno stabilmente;

3) consentire al padre di esercitare il proprio diritto di visita in relazione alla figlia minore secondo le seguenti modalità:
a) 2 ore continuative per due giorni alla settimana (martedì e giovedì) dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

b) fine settimana: possibilità di pernottamento della minore presso il domicilio del padre ogni 2 settimane: dalle ore 15 del venerdì alle ore 18 della domenica;

c) nella settimana senza pernottamento, possibilità di tenere la mino-re con sé dalle ore 15 alle ore 18 della domenica;

d) qualora se ne ravvisi la necessità per esigenze di lavoro di entrambi i genitori, il padre potrà esercitare il diritto di visita in giorni diversi da quelli concordati, purché entrambi si diano reciprocamente avviso almeno 24 ore prima;

e) festività di un solo giorno: consentire alternativamente a ciascuno dei genitori di trascorrere la festività con la figlia (per le festività in cui spetterà al padre, la permanenza della minore sarà regolata dalle ore 11.00 alle ore
18.00 senza pernottamento);

f) Festività natalizie: consentire alla minore di trascorrere con ciascuno dei genitori, alternandoli con cadenza annuale, i periodi compresi tra il 24 e il
27 dicembre e quello tra il 31 dicembre ed il 2 gennaio;
nei restanti giorni di festa la minore resterà con la madre;

g) Festività pasquali: consentire alla minore di trascorrere con ciascuno dei genitori, alternandoli con cadenza annuale, i primi tre giorni di festa
(venerdì-sabato-domenica) ed il lunedì;

h) Periodo estivo: nel mese di luglio, consentire al padre di tenere la minore per sette giorni consecutivi, in periodo da concordare tra i genitori a seconda delle reciproche esigenze di lavoro;

i) nel mese di agosto, consentire al padre di tenere con sé la figlia minore per sette giorni consecutivi per due periodi diversi, per un totale mensile di
2
quattordici giorni. Anche in questo caso, i genitori concorderanno il periodo esatto di permanenza della minore a seconda delle reciproche esigenze di lavoro;

l) in ogni caso, vengono sempre fatte salve specifiche esigenze di lavoro di entrambi i genitori, impegni della minore (scuola, sport, lezioni, visite mediche etc). In tali casi, i
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