Trib. Piacenza, sentenza 22/08/2024, n. 654

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Piacenza, sentenza 22/08/2024, n. 654
Giurisdizione : Trib. Piacenza
Numero : 654
Data del deposito : 22 agosto 2024

Testo completo


Oggetto: separazione giudiziale

Tribunal e O rdinari o di Piacen za
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
*.*.*
Il Tribunal e Civi le di Pi acenza, S ezione Uni ca, riuni to in Camera di
Consi glio nelle pers one dei Si gg. Magist rat i:
Dott.ssa Maris ella G Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Lau ra Ven trigli a Giudi ce
Dott.ssa M L D a GO P
ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a caus a ci vile di 1° grado promossa con ricorso deposit ato in dat a
13/01/2023
da
C.F. , nata l'8.1.1981 a Mateur Parte_1 C.F._1
(Tunisia), rappresentata e difesa dall'Avv. L A del Foro di
Piacenza, elett ivam ente domi cili at a presso il suo studio sito in Borgonovo
Val Tidone (PC ), p.zza Garibal di, n. 19, in virt ù di procura in cal ce al
ricorso su foglio s eparat o.
- RICO RRENTE -
con tro
C .F. , nato il 7.12.1976, in Tunisi a, CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgia Casazza del Foro di Piacenza,
el ettivam ent e domi ciliat o presso il suo studio s ito in Pi acenza, C.so
Vittorio Em anuele II, n. 79, in vi rtù di procura in calce al la com parsa di
cost ituzione su fogli o s eparat o.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MI NIS TERO in persona del P rocurat ore dell a Repubbli ca
Dott. Grazia Pradell a.
- I NTERVE NUTO -
All'udienza dell'11.4.2024 la causa veniva posta in decisione alle
seguenti
C O N C L U S I O N I
PE R L A RI CORRE NTE: precisat e com e in atti .
PE R IL RESISTENTE: precis ate com e i n atti.
PE R IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 gennaio 2023 chiedeva di sentire Parte_1 dichiarare la separazione personale, con addebito, dal marito con il quale CP_1 aveva contratto matrimonio in data 2.12.2010 presso il Consolato Generale della
Repubblica Tunisina a Milano, successivamente trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Castel San G (PC), anno 2014, parte 2, n. 21, serie C, precisando: che dall'unione erano nati due figli: (nato il 10.5.2011) e (nata il Per_1 Per_2
18.9.2014), ma il nucleo familiare era composto anche da nata Persona_3
l'11.7.2005 da una precedente relazione sentimentale della ricorrente;
che l'unione matrimoniale era definitivamente venuta meno a causa delle condotte violente poste in essere dal marito nei confronti della moglie, anche in presenza dei figli minori e anche ai danni degli stessi, oltre che della prima figlia della ricorrente, fino a
quando quest'ultima, in data 24.8.2021, aveva presentato denuncia-querela nei confronti di , denunciando diversi episodi in cui era stata vittima di violenza e maltrattamenti CP_1 da parte del coniuge, a cui seguivano altre condotte aggressive da parte del marito, fino ad arrivare all'arresto dello stesso in data 28.8.2021 ed all'instaurazione nei suoi confronti del procedimento penale n. 3015/2021 RGNR davanti al Tribunale di Piacenza per i delitti di cui agli artt. 572 commi 1 e 2 c.p. per maltrattamenti ai danni della moglie e 582 e
585, c. 1, c.p. per lesioni personali;
che nell'ambito del predetto procedimento penale era stata emessa la misura cautelare dell'allontanamento del marito dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento;

che, in seguito alle condotte poste in essere dal padre, i figli minori avevano manifestato un atteggiamento oppositivo nei confronti della figura paterna, rifiutando ogni occasione di incontro con lui;

che il marito nel corso della vita coniugale aveva intrattenuto plurime relazioni extraconiugali;

che a causa dei fatti di rilevanza penale come sopra esposti, a seguito di ricorso ex artt. 333 e 336 c.c. presentato dal Pubblico Ministero, era stato aperto un procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni di Bologna (n. R.G.Vol. n. 311/2022), sfociato in un decreto provvisorio in data 24/2/2022, con il quale veniva disposto l'affidamento dei minori al Servizio Sociale territorialmente competente, con facoltà di collocamento protetto degli stessi ove necessario, possibilmente con la madre, e regolamentazione dei rapporti padre-figli in forma protetta;

che la coabitazione tra i coniugi era di fatto cessata già a decorrere dall'agosto 2021, tanto che la ricorrente continuava ad abitare nella casa coniugale insieme ai figli, mentre si era trasferito presso altra abitazione nello stesso Comune di Castel San CP_1
G;

che dal momento dell'allontanamento del padre dalla casa familiare, lo stesso non aveva più contribuito alla cura ed ai bisogni materiali e morali dei figli, tanto che con ricorso ex art. 316 bis c.c., la sig.ra aveva agito in giudizio al fine di sentire Pt_1 determinare un assegno a carico del marito per il mantenimento dei due figli minori, procedimento che si era concluso con la sottoscrizione di condizioni congiunte da parte dei coniugi;

che non aveva ottemperato puntualmente agli obblighi economici, tanto da CP_1 rendersi necessario il ricorso al Giudice di Pace di Piacenza al fine di ottenere un decreto ingiuntivo;

che i coniugi non avevano beni mobili o immobili in comproprietà;

che la ricorrente, a decorrere dal 7.3.2022, lavorava a tempo indeterminato alle dipendenze della Cooperativa San Giorgio presso l'impianto di Castel San G (PC) via Dogana Po n.2/a, con una retribuzione netta mensile di circa 1.230,00 Euro, dovendo altresì provvedere al mantenimento della prima figlia, nata da una relazione precedente, la quale abitava con lei, non ricevendo dal padre della stessa alcun contributo economico;

che , dal 13.2.2012 era occupato con contratto a tempo indeterminato presso la CP_1
Tectubi Raccordi SPA, con mansione di operaio e retribuzione mensile netta di circa
1.700,00 Euro;

che l'abitazione occupata dalla ricorrente insieme ai tre figli era condotta in locazione con canone mensile pari a Euro 450,00;

che la ricorrente aveva aperto un fido bancario al fine di poter acquistare un'automobile, necessaria per la gestione degli incombenti quotidiani, per il quale doveva effettuare il rimborso mensile pari a Euro 125,00, mentre, per poter sostenere le spese familiari e personali, era ricorsa, nel giugno 2021, ad un finanziamento di Euro 4.000,00, per il quale continuava a versare rate mensili pari a Euro 131,00.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito. Domandava altresì l'affidamento esclusivo dei figli minori e con collocamento prevalente Per_1 Per_2 degli stessi presso la madre e regolamento di frequentazione con il padre in forma protetta secondo le modalità ritenute più opportune dai Servizi Sociali nell'esclusivo interesse dei minori, ponendo a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli in misura pari a Euro 600,00 mensili (Euro 300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale
Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi, ordinando al datore di lavoro del signor di versare la predetta somma alla signora C CP_1 Pt_1 altresì l'assegnazione della casa coniugale, affinché potesse abitarla unitamente ai figli minori. Infine, domandava il riconoscimento dell'assegno unico universale integralmente a favore di essa ricorrente, anche in ragione del collocamento della prole presso la stessa.
Con decreto in data 18-20.1.2023, la Presidente di Sezione fissava l'udienza del
28.2.2023 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio, ordinando a quest'ultima l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni.
Con memoria depositata in data 23 febbraio 2023 si costituiva in giudizio CP_1 aderendo alla domanda di separazione personale dalla moglie, ma contestando la
[...] ricostruzione operata in ricorso, in particolare, deducendo:
che, quanto al contributo per il mantenimento dei figli minori, i coniugi avevano già raggiunto un accordo al riguardo, ritenendo congruo porre a carico del padre un contributo pari a Euro 375,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;

che, quanto ai fatti di rilevanza penale rappresentati dalla ricorrente, risultava ancora pendente il procedimento penale, pertanto nessun fatto poteva dirsi accertato in giudizio;
che l'unione matrimoniale era definitivamente venuta meno a causa di inconciliabili divergenze caratteriali e a causa dei continui atteggiamenti provocatori tenuti dalla ricorrente, in un quadro in cui la moglie aveva sempre utilizzato le sue risorse economiche per se' stessa, lasciando che tutte le spese familiari ricadessero sul marito;
che non vi erano ragioni per sostenere che il padre avesse adottato nei confronti dei figli minori atteggiamenti pericolosi o pregiudizievoli, mentre il Decreto Provvisorio emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bologna aveva rilevato comportamenti poco
tutelanti nei confronti dei figli proprio da parte della ricorrente, di tal che non sussistevano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre;
che gravavano sul resistente vari debiti, essendosi quest'ultimo sempre fatto carico delle spese familiari, tra cui canone di locazione, utenze, spese di mensa e trasporto dei figli, mediante il proprio stipendio pari a 1.500/1.600 Euro mensili, quale operaio metalmeccanico, ed in assenza di collaborazione economica da parte della moglie;

che gli ingenti debiti maturati dal resistente lo avevano costretto a stipulare mutui
e finanziamenti per potervi far fronte, salvo poi vedere ancora una volta depauperato il conto corrente cointestato con la ricorrente, ma, nonostante ciò, il padre aveva provveduto
a versare il contributo a titolo di mantenimento dei figli minori.
Sulla base di tali motivi, il resistente chiedeva, in via preliminare, la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento ex art. 333 cc pendente dinanzi al Tribunale
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