Trib. Ivrea, sentenza 13/01/2025, n. 659
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
RGL 1110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile – Lavoro nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 20.11.2024, ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1110/2024 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Clivio
RICORRENTE
contro
cod. fisc. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Manni
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Parte_1
- accertarsi e dichiararsi che deve e, pertanto, condannarsi parte convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 788,00 lordi o la veriore somma accertanda in corso di causa per le causali di cui in ricorso;
- Oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- Vinte le spese con maggiorazione 30% ex art. 4 c.1 bis DM 55/2014, spese generali, CPA ed IVA;
per parte resistente CP_2
- respingere le istanze istruttorie della ricorrente;
- respingere le domande formulate dalla ricorrente contro la ;
CP_3
- con vittoria di spese e compensi, con la maggiorazione del 30% per la redazione degli atti in forma ipertestuale.
Pag. 1 a 8
oggetto: retribuzione di risultato – assenza per cure salvavita
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. adiva il Tribunale di Ivrea allegando che: Parte_1
a) è dipendente della e presta la propria attività lavorativa presso l'Unità CP_3
Operativa Direzione Medica Ivrea/Cuorgnè (ambulatori) con qualifica di collaboratore professionale sanitario – infermiere e posizione economica Ad10;
b) valutata il 20.4.2021 quale portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c. 3, l.
104/1992 (doc. 2 ricorrente), a seguito di intervento chirurgico di trapianto renale doppio la ricorrente si assentava dal lavoro dal 17.5.2023 fino al 31.10.2023 per malattia, qualificata nei relativi certificati redatti dal medico di famiglia quale
“Patologia grave che richiede terapia salvavita” (doc. 3 ricorrente);
c) in data 11.7.2023 la ricorrente chiedeva alla il riconoscimento della CP_3 sussistenza di una patologia grave che richiede terapie salvavita ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 CCNL Comparto Sanità (di seguito anche solo CCNL), e il
13.10.2023 il Servizio di Medicina Legale della a seguito della visita CP_3 effettuata in data 2.10.2023, le rilasciava, “ai fini di quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria, e in relazione alla diagnosi di: TRAPIANTO RENALE DOPPIO”, il
“Certificato Medico Gravi Patologie” nel quale affermava la “connotazione di gravità” della patologia da essa sofferta (doc. 4 ricorrente), con esclusione dei giorni di convalescenza;
d) nel periodo luglio - ottobre 2023 la non corrispondeva alla ricorrente CP_3
l'acconto mensile sulla retribuzione di risultato prevista dagli artt. 28 e 29 CCIA del 20.3.2013 (di seguito, “CCIA 2013”, doc. 11 ricorrente).
Contr La ricorrente lamentava l'inadempimento della datrice al pagamento dell'acconto mensile sulla retribuzione di risultato per il periodo luglio – ottobre 2023 (quantificata in € 788,00 lordi) in quanto l'art. 28 CCIA 2013 prevede che non debba essere effettuata alcuna decurtazione di tale componente della retribuzione in caso di assenza da lavoro per sottoposizione a terapie salvavita. La ricorrente evidenziava, inoltre, di aver richiesto sin dal luglio 2023 l'accertamento delle proprie condizioni di salute ai fini dell'applicazione dell'art. 57 CCNL e di essere stata convocata per la visita medica solo tre mesi dopo tale richiesta: riteneva, quindi, che le conseguenze della tardiva convocazione non potessero ricadere su di lei. La ricorrente chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
2. Tempestivamente costituitasi in giudizio, la in fatto, da un lato, non CP_3 contestava (anzi, a sua volta allegava) le circostanze in fatto di cui al superiore par. 1 lett. a) – d) e, dall'altro lato, non contestava la correttezza contabile della quantificazione dell'acconto della retribuzione di risultato per il periodo luglio – ottobre 2023 effettuata dalla ricorrente. La resistente chiedeva il rigetto del ricorso in quanto:
Pag. 2 a 8
- l'art. 57, comma 2, CCNL Comparto Sanità – per il caso di specie – esclude che la certificazione dei giorni di assenza per sottoposizione a terapie salvavita possa essere effettuata dal medico di medicina generale;
- il presupposto per l'applicazione dell'art. 28 CCIA 2013 è l'avvenuta attestazione, con le modalità e da parte dei soggetti indicati dall'art. 57 CCNL Comparto Sanità, della sussistenza di patologia grave richiedente terapia salvavita;
- l'art. 57, comma 5, CCNL Comparto Sanità prevede che le conseguenze dell'attestazione della sussistenza della patologia grave che richiede terapie salvavita decorrono non dall'insorgenza della patologia bensì dalla data dell'attestazione stessa, con anche conseguente irrilevanza del tempo intercorrente tra la richiesta della ricorrente di accertamento delle condizioni di salute (luglio 2023) e la data di attestazione di tali condizioni (13.10.2023).
3. Documentalmente istruita la controversia, all'udienza del 20.11.2024 le parti discutevano oralmente la causa che, all'esito della camera di consiglio, veniva decisa come da dispositivo.
*
4. In fatto, le circostanze di cui al par. 1 lett. a) – d) nonché l'ammontare dell'acconto della retribuzione di risultato per il periodo luglio – ottobre 2023 (€ 788,00 lordi) vengono posti a fondamento della decisione in quanto pacifici e, in parte, anche risultanti documentalmente.
5. Occorre richiamare le disposizioni del CCNL Comparto Sanità rilevanti ai fini della decisione.
Art. 56 Assenze per malattia (disposizione conoscibile d'ufficio in applicazione del principio iura novit curia trattandosi di pattuizione collettiva relativa al pubblico impiego privatizzato: cfr. per tutte, Cass. VI-L, 16 settembre 2014, n. 19507 e Cass.
VI-L, 9 marzo 2022, n. 7641)