Trib. Bari, sentenza 11/01/2024, n. 87

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 11/01/2024, n. 87
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 87
Data del deposito : 11 gennaio 2024

Testo completo

N.R.G. 10493/2019

TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa A V, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 11.01.2024, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
10493/2019 tra
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Dipierro Vito e dal dott. proc. leg. Per_1
[...]
RICORRENTE
e

Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappr. e dif. dall'Avv. M P
1 RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 16.09.2019 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio parte resistente per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. Con memoria ritualmente depositata si costituiva la società resistente contestando nel merito la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001
, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , Per_2 CP_2 CP_3 CP_4
, dott. , dott. , dott.sse e -, CP_5 Per_3 Per_4 Per_5 CP_6
veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di aver lavorato alle dipendenze della resistente, società operante nel settore edile ed
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impiantistico, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 06.06.2018 al 24.10.2018, inquadrato nel III livello del di categoria, con la qualifica di idraulico;
di Org_1
essere stato assunto per lo svolgimento di vari lavori presso un cantiere edile di Malta;
di aver svolto nel corso del rapporto di lavoro le mansioni di livello diverso e superiore rispetto a quello convenuto, occupandosi di direzione tecnica dei lavori in cantiere, approvvigionamento dei materiali con potere di firma sugli acquisti e trasporto degli altri dipendenti, dei rapporti commerciali con i fornitori, del ritiro dei materiali, della paga dei dipendenti e della contabilità del cantiere;
di aver svolto anche lavoro straordinario, senza percepire il relativo trattamento economico.
In virtù di tanto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni: “

1. dichiarare il diritto di Pt_1

a percepire € 16.883,45, a titolo di emolumenti,
[...]
retribuzioni, accessori, indennizzi relativi alle mansioni effettivamente da lui svolte;

2. condannare in Controparte_1

persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore di
€ 16.883,45 a titolo di emolumenti, retribuzioni, Parte_1
accessori, indennizzi relativi alle mansioni effettivamente da lui svolte;

3. Condannare in persona del legale Controparte_1

rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori anticipatarii”.
La domanda attorea è infondata, e va, pertanto, rigettata.
Vale rammentare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita, sulla base dello svolgimento di mansioni superiori, ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in
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particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda, ex plurimis, Cass.
n. 8025/2003), ed a fornirne la prova. Va precisato, inoltre, che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in
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