Trib. Roma, sentenza 17/04/2024, n. 4620
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 5424/2023 R.A.C.C.
TRA
Avv. MARCO PICA, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio da Gaeta, n. 17
E
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del suo legale rappresentante, con l'avv.to Chiara Malpica, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 8
E
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -in persona del legale rappresentante- con l'avv.to Sara Memola, domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale
FATTO E DIRITTO
1. L'avv.to Marco Pica ha depositato –in data 15.2.2023– ricorso (iscritto a ruolo in data 18.2.2023) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“- in via principale, accertata l'omissione ovvero la nullità, illegittimità e/o inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento n.09720160219789284000,
n.09720170264665108000, n.09720200029877148000 annullare le stesse e l'iscrizione a ruolo in queste contenuta e per l'effetto ridurre l'atto impugnato per la parte a queste riferita;
- sempre in via principale, accertata la decadenza ex art. 25 del D.Lgs. n. 46 del 1999, per i motivi esposti sub 2), dichiararne la nullità c/o illegittimità ed annullare l'atto impugnato e le cartelle di pagamento n.09720160219789284000, n.09720200029877148000:
- in subordine, annullare le sanzioni richieste con la cartella di pagamento
n.09720170264665108000 per omessa ovvero illegittima notifica dell'avviso di Accertamento della Sanzione c/o dell'Ordinanza ingiunzione da parte di cassa forense.
- in ulteriore subordine, annullare l'atto impugnato per tutti i motivi indicati nel ricorso ovvero dichiarare dovuta dal ricorrente la minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”. L'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni:
“…in via preliminare, per le ragioni innanzi